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Covid, GdP: "Norme contenimento, Green Pass e obbligo vaccino ingiusti, cittadini costretti a sieri sperimentali e non approvati, ricattati con benefici inesistenti"

Il Giudice di Pace di Alessandria ha sancito nella sentenza che "le posizioni espresse dall'attuale credibile Consiglio dei ministri" in materia di pandemia e vaccini sono "quasi una sorta di confessione stragiudiziale del carattere illecito della normativa"

28 Gennaio 2025

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Vaccino Covid (fonte foto LaPresse)

Le norme di contenimento Covid, dal distanziamento sociale all'uso di mascherine al lockdown, dal Green Pass al Super Green Pass agli obblighi vaccinali, "erano ingiuste". 

E' quanto stabilito nella sentenza del giudice di Pace di Alessandria, Paolo Olezza, che ha dato ragione a una ventina di persone che avevano fatto causa alla Presidenza del Consiglio dei ministri perché "costrette a comportamenti non desiderati in modo ricattatorio a fronte di benefici inesistenti per quanto concerne il contenimento dell'emergenza epidemica".

Il Giudice ha stabilito che le persone sono state obbligate a "inocularsi farmaci sperimentali o comunque non approvati in via definitiva" e hanno diritto ad essere risarcite con 10 euro per "danno non patrimoniale".

Covid, GdP: "Norme contenimento, Green Pass e obbligo vaccino ingiusti"

Al termine di una causa intentata contro Palazzo Chigi da una ventina di persone di Alessandria, il Giudice di Pace ha stabilito che "le norme di contenimento della pandemia Covid erano ingiuste". Il magistrato onorario ha sancito nella sentenza che "le posizioni espresse dall'attuale credibile Consiglio dei ministri" in materia di pandemia e vaccini Covid sono "quasi una sorta di confessione stragiudiziale del carattere illecito della normativa".

I ricorrenti avevano contestato per intero la legittimità della normativa anti Covid a cominciare dalla dichiarazione di "stato di emergenza nazionale" del 31 gennaio 2020, sostenendo di essere stati "costretti a comportamenti non desiderati in modo ricattatorio a fronte di benefici inesistenti per quanto concerne il contenimento dell'emergenza epidemica". La Presidenza del Consiglio aveva eccepito il "difetto di giurisdizione", perché "l'attività legislativa è espressione del potere politico", aggiungendo che, eventualmente, non poteva essere il Giudice onorario a decidere, ma al massimo la giustizia amministrativa (il Tar e il Consiglio di Stato).

Il giudice alessandrino si è detto di parere diverso in quanto non è stato chiamato a "invadere la funzione sovrana", ma solo a stabilire se c'è stato un illecito civile. Inoltre, a differenza di colleghi che finora si erano pronunciati in senso opposto, ha stabilito che è corretto chiamare in causa la Presidenza del Consiglio (la "legittimazione passiva"). Quindi ha spiegato che "il diritto alla salute non gode di una superiorità rispetto agli altri diritti fondamentali", che gli effetti della legislazione emergenziale presentano "aspetti inquietanti", che le persone sono state costrette a "inocularsi farmaci sperimentali o comunque non approvati in via definitiva".

Inoltre ha elencato una serie di dati da cui risulta che "in Stati dove le norme di confinamento domiciliare non sono state adottate la diffusione dei contagi è stata inferiore e inferiore è stata la mortalità". La conclusione è che ai ricorrenti spettano dieci euro ciascuno per "danno dinamico-relazionale e danno morale".

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