28 Luglio 2023
Stralcio della sentenza
Sanzionare gli over 50 che non hanno voluto adempiere all’obbligo vaccinale per il Covid “viola l’articolo 3 della Costituzione”, ossia quello che sancisce come “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”.
Lo ha stabilito il Tribunale di Monza nella persona del giudice di pace Gabriella Bovolenta, che ha accolto il ricorso di una 50enne avverso la sanzione comminata dall’Agenzia delle Entrate.
Per il giudice, si ritiene che la “sanzione sia fondata sulla discriminazione del trattamento obbligato per gli over 50 in ragione semplicemente dell’età e quindi di una condizione personale di cui all’art. 3 della Costituzione, senza alcun motivo logico, scientifico o prudenziale che possa in qualche modo giustificare l’obbligo vaccinale Covid 19 e la conseguente sanzione comminata”.
Dunque, in soldoni, ritenere che un over 50 debba vaccinarsi obbligatoriamente rispetto a un 49enne, perché più a rischio, è illogico: non c’è nessuna evidenza scientifica che dia forza al provvedimento adottato nei confronti di quella fascia d’età che non ha potuto scegliere liberamente se sottoporsi o meno a vaccinazione anti Covid, pena una multa di 100 euro.
Il ricorso in questione è stato depositato il 18 gennaio di quest’anno e la donna si è opposta alla pena pecuniaria di 100 euro ricevuta per non aver dato inizio al ciclo vaccinale. La parte ricorrente si è costituita dunque in giudizio, cosa che invece non ha fatto l’Agenzia delle Entrate. Dopo un primo rinvio al 1° giugno scorso, il giudice ha deciso di dare poi lettura della sentenza.
Per il tribunale il ricorso “è fondato e va accolto”. Nella sentenza il giudice dà risalto a quelle che sono le motivazioni alla base dell’insussistenza di un obbligo vaccinale nei confronti degli over 50 in quanto questo “viola palesemente delle norme sulla Convenzione dei diritti e delle libertà fondamentali dell’Uomo e per la scriminante dell’esercizio di un diritto o della legittima difesa o stato di necessità dovuta all’insorgenza di reazioni avverse; per la violazione del diritto alla riservatezza dei dati personali e infine per le violazioni dei diritti costituzionali di cui agli artt. 2,3,27,32 e 97”.
Il giudice cita poi nella sentenza, il principio della libertà di autodeterminazione in campo medico e della dignità dell’uomo, disciplinata dall’art. 3 della Carta Fondamentale.
La norma contenuta all’art. 5 recita che “un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato e che l’informazione deve essere anzitutto adeguata sullo scopo e sulla natura dell’intervento e sulle conseguenze e i suoi rischi”.
Nel caso di specie invece, non c’è stato nessun consenso libero, in quanto gli over 50 sono stati obbligati, costretti a vaccinarsi, altrimenti avrebbero ricevuto una multa, così come quando si contravviene al codice della strada.
Sulla scorta di queste motivazioni e per la riscontrata violazione dell’art. 3 della Carta Costituzionale, il giudice ha accolto il ricorso annullando la sanzione comminata alla 50enne.
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