07 Novembre 2022
Fonte: lapresse.it
Con ordinanza n. 10063/2022, il giudice Alessandra Arceri del Tribunale Ordinario di Bologna Terza Sezione Civile ha disposto il reintegro al lavoro e la riammissione all'Albo di una dottoressa non vaccinata contro il Covid-19. La sanitaria è stata riammessa all'istante, con il recupero del relativo trattamento economico. La donna aveva ricevuto, in data 23 maggio 2021, "un invito bonario alla vaccinazione prevista come obbligatoria dall'art. 4 del D.L. 44/2021 (norma in vigore dal 1 aprile 2021). Invito che, non avendo ella intenzione di sottoporsi ad un trattamento medico sperimentale, anche a cagione delle proprie condizioni di salute, ignorava. Tuttavia, in data 11 ottobre 2021, il Dipartimento di Sanità Pubblica accertava nei suoi confronti, con apposito verbale, l'inosservanza dell'obbligo vaccinale, e l'Ordine dei Medici di Bologna le trasmetteva, in data 12 ottobre 2021, il predetto verbale, con contestuale sospensione dal diritto di esercitare la professione". La dottoressa, tra le altre cose, aveva avuto il Covid ed era guarita. Aveva quindi già gli anticorpi.
Nell'ordinanza il giudice del Tribunale di Bologna ribadisce che "la prescrizione dell’obbligo vaccinale a pena di sospensione, per gli esercenti la professione medica, in ottemperanza a disposto quello dell’art. 4 citato deve esser senz’altro contemperato, ed interpretato, oltre che alla luce dei citati precetti sovranazionali, in ragione di ogni altra posizione costituzionalmente garantita coinvolta dall’automatica ed irragionevole applicazione del precetto, quali in primo luogo il diritto alla dignità personale garantito dall’art. 2 della Costituzione, il diritto alla parità di trattamento assicurato dall’art. 3 della Costituzione, il diritto alla salute garantito dall’art. 32 della Costituzione, il diritto al lavoro di cui all’art. 36 della Costituzione".
Il giudice afferma inoltre che "ogni qualvolta il giudice nazionale rilevi un possibile contrasto tra una norma interna ed una fonte, sovraordinata, di diritto comunitario, quale è senza dubbio il Regolamento UE, egli deve verificare in prima battuta ancora prima di giungere alla decisione di disapplicare senz’altro la norma, o di sollevare la questione pregiudiziale dinanzi al Giudice Comunitario, laddove vi sia un problema interpretativo della norma interposta la possibilità di interpretare la normativa interna in conformità a quella comunitaria, a patto che ciò non impinga in limitazioni derivanti dalla nostra Carta Costituzionale, provocando un insanabile contrasto con i principi fondamentali del nostro ordinamento".
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