08 Giugno 2022
fonte: Twitter @mediasettgcom24
A fine Maggio 2022, nonostante il sistema del green pass fosse ormai terminato, anche al chiuso, e nonostante l’opposizione del padre, che aveva depositato una lunga memoria articolata e completa dei più recenti dati scientifici, il giudice, dopo aver già disposto poche settimane prima la vaccinazione anche del figlio minore di anni 13 (per il quale la situazione era peraltro assai complessa), disponeva anche la vaccinazione della sorella di anni 16.
Un vero e proprio intervento a gamba tesa che devastava il già precario equilibrio dei minori e i rapporti genitoriali, in particolare con il padre, consacrandone, evidentemente in modo deliberato, e altresì scellerato, la definitiva alienazione parentale.
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La 9° Sezione del Tribunale di Milano - Collegio composto dai Giudici: Dott.sse Beatrice Secchi (Presidente), Piera Gasparini (Giudice) e Rosa Muscio (Giudice) - disponeva peraltro la vaccinazione a fronte di un certificazione effettuata dal medico di base dei genitori (!), che dichiarava che la minore avrebbe potuto ricevere la terza dose, pur non avendola mai incontrata, nè visitata (con conseguente denuncia per falso ideologico) e in presenza di una specifica richiesta di approfondimenti medici e analisi del sangue richiesti da un’immunologa, in un quadro medico delicato, avendo manifestato effetti avversi già con la seconda dose e avendo ancora i valori assai elevati.
La minore aveva poi ricevuto le prime due dosi senza il consenso del padre.
Secondo la Sezione, “Il Tribunale è chiamato, a fronte del contrasto specifico insorto tra questi due genitori, ad attribuire ad uno dei due il potere di assumere in autonomia la decisione in ordine alla sottoposizione alla vaccinazione SARS COv-2.
Il padre, pur non articolando in modo dettagliato la natura delle proprie obiezioni, ha riferito di essere contrario e molto preoccupato del fatto che i due figli completino il ciclo vaccinale; come già rilevato, però, risulta che lo stesso avesse prestato il proprio consenso alla somministrazione ai figli delle prime due dosi di vaccino anti Covid”. - Consenso mai prestato!
“Le posizioni sostenute dal resistente, in ogni caso, sono smentite dalle indicazioni e raccomandazioni degli organismi internazionali e nazionali che presiedono alla salute pubblica, cui il Collegio non può che attenersi, come già affermato nei diversi provvedimenti assunti da questo Tribunale e nel provvedimento emesso da questo Tribunale in data 9.3.2022 in relazione al fratello, da intersi qui per questa parte integralmente richiamato.”
Anche qui il Tribunale si è riferito ai soliti, generici e già letti provvedimenti della Sezione 9° e a non si sa quali solite “raccomandazioni”....
“La minore ha chiaramente manifestato la sua volontà, essendosi già sottoposta alle prime due dosi di vaccino e ne è dunque superflua la sua audizione.
In questa situazione In conclusione, il Collegio ritiene che, in relazione alla questione relativa alla vaccinazione SARS-CoV-2, la madre sia il genitore che ha dimostrato una maggior capacità di tutela della salute della minore e di comprensione della sua volontà e, quindi, il genitore più idoneo ad assumere, in autonomia e senza il consenso del padre, tutte le decisioni necessarie in relazione alla sottoposizione della minore al completamento della vaccinazione SARS-CoV-2 nel rispetto della normativa primaria e secondaria vigente in relazione alla somministrazione del suddetto vaccino.
La madre deve, quindi, essere autorizzata ad assumere, in autonomia e in assenza del consenso paterno, ogni decisione relativa alla somministrazione della suddetta vaccinazione per la figlia.”
La richiesta della terza vaccinazione veniva motivata in udienza non per fini teoricamente orientati a proteggere la salute della minorenne (ammesso sia cosi), ma “per andare a teatro”, se e quando dovesse capitare, in quanto li (e solo li) è ancora necessario il green pass...
PQM
Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, così provvede:
1) autorizza, ex art. 709ter c.p.c, la madre ad assumere in autonomia e senza il consenso del padre tutte le decisioni necessarie per la sottoposizione alla terza dose della vaccinazione facoltativa SARS-CoV-2 della figlia, nel rispetto della normativa primaria e secondaria vigente.
Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite.
Provvedimento immediatamente efficace.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 19.5.2022
Il Presidente est. Dott.ssa Beatrice Secchi
Qui emerge la grave e totale assenza di comprensione dei fatti da parte del Giudice, evidenziata anche dall’atteggiamento oppositivo alle dichiarazioni del padre dei minori, additato come il nemico, dopo il figlio, anche della figlia, la quale, nonostante fosse terminato il sistema del Green Pass, anche al chiuso, non avrebbe potuto eventualmente andare a Teatro...
Decisioni già prese, anche dichiarande, falsamente, che il padre avrebbe prestato il consenso ad effettuare le prime 2 dosi ai minori.
Circostanza mai accaduta e che aveva portato il genitore a presentare denuncia – querela per le vaccinazioni effettuate senza il consenso dello stesso, sia nei confronti dell’ex coniuge che dei medici che avevano inoculato il farmaco genico, in assenza del suo consenso.
Oltre a presentare querela per falso ideologico nei confronti del medico, da poco nominato, che aveva certificato la vaccinabilità senza aver mai visitato la minore e senza neanche curarsi degli effetti avversi manifestati dalla stessa a seguito delle prime due vaccinazioni, successivamente alle quali aveva anche inziato una cura con cortisone, tuttora in corso.
Circostanza neanche verificata dal Giudice.
Il tutto riconferma la posizione ideologica e dogmatica assunta dalla Sez. IX del Tribunale di Milano che si appalesa non solo gravemente deficitaria nell’approfondimento dei vari temi in questione, ma estremamente dannosa nei confronti dei minori e del loro rapporto con il genitore “perdente”.
Una ripetizione ossessiva delle argomentazioni addotte solo da una parte della scienza medica sugli esperimenti c.d. vaccinali in corso, rinvenute nei provvedimenti - quasi fossero un ciclostile, fanno emergere incredibili lacune, sotto il profilo scientifico da parte della sezione del tribunale meneghino, che si pone su posizioni ideologiche e dogmatiche e che potremmo definire “scientiste”, con un evidente vulnus, perpetrato sia ai minori coinvolti che alle loro famiglie, talvolta ed a causa di dette decisioni, irrimediabilmente divise.
Dall’avvio della lite tra i genitori, dopo aver definitivamente rovinato il rapporto tra il padre e il figlio, anche il rapporto con la figlia minorenne si è profondamente modificato, fino a divenire casuale e sporadico a seguito dell’intervento a gamba tesa del Giudice.
L’inopinato intervento decisiorio del Tribunle ha indotto infatti anche la minore a ritenere erroneamente come meno responsabile il genitore “perdente” e contrario alla vaccinazione (ovvero il padre), con una definitiva consacrazione dell’alienazione parentale, peggiorando irrimediabilmente una situazione già compromessa e con effetti dannosi, in ultima istanza, sui minori stessi.
Un Giudice, sotto il profilo deontologico, dovrebbe onorare il principio di imparzialità, ed essere orientato alla composizione delle controversie, in particolare quando sono coinvolti i minori, per la cui tutela è stata creato addirittura un Tribunale apposito: quello “per i Minorenni”, per l’appunto.
Una grave situazione sintetizzabile nei seguenti punti critici e controversi:
Ci si chiede non più a chi giovi tutto ciò, ma perchè il fine sia esattaemnte quello di creare dannni deliberati e irreparabli.
Sezione Nona settore Famiglia
Competenze:
Famiglia, separazioni e divorzi.
Magistrati:
Anna Cattaneo - Presidente
Maria Laura Amato
Fulvia De Luca
Chiara Delmonte
Piera Gasparini
Giuseppe Gennari
Valentina Maderna
Rosa Muscio
Beatrice Secchi
Giuseppina Stella Laura Cesira
Cancelleria:
Imelda Artuso - Responsabile
Orari al pubblico:
Dal lunedi al venerdi, a partire dalle ore 09.00 alle ore 13.00. II sistema eliminacode eroghera i numeri dalle ore 08.45 sino alle ore 13.00, così da consentire di completare i servizi al pubblico indicativamente entre 4 ore dall'orario di inizio della operatività del sistema stesso.
Saranno comunque evase le richieste di coloro che avranno ritirato il numero entre le 13.00
Accesso:
via San Barnaba, 50 (NUOVO PALAZZO DI VIA SAN BARNABA)
Collocazione:
Piano terra
Telefono:
dalle ore 09:00 alle ore 10:00: 02.5433/5221/4130/5223/5623;
dalle ore 12:00 alle ore 13:00: 02.5433/5781/3631/3734/3505/3942.
Email:
sez9.civile.tribunale.milano@giustizia.it
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