Perché la riforma nasce da un problema umano prima che giuridico, e da una Costituzione costruita per un altro tempo
28 Gennaio 2026
Perché riformare la giustizia oggi: dalla Costituzione nata contro l’ingerenza politica alla necessità di garantire la terzietà psicologica e reale del giudice
Parte prima
Per comprendere davvero il senso della riforma costituzionale della giustizia oggi in discussione, è necessario partire da una premessa storica spesso evocata, ma raramente analizzata fino in fondo, rappresentata dalla circostanza che la Costituzione repubblicana Italiana non nasce come un modello astratto di equilibrio dei poteri, bensì come risposta a un trauma concreto costituto dall’esperienza negativa del regime fascista che aveva piegato la giustizia al potere politico.
Nel sistema fascista, infatti, il pubblico ministero dipendeva gerarchicamente dall’esecutivo e il giudice, pur formalmente indipendente, era esposto a pressioni e condizionamenti politici istituzionalizzati e non come fenomeno sporadico come potrebbe accadere al giorno d’oggi. Pertanto, relativamente alla materia della giustizia, per i Costituenti il pericolo principale era chiaro e immediato ossia impedire che la politica potesse nuovamente usare la giustizia come strumento di dominio. Da qui la scelta di costruire una magistratura: unitaria, compatta, fortemente autonoma, sottratta a ogni forma di subordinazione al governo.
L’unità tra giudici e pubblici ministeri, il Consiglio Superiore della Magistratura forte e unico, l’indipendenza del PM furono, pertanto, concepiti come uno scudo contro l’ingerenza dell’esecutivo. In quel contesto storico, quindi, l’obiettivo era difendere la giustizia da un potere politico percepito come stabile, ideologicamente forte e potenzialmente duraturo.
Quella scelta non fu un errore. Fu una scelta necessaria, razionale e coerente con l’Italia del dopoguerra.
Il mutamento del contesto: l’alternanza democratica cambia il rischio
Settant’anni dopo, però, il contesto è profondamente cambiato. L’Italia vive oggi in un sistema di alternanza democratica reale, caratterizzato da pluralismo politico, competizione elettorale e frequente ricambio delle maggioranze.
Questo mutamento produce una conseguenza cruciale, spesso trascurata nel dibattito pubblico secondo la quale oggi non conviene strutturalmente a nessuna forza politica avere un pubblico ministero subordinato al potere politico.
Il motivo è semplice. In una democrazia dell’alternanza: chi governa oggi sa che domani potrebbe trovarsi all’opposizione; gli strumenti di controllo costruiti oggi verrebbero ereditati dagli avversari; la politicizzazione dell’azione penale si trasformerebbe rapidamente in un’arma contro chi l’ha voluta.
Il controllo politico della giustizia penale, quindi, non rappresenta più una garanzia di potere assoluto e permanente bensì ma un possibile boomerang istituzionale in caso di perdita delle elezioni. Per questo, nelle democrazie mature, la neutralità delle regole diventa una forma di autodifesa reciproca.
Ciò non significa che il rischio di interferenze politiche sia scomparso. Significa però che l’incentivo sistemico al controllo politico dell’azione penale si è fortemente ridotto, rispetto al passato.
Il nuovo baricentro del problema: la terzietà psicologica del giudice
Chiarito questo passaggio storico, emerge il vero nodo contemporaneo, che la Costituzione del 1948 non poteva prevedere ossia la terzietà psicologica del giudice.
Nel sistema italiano giudici e pubblici ministeri: appartengono allo stesso ordine, condividono formazione e cultura professionale, possono passare da una funzione all’altra, operano spesso negli stessi contesti lavorativi.
Questo aspetto diventa particolarmente delicato per figure centrali come il giudice per le indagini preliminari e il giudice dell’udienza preliminare, chiamati a valutare le richieste del pubblico ministero, a incidere sulla libertà personale e a decidere se un’accusa debba accedere al processo.
Tuttavia è umanamente prevedibile che quando un giudice ha svolto per anni le funzioni di pubblico ministero, conosce personalmente il collega che formula la richiesta, ne comprende dall’interno il metodo e la logica investigativa, si attiva un meccanismo umano naturale: l’affinità cognitiva.
Non si tratta di malafede, né di mancanza di integrità. Si tratta piuttosto di un condizionamento inconscio a causa del quale si tende a fidarsi di più di chi appartiene allo stesso universo professionale, a considerare “ragionevole” un’impostazione prima ancora di verificarla con piena distanza critica.
Mentre dalla parte opposta il pubblico ministero, a sua volta, è consapevole di rivolgersi a un ex collega nei confronti del quale modula il linguaggio affine, dà per scontate alcune premesse, conta su una comprensione implicita.
La terzietà formale resta intatta, ma quella sostanziale si attenua. Ed è proprio questa attenuazione che mina la percezione di imparzialità agli occhi del cittadino.
Il senso profondo della riforma
La riforma costituzionale nasce qui, non altrove. Non nasce dalla sfiducia nei magistrati nel settore penale. Non nasce dal desiderio di rafforzare il potere politico sulla magistratura penale. Nasce dalla consapevolezza che le istituzioni devono essere progettate per limitare i condizionamenti umani, non per presupporre virtù individuali perfette.
Pertanto, la separazione delle carriere risponde a questa esigenza primaria di ridurre la familiarità strutturale tra chi accusa e chi giudica; di creare identità e culture professionali distinte; di rafforzare l’autonomia mentale del giudice nel valutare l’accusa.
Solo su questa base diventa possibile affrontare il secondo tema, altrettanto decisivo ma distinto: la tutela dell’indipendenza del giudice dal potere politico.
La riforma potrà dirsi equilibrata solo se, insieme alla separazione delle carriere, saprà: rafforzare le garanzie di autonomia del giudice; evitare che la disciplina diventi uno strumento di pressione; preservare l’idea di un potere giudiziario indipendente da ogni altra autorità.
Conclusione
La Costituzione del 1948 resta attualissima nei suoi valori fondamentali. Ma i luoghi del rischio si sono spostati. Allora l’urgenza era difendere la giustizia dalla politica fascista totalitaria.
Oggi l’urgenza è difendere la terzietà del giudice, anche dai condizionamenti interni al sistema. Peraltro in una democrazia dell’alternanza in cui nessuno può più permettersi di controllare la giustizia condizionandone l’operato senza esporsi, prima o poi, alle stesse regole in mano all’opposizione divenuta maggioranza all’esito delle elezioni successive.
Quindi , una giustizia credibile non è quella che si basa sulla fiducia all’istituzione astratta bensì quella che la merita per come è costruita in concreto che elimina possibili interferenze e condizionamenti anche inconsci.
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