27 Settembre 2024
Fonte: imagoeconomica
È stato approvato, dalla commissione Bilancio e Finanze del Senato, l'emendamento sul Bonus Natale 2024 per le famiglie anche monogenitoriali con figli a carico. L'indennità di 100 euro arriverà con la tredicesima ai lavoratori dipendenti con figli e con reddito non superiore ai 28.000 euro annui. La proposta è contenuta in un emendamento alla legge di conversione del decreto Omnibus e deve essere vagliata sia in Commissione che in Aula. Il bonus "non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore", perciò i 100 euro saranno netti. La misura ha un onere di 100,3 milioni di euro per il 2024. Per il fine settimana è atteso il voto finale in commissione.
Tra i requisiti per poter ricevere l'indennità, si indica che il lavoratore deve avere un coniuge "non legalmente ed effettivamente separato” e almeno un figlio, anche se nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, che siano fiscalmente a carico, oppure deve avere "almeno un figlio" fiscalmente a carico in presenza di un nucleo familiare monogenitoriale.
Il Bonus spetta quindi alle famiglie, anche monogenitoriali con figli a carico, ma solo in caso di vedovanza o se il figlio è affidato (o adottato) a un solo genitore o se l'altro genitore non l'ha riconosciuto. In tal caso non deve essere coniugato o essere in unione registrata, pur potendo convivere con altra persona. Le famiglie di fatto rimangono escluse nonostante una “promessa” di “aggiornamento” in materia. Il viceministro Leo ha prospettato la necessità di un rinnovamento in quanto l'articolo che lo regola - art.12 del Tuir - risale agli anni '90. Il lavoratore deve avere capienza fiscale con riferimento ai redditi di lavoro dipendente percepiti. L'una tantum inoltre viene riproporzionata in funzione del periodo di lavoro svolto dal lavoratore del corso dell'anno.
Nella determinazione del reddito complessivo, se precisato, vengono considerate anche la quota esente dei redditi agevolati in regimi di favore previsti per chi ha trasferito la propria residenza in Italia. Non si tiene conto, invece, del reddito dell'immobile adibito ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze. Spetta ai datori di lavoro, verificare in sede di conguaglio la spettanza dell'indennità e, qualora non si rilevi spettante, provvedere al recupero del relativo importo.
Infine, si prevede che i contribuenti aventi diritto al bonus, qualora non l'abbiano ricevuto, possano richiederlo nella dichiarazione dei redditi relativi al periodo di riferimento. Qualora l'indennità erogata dovesse risultare "non spettante o spettante in misura inferiore", il relativo importo verrà restituito in sede di dichiarazione.
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