02 Dicembre 2020
Il decreto Ristori ha nuovamente previsto un bonus di mille euro per alcune categorie di lavoratori che hanno subito danni economici a causa dell’emergenza coronavirus, per esempio gli stagionali, i somministrati del turismo, gli intermittenti ai lavoratori dello spettacolo e così via.
Una nuova circolare dell’Inps chiarisce tutti i dettagli, dalla nuova data entro cui è possibile fare domanda ai requisiti per accedere all’indennità.
Il bonus da mille euro è un’indennità economica una tantum che può essere richiesta da imprenditori e lavoratori italiani in possesso di determinati requisiti. Ne hanno diritto tutti quei lavoratori che hanno già potuto usufruire dell’indennità in base all’articolo 9 del decreto Agosto.
L’Inps chiarisce che chi ha già ricevuto l'indennità una tantum prevista dal decreto Agosto non deve fare di nuovo domanda per ricevere questa confermata dal decreto Ristori. Chi ha già usufruito del bonus riceverà l’accredito direttamente sul conto corrente che aveva già indicato.
Il decreto Ristori, prevede inoltre, che possano usufruire del bonus anche quei lavoratori, sia dipendenti sia autonomi, la cui domanda per il bonus relativo al decreto Agosto era stata respinta e che hanno determinati requisiti. Possono chiedere il bonus anche altri lavoratori, in possesso di determinati requisiti, che non hanno fatto domanda in precedenza.
Come spiegato dall’Inps nella circolare del 26 novembre, il termine per la presentazione della domanda è stato prorogato, i potenziali beneficiari infatti possono presentare la domanda all’istituto previdenziale fino al 18 dicembre 2020, in un primo momento invece il termine era il 30 novembre.
Le categorie di lavoratori che possono chiedere il bonus sono quelle più colpite dalle restrizioni legate all’emergenza coronavirus: lavoratori stagionali, a tempo determinato oppure in somministrazione che lavorano nei settori del turismo o degli stabilimenti termali; lavoratori intermittenti; lavoratori incaricati alle vendite a domicilio; lavoratori dello spettacolo; lavoratori autonomi occasionali; lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e agli stabilimenti termali.
Per quanto riguarda i lavoratori stagionali e in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, possono richiedere il bonus per la prima volta se hanno cessato involontariamente un rapporto di lavoro tra l’1 gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020. In questo periodo devono aver svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate e non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto, di rapporto di lavoro dipendente, di indennità di disoccupazione NASPI.
Possono fare domanda anche i lavoratori dipendenti stagionali di settori diversi da quelli del turismo e stabilimenti termali che non hanno già fruito dell’indennità e che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra l’1 gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 e che in questo periodo abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate. Non devono essere titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente) e né di trattamento pensionistico diretto.
I lavoratori intermittenti che non hanno già fruito dell’indennità possono chiederla se hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo tra l’1 gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020. Possono farlo sia i lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente con obbligo di risposta alla chiamata e indennità di disponibilità, sia quelli senza obbligo di risposta alla chiamata e senza indennità. Non devono essere titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato né di trattamento pensionistico diretto.
I lavoratori autonomi occasionali, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, possono fare domanda. Nel periodo tra l’1 gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 devono essere stati titolari di contratti autonomi occasionali e non esserlo più al 30 ottobre 2020. Devono essere già iscritti alla Gestione separata con accredito di almeno un contributo mensile nel periodo già citato. Non devono essere titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, né di trattamento pensionistico diretto.
I lavoratori incaricati alle vendite a domicilio che non hanno già fruito dell’indennità, possono presentare domanda se hanno per il 2019 un reddito annuo (derivante dalle predette attività) superiore a 5mila euro, titolari di partita Iva attiva, iscritti alla Gestione separata al 29 ottobre 2020, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Non devono essere titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, né di trattamento pensionistico diretto.
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