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Covid Lombardia, nuova ordinanza: centri commerciali chiusi nel weekend, didattica a distanza per le superiori, stop a fiere e sagre...TUTTE LE REGOLE E TESTO INTEGRALE

Dalle scuole ai centri commerciali: ecco che cosa prevede la nuova ordinanza della Regione Lombardia.

22 Ottobre 2020

Covid Lombardia, nuova ordinanza: centri commerciali chiusi nel weekend, didattica a distanza per le superiori, stop a fiere e sagre...TUTTE LE REGOLE E TESTO INTEGRALE

Centro commerciale (fonte foto Pixabay)

Covid Lombardia, nuova ordinanza: dai centri commerciali chiusi nel weekend alla didattica a distanza. Tutte le regole

Da oggi, giovedì 22 ottobre, entra in vigore una nuova ordinanza riguardante il territorio della Lombardia. Il provvedimento avrà validità fino a venerdì 13 novembre e si affiancherà a quello che dispone il coprifuoco dalle ore 23 alle ore 5 salvo comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza o salute.

L’ordinanza prevede la chiusura dei centri commerciali e delle grandi strutture di vendita nel fine settimana, divieto di svolgimento di fiere di comunità e sagre, misure per prevenire l’affollamento all’interno degli esercizi commerciali o di somministrazione di alimenti e bevande, didattica a distanza per le classi delle scuole superiori e molto altro. Ecco tutte le regole contenuto nel nuovo provvedimento per la Lombardia.

Art. 1 (Misure correlate all’adozione dell’Ordinanza del Ministro della Salute d’intesa con il Presidente della Regione del 21 ottobre 2020)

  1. I gestori ed organizzatori delle attività economiche e sociali programmano le medesime al fine di garantire il rispetto da parte del pubblico, dei clienti
    ed utenti di quanto stabilito dall’Ordinanza del Ministro della Salute d’intesa con il Presidente della Regione del 21 ottobre 2020.

Art. 2 (Limitazioni alle aperture delle grandi strutture di vendita e dei centri commerciali nei fine settimana)

  1. Nelle giornate di sabato e domenica è disposta la chiusura delle grandi strutture di vendita nonché degli esercizi commerciali al dettaglio presenti all'interno dei centri commerciali. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alla vendita di generi alimentari, alimenti e prodotti per animali domestici, prodotti cosmetici e per l'igiene personale, per l’igiene della casa, piante e fiori e relativi prodotti accessori, nonché alle farmacie, alle parafarmacie, alle tabaccherie e rivendite di monopoli.

Art. 3 (Misure per prevenire l’affollamento all’interno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi commerciali al dettaglio)

  1. È fatto obbligo sia per gli esercizi commerciali al dettaglio che per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
  2. Tali esercizi devono adottare regole di accesso, in base alle caratteristiche dei locali, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti. In particolare, le medie e grandi strutture di vendita devono garantire quanto previsto al periodo precedente, dando priorità, ove possibile, a modalità (app, internet etc.) di prenotazione dell’accesso all’esercizio.

Art. 4 (Divieto di svolgimento delle fiere di comunità e delle sagre)

  1. E’ vietato lo svolgimento delle c.d. fiere di comunità e delle sagre di cui, rispettivamente, alle lettere f) e g), comma 2 dell’art. 16 della l.r. 6/2010 svolte su area pubblica, restando pertanto escluse da tale divieto tutte le manifestazioni fieristiche di cui all’art. 121 della medesima l.r. 6/2010 che si svolgono in appositi quartieri fieristici.

Art. 5 (Modifiche dell’Ordinanza n. 620 del 16 ottobre 2020)

All’art. 1 dell’Ordinanza n. 620 del 16 ottobre 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il paragrafo 1.1 è sostituito dal seguente:
1.1 (Misure anti-assembramento)

  1. Le attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sia su area pubblica che su area privata (fra cui, a titolo esemplificativo, bar, pub,
    ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi, bar mobili) sono consentite dalle ore 5.00 sino alle ore 23.00, con consumo al tavolo, e
    con un massimo per tavolo di sei persone (in tale numero non sono computati conviventi e congiunti), e sino alle ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo. Con la chiusura dei pubblici esercizi all'ora stabilita deve cessare ogni somministrazione agli avventori presenti ed effettuarsi lo sgombero del locale. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 23.00, la ristorazione con asporto o con modalità drive-through, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
  2. Sono chiusi dalle 18.00 alle 5.00 i distributori automatici cosiddetti “h24” che distribuiscono bevande e alimenti confezionati, con affaccio sulla pubblica
    via; tale misura non si applica ai distributori automatici di acqua e di latte e tutti i suoi derivati.
  3. I divieti di cui ai precedenti punti non si applicano agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande presenti sulla rete autostradale, sulle
    tangenziali e negli aeroporti.
  4. E’ vietata dalle 18.00 alle 5.00 la consumazione di bevande su aree aperte al pubblico.
  5. E’ sempre vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico.
  6. I sindaci possono adottare ulteriori misure restrittive, anche in relazione al divieto assoluto di assembramento, e devono assicurare massima
    collaborazione ai fini del controllo sul rispetto delle presenti misure.

b) il paragrafo 1.3 è sostituito dal seguente:
1.3 (Sport di contatto dilettantistici)

  1. Sono sospese tutte le gare e le competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, in relazione agli sport di contatto individuati con provvedimento del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020 e svolti dalle associazioni e società dilettantistiche.
  2. Tutte le società ed associazioni dilettantistiche degli sport di contatto possono svolgere in forma individuale gli allenamenti e la preparazione
    atletica, a condizione che vi sia assoluta garanzia che, a cura delle stesse società ed associazioni, siano osservate le misure di prevenzione dal
    contagio, ivi compreso il rispetto continuativo delle distanze interpersonali di almeno due metri.

c) il paragrafo 1.9 è sostituito dal seguente:

1.9 (Misure di prevenzione in ordine alle attività scolastiche)

  1. Le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado devono realizzare le proprie attività in modo
    da assicurare lo svolgimento delle lezioni mediante la didattica a distanza delle lezioni, per l’intero gruppo classe, qualora siano già nelle condizioni di
    effettuarla e fatti salvi eventuali bisogni educativi speciali. Agli altri istituti è raccomandato di realizzare le condizioni tecnico-organizzative nel più breve
    tempo possibile, per lo svolgimento della didattica a distanza.
    In tali casi, si raccomanda ai dirigenti degli istituti scolastici di organizzare e differenziare gli ingressi a scuola; a tal fine gli Uffici di ambito territoriale
    (UAT), in raccordo con gli Uffici scolastici regionali (USR), assicurano lo stretto coordinamento con le Agenzie del TPL ed i sindaci degli ambiti di
    riferimento.
    Le attività di laboratorio possono continuare ad essere svolte in presenza.

Ecco il testo completo dell'ordinanza. (Clicca sull'immagine)

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