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Carmen Russo sfrattata, addio alla scuola di danza. "Non pagava l'affitto"

Brutta notizia per la moglie di Enzo Paolo Turchi, proprio mentre lei è nella casa del Grande Fratello Vip

06 Novembre 2021

Carmen Russo sfrattata dalla sua scuola di danza. Bruttissima notizia per la ballerina durante la sua esperienza al Grande Fratello Vip 6. Mentre lei è nella casa, il marito Enzo Paolo Turchi ha ricevuto dalla sezione civile del tribunale monocratico di Palermo una sentenza di sfratto. La scuola è la Energy Dance di via Resuttana a Palermo. Si tratta di un'accademia di danza classica e moderna.

La Immobil Sud Resuttana srl, proprietaria dell'immobile che ospita la scuola di ballo, rappresentata dall'avvocato Giampiero Saverino, aveva chiesto la risoluzione del contratto, risalente al 2014, per morosità. Ammonterebbero ad oltre 30mila euro i canoni d'affitto non pagati.

Carmen Russo sfrattata per affitto "non pagato"

Sfratto per Carmen Russo. La coppia di insegnati di ballo non avrebbe pagato l'affitto da marzo 2020 al marzo 2021 (tranne settembre 2020). La motivazione sarebbe legata al Covid. L'accademia di danza era infatti rimasta chiusa a causa della pandemia e Carmen Russo si era opposta alla convalida dello sfratto adducendo tali motivazioni.

Il tribunale ha precisato che "la conduttrice non ha più effettuato pagamento alcuno, e ciò neppure in seguito alla consentita riapertura, a decorrere dal giugno 2021, delle palestre e delle piscine". L'Immobil Sud che dovrebbe avere circa 30 mila euro per canoni d'affitto arretrati, ha richiesto il pagamento con un altro decreto ingiuntivo.

Il tribunale ha condannato la soubrette all'immediato rilascio dell'immobile e al pagamento, in favore dell'immobiliare di 4.160,50 euro, di cui 4.015,00 oltre Iva, C.p.a. e spese generali, per compensi, e 145,50 euro per spese vive, a titolo di rifusione delle spese di lite.

"Le misure restrittive adottate dall'Autorità - scrive ancora il Tribunale - non possano in alcun modo legittimare comportamenti, quali quello odierno, di totale sospensione del pagamento del canone da parte del conduttore. E ciò, neppure quando l'attività esercitata nei locali locati sia stata, come occorre nel caso di specie, totalmente inibita".

"In secondo luogo, ove per l'ipotesi in esame si dovesse ammettere - come altresì indicato dalla conduttrice - l'applicabilità dei rimedi dettati dall'ordinamento per far fronte alla sopravvenuta impossibilità della prestazione (conclusione, peraltro, non pacifica) - scrive il giudice - il Tribunale osserva, che, nel caso di impossibilità totale, il conduttore dovrebbe comunque restituire il bene e nel caso di impossibilità parziale egli potrebbe soltanto pretendere una riduzione della prestazione da lui dovuta, con esclusione, quindi, di qualsiasi pretesa volta a permanere nel godimento dei locali locati senza più corrispondere il canone".

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