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Sberla dell'Italia all'Oms, no agli emendamenti RSI, governo Meloni respinge l'assalto alla nostra sovranità nazionale

Una presa di Posizione che io mi auguravo fosse presa in modo chiaro e non suscettibile di alcuna interpretazione, adottata sicuramente per il solo bene di tutti gli italiani

20 Luglio 2025

Sberla dell'Italia all'Oms, no agli emendamenti RSI, governo Meloni respinge l'assalto alla nostra sovranità nazionale

Sede Oms, fonte: imagoeconomica

È di ieri la notizia riportata da taluni quotidiani con enfasi e da altri con sufficienza che l’Italia ha rispedito al mittente un provvedimento che l’avrebbe esautorata della sua sovranità!
Certo, chi avrebbe immaginato che l’Italia sarebbe stata capace di respingere la risoluzione n.77 dell’Assemblea mondiale della sanità, dopo un periodo di oscurantismo sanitario come quello della pandemia?
Così il Governo Italiano dell’On. Giorgia Meloni ha risposto, a mezzo del Ministro della Sanità, Orazio Schillaci, al direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
«Ai sensi dell'articolo 61 del
Regolamento sanitario internazionale
(2005), per mezzo di questa lettera le notifico il rifiuto da parte italiana di tutti gli emendamenti adottati dalla 77° Assemblea mondiale della sanità con la Risoluzione WHa77.17 (2024)».
 
Una presa di Posizione che io mi auguravo fosse presa in modo chiaro e non suscettibile di alcuna interpretazione, adottata sicuramente per il solo bene di tutti gli italiani e questo mi ha confortato poiché finalmente questo atto governativo metterà al riparo l’Italia da future conflittualità in ordine a future pretese azioni di varia natura che dovessero essere adottate dall’OMS e che comporterebbero una vera e propria esautorazione degli Stati dal poter decidere autonomamente in merito alle misure da adottare in situazioni di emergenza sanitaria.
Un importante segnale di attenzione per il ruolo italiano nella sanità mondiale e di inversione di tendenza, a distanza di ben cinque anni dalla dichiarazione della pandemia SARS/Cov2, delle modalità sanitarie con cui si dovrebbero affrontare eventuali future pandemie rispetto a quelle con le quali venne affrontata dal governo Conte nel gennaio 2020 la pandemia denominata SARS-Cov-2, con un provvedimento che passerà alla storia per la sua inutilità e come distorsivo poiché affrontato con il D. Lgs. n.1/2018 “Codice della Protezione Civile”che, per dirla alla Di Pietro, non c’azzeccava nulla con la protezione civile.
Infatti, se il lettore andrà a recuperare e a leggere integralmente la citata deliberazione del Consiglio dei Ministri
del 31 gennaio 2020, con cui venne approvato lo stato di emergenza per il “rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, troverà, leggendo il preambolo, citati espressamente gli articoli 7 e 24 che, rispettivamente, facoltizzano il Presidente del Consiglio a chiedere col primo l’adozione dello stato di emergenza e, col secondo, a chiederne la proroga di 12 mesi più altri 12 mesi, ma non troverete mai richiamatol’articolo 16 “tipologia dei rischi di protezione civile”.
Perché?… Perché anche un ignorante sotto il profilo giuridico, avrebbe compreso che qualcosa non tornava!… E sarebbero incominciati i guai se qualcuno si fosse preso la briga di presentare un esposto alla magistratura.
Ma si sa in Italia non si muove foglia e tutte le istituzioni si sono immediatamente allineate nel silenzio più assoluto.
Infatti, nell’articolo 16 in questione, fondamentale per legittimare il provvedimento, si sarebbe dovuto trovare indicato, tra i rischi affrontabili a mezzo della protezione civile, il “rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” (ovvero il virus SARS-Cov-2), ovvero il rischio da qualsivoglia virus, ma tale rischio non solo non era indicato, in quanto i rischi previsti sono di origine naturale (comma 1: sismico, vulcanico, da maremoto, idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici avversi, da deficit idrico e da incendi boschivi; comma 2: chimico, nucleare, radiologico, tecnologico, industriale, da trasporti, ambientale, igienico-sanitario e da rientro incontrollato di oggetti e detriti spaziali), ma dal testo complessivo dell’articolo 16 si assumeva in modo non equivoco, al comma 3, quanto
riporto integralmente:
”Non rientrano nell'azione di protezione civile gli interventi e le opere per eventi programmati o programmabili in tempo utile che possono determinare criticità organizzative, in occasione dei quali le articolazioni territoriali delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale possono assicurare il proprio supporto, limitatamente ad aspetti di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione, su richiesta delle autorità di protezione civile competenti, anche ai fini dell'implementazione delle necessarie azioni in termini di tutela dei cittadini.”,
che sancisce, come nel caso del “rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, che non è indicato né al comma 1, né al comma 2, che la Pandemia SARS-Cov2 ovvero gli agenti virali trasmissibili, rientrando negli “eventi programmati o programmabili in tempo utile, avrebbe dovuto essere affrontata con un diverso Strumento Legislativo: ovvero il PIANO PANDEMICO NAZIONALE che l’OMS diramò sin dall’anno 2005, con una apposita “BOZZA”, a tutti gli Stati membri dell’ONU, come metro di riferimento per l’adozione di tutte le predisposizioni da adottare preventivamente per aggredire una prevedibile futura pandemia da SARS.
 
Tanto più che la SARS-Cov-2 non poteva che essere un rischio di ordine biologico.
Perché il Presidente Conte non ha applicato il PIANO PANDEMICO NAZIONALE?... Lo capiremo in seguito.
È importante, invece, a questo punto, comprendere le motivazioni che possono essere state alla base degli ulteriori atti compiuti dal subentrato Governo Draghi ad inizio del 2021, che hanno cambiato le carte da gioco nel corso dello stato di emergenza in vigore dal 31 gennaio 2020.
Il Governo Draghi dopo aver proceduto con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21/04/2021 all’approvazione di una ulteriore proroga dello Stato di Emergenza ereditato dal Governo Conte, per il consolidato “rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, che sarebbe scaduta il 30 luglio 2021, al momento di dover adottare -ai sensi dell’art.24, comma 3, del D. Lgs. n.1/2018 (che recita: “3. La durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi.”)- una ulteriore proroga dello stato d’emergenza in vigore, si ripete, dal 31 gennaio 2020, interrompe questa procedura.
Il Presidente Draghi, verosimilmente sulla base delle eccezioni di legittimità eccepitegli dal suo consigliere giuridico (che assurgerà il 15 settembre 2022 a giudice della Corte Costituzionale), preso atto che lo stato di emergenza in vigore dal 31 gennaio 2020 con relative proroghe, compresa quella deliberata il 21 aprile precedente dal suo Governo, appena subentrato al governo Conte, era privo della copertura legislativa per gli effetti dell’inesistenza nell’art.16 del D.Lgs.n.1/2018 del rischio per “agenti virali trasmissibili”, ecco che partorisce il Decreto Legge n.105 del 23 luglio 2021.
 
Un Decreto Legge che, all’epoca, dopo averlo letto, definii “suggestivo” per le modalità con le quali venivano bypassate e superate le disposizioni dell’art. 24, comma 3, del D.Lgs.n.1/2018, che induce legittimamente a pensare, secondo una delle più famose frasi andreottiane, che sia stato studiato ad arte per scrollarsi di dosso le responsabilità ereditate da Conte ed assunte, per routine, per aver continuato a prorogare lo stato di emergenza privo della copertura legislativa per l’inesistenza nell’art.16 del D.Lgs.n.1/2018 del noto “rischio da agenti virali trasmissibili”, come già dettagliatamente indicato in precedenza.
Con tale decreto legge il primigenio rischio veniva trasformato definitivamente in un altro rischio, anch’esso inesistente nel citato D.Lgs.n.1/2018, come desumibile dal Titolo stesso dato al Decreto Legge n.105 del 23 luglio 2021 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.”
 
Titolo quasi corrispondente a quello dato ad un precedente atto del Governo Conte, il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, adottato nel corso dello stato di emergenza appena deliberato 25 giorni prima, con il quale si fissavano tutte le limitazioni alla libertà personale dei cittadini italiani.
Dunque, con il Decreto Legge n.105 del 23 luglio 2021, veniva data dignità legislativa ad nuovo rischio che, una volta approvato come legge dal Parlamento, avrebbe posto al riparo il Presidente del Consiglio e il Governo tutto dall’adozione di un atto privo di copertura legislativa come avvenuto in precedenza.
Come risulta del tutto evidente, il provvedimento di proroga dello stato di emergenza per il rischio da agenti virali trasmissibili (virus SARS-Cov-2: acronimo di Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2) si andava ad innestare ora alla malattia infettiva causata dal virus SARS-CoV-2, ovvero al COVID-19 (acronimo di Coronavirus Disease 2019), cioè “malattia da coronavirus 2 (ovvero dell’anno 2019).
Un motivo in più che fissava la pandemia come emergenza sanitaria da affrontare con il PIANO PANDEMICO NAZIONALE e non con il codice della protezione civile Proroga di cui, però, ora, solo il Parlamento si sarebbe assunto tutte le responsabilità e non più il Presidente del Consiglio a mezzo di apposita deliberazione del Consiglio dei Ministri, come avvenuto anche nell’ultima Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21/04/2021 del Governo Draghi.
Una bella confusione che, però, è riuscita perfettamente nell’intento di far approvare, con il Decreto Legge n.105 del 23 luglio 2021, fino al 31 dicembre 2021, un’ulteriore proroga dello stato d’emergenza per la malattia derivante dal virus, e non più per il rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, come avvenuto per la Proroga dello stato di emergenza adottato con la deliberazione del 21 aprile 2021, in conseguenza delrischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 103 del 30 aprile 2021).
Talché, Draghi alla scadenza di questo decreto legge, ha proceduto alla presentazione di un altro Decreto Legge, il n.225 del 24 dicembre 2021, titolato “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.”, con il quale veniva persino superato di due mesi il dettato dell’art.24, comma 3, del D. Lgs. n.1/2018 che, fissando la proroga di 12 mesi più altri 12 mesi e non di 12 mesi più altri 14 mesi, come avvenuto con tale ultimo Decreto Legge che lo posticipava di due mesi al 31 marzo 2022, mentre lo stato di emergenza sarebbe dovuto terminare il 31 gennaio 2022, al compimento dei 12 mesi più altri 12 mesi dell’iniziale deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.
Perché è stato fatto tutto questo nel silenzio di tutti?
Come sempre non si può non essere autorizzati ad applicare la massima andreottiano che a pensar male si fa peccato ma spesso si indovina, così che appare ictu oculi che i governi avvicendatisi dal 2005 al 2020 non avendo dato attuazione al Piano Pandemico Nazionale, unico strumento col quale si sarebbe dovuta affrontare la pretesa pandemia se i governi dal 2005 al 2020 l’avessero impiantato, sviluppato, adattato e avessero approvvigionato i farmaci antivirali ben indicati dall’OMS nella Bozza inviata nel 2005 a tutti gli Stati ONU, il Governo Conte non avrebbe dovuto arrampicarsi sugli specchi e tutti non avrebbero dovuto chiudere gli occhi.
Bene, dunque, ha fatto il Governo Meloni ad aver respinto l’assalto dell’OMS alla nostra SOVRANITÀ NAZIONALE.
Ora, finalmente, convochi la Commissione Medico Scientifica Indipendente per un sereno ed indispensabile confronto, affinché in futuro, non si commettano gli errori commessi durante la pandemia SARS-Cov-2 e, tra l’altro, vengano riabilitati, con tutti gli onori del caso, quei medici che nel corso della pandemia hanno operato con scienza e coscienza e che hanno salvato migliaia di malati, mantenendo fede al giuramento di Ippocrate.
Di Gianfranco Petricca, generale dei Carabinieri in congedo e Senatore della Repubblica della XII Legislatura 

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