03 Maggio 2024
Vannacci, fonte: imagoeconomica
La candidatura del generale Roberto Vannacci sarebbe stata messa in discussione da un articolo del codice dell’ordinamento militare, che sancisce l’ineleggibilità degli ufficiali generali. Il generale Vannacci al Giornale d’Italia ha smentito le voci sulla sua presunta non eleggibilità: il codice però riguarda l’elezione al Parlamento nazionale o alle amministrative, non il Parlamento europeo.
Alcuni parlamentari avvieranno una richiesta di chiarimenti agli uffici circoscrizionali elettorali del Centro Italia per Supposta incapacità di candidatura. Un articolo del codice dell’ordinamento militare vieterebbe l’eleggibilità degli ufficiali generali. Vannacci, che lo scorso dicembre aveva ottenuto un nuovo incarico a capo di Stato maggiore del comando delle forze operative terrestri e comando operativo esercito, era stato sospeso dal servizio a causa un'inchiesta disciplinare conclusasi a febbraio, ma secondo l'ordinamento mantiene comunque le sue funzioni.
A smentire tutte le accuse è il ministero della Difesa, in una nota stampa, che, citando l’articolo in questione, solleva Vannacci dalla presunta accusa di ineleggibilità: “Relativamente a quanto riportato da alcuni organi di stampa in merito alla ineleggibilità del Gen. Vannacci il Ministero della Difesa – effettuate le dovute verifiche con gli organi competenti precisa che: l'articolo 1485 del Codice dell'ordinamento Miilitare (COM), nel definire le cause di ineleggibilità al Parlamento rimanda al DPR 30 marzo 1957, n. 361. Il DPR in parola, tuttavia, disciplina le norme per la elezione alla Camera dei Deputati e specifica in particolare che non sono eleggibili ... ‘gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze Armate dello Stato, nella circoscrizione del loro comando territoriale’. L'art. 1486 del COM poi, nel disciplinare le cause di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale, specifica che ‘non sono eleggibili a consigliere regionale nel territorio nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli, e gli ufficiali superiori delle Forze armate’. Il citato articolo, inoltre, specifica che ‘la causa di ineleggibilità non ha effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature’. Tutto ciò premesso, fatta salva la competenza del Ministero dell'Interno in merito all'eleggibilità di un candidato (qualsiasi), il Ministero della Difesa non ritiene vi siano state violazioni del codice dell’ordinamento militare”.
Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, che aveva annunciato la sua candidatura del generale alle Europee, in un’intervista a Mattino Cinque News lo difende: “Se si può candidare qualcuno che è in carcere con accuse gravissime, perché non si può candidare chi ha difeso la patria?”
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