13 Settembre 2022
Mario Draghi durante la firma del Trattato del Quirinale, 2021 (fonte lapresse.it))
Raccontano di un Mario Draghi furioso. Il motivo? Un emendamento inserito a sua insaputa nel decreto Aiuti bis che deroga al tetto dei 240 mila euro per i dirigenti pubblici. La modifica consente di superare tale soglia. Senza neanche fissarne una nuova, ma soltanto facendo dipendere l’eventuale aumento della remunerazione dalla disponibilità di risorse di un apposito fondo. L’emendamento sarebbe arrivato dal Mef intorno alle 12. In tanti non se ne sarebbero neanche accorti nella fretta di chiudere. Il ministero dell’Economia ha parlato di “un emendamento parlamentare per la cui attuazione è necessario un provvedimento successivo”.
L’emendamento sarebbe stato proposto dal senatore forzista Marco Perosino, che però si è subito smarcato, assicurando di avere fornito solo un contributo tecnico sulle coperture e che si tratta di un emendamento parlamentare per la cui attuazione è necessario un provvedimento successivo. Il titolo è “trattamento economico delle cariche di vertice delle Forze armate, Forze di polizia e delle pubbliche amministrazioni”. Il provvedimento è entrato nel pacchetto trasmesso al ministero dell’Economia. E dal Mef ne è uscita una riformulazione che estende la deroga a capi dipartimento e segretari generali dei ministeri, compresi quelli della presidenza del Consiglio, cui verrebbe destinato un “trattamento economico accessorio” determinato “nel limite massimo delle disponibilità di un fondo destinato”.
Da quanto è emerso, il pasticcio sarebbe nato da una svista su un pacchetto di emendamenti che aveva ricevuto il parere favorevole del governo e che avrebbe contenuto anche quello incriminato. L’atto avrebbe mandato su tutte le furie il premier per l’inopportunità di inserire una misura di questo peso, senza che fosse informato (ma lui, o chi per lui, non dovrebbe leggere i testi dei decreti che emana?). Il testo dell’emendamento è questo: “Attribuito, anche in deroga al limite di cui agli articoli 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, un trattamento economico accessorio per ciascuno di importo determinato nel limite massimo delle disponibilità del fondo di cui al comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze. All’onere derivante dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190”.
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