Ciro Grillo, uscite motivazioni sentenza per stupro: "Violenza di gruppo brutale, vittima attendibile e impossibilitata a difendersi"

Depositato il documento del tribunale di Tempio Pausania: la ragazza è “pienamente attendibile”, gli imputati agirono approfittando della sua ubriachezza

Sono state depositate ieri le motivazioni della sentenza per stupro di gruppo per cui sono stati condannati Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia. I giudici hanno parlato di una "violenza di gruppo brutale" nei confronti della ragazza italo-norvegese coinvolta, ritenuta "completamente attendibile" e, soprattutto, "impossibilitata a difendersi".

Ciro Grillo, uscite motivazioni sentenza per stupro: "Violenza di gruppo brutale, vittima attendibile e impossibilitata a difendersi"

Settantadue pagine per chiarire, punto per punto, perché non vi sia stato alcun dubbio sulla violenza subita dalla giovane italo-norvegese che ha denunciato Ciro Grillo e i suoi amici. Sono state depositate ieri le motivazioni della sentenza con cui il Tribunale di Tempio Pausania ha condannato per stupro di gruppo Ciro Grillo, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria a otto anni di reclusione, e Francesco Corsiglia a sei anni e sei mesi, per i fatti avvenuti nella notte tra il 16 e il 17 luglio 2019 nella villa della famiglia Grillo in Costa Smeralda.

I giudici parlano di condotte “connotate da particolare brutalità”, inserite in un “contesto predatorio e di prevaricazione”, espressioni che segnano una netta presa di posizione rispetto alle tesi difensive sostenute durante il lungo processo di primo grado. Secondo il collegio, non vi è “alcun dubbio” che gli imputati abbiano consapevolmente leso la libertà sessuale della ragazza, approfittando del suo stato di “minorata difesa”, causato dall’assunzione massiccia di alcol.

Le motivazioni ricostruiscono la serata trascorsa al Billionaire e il successivo rientro nella villa, sottolineando come alla giovane fosse stato fatto bere un drink con una quantità elevata di vodka, tale da renderla “incapace di difendersi” sul piano fisico e psichico. Un elemento centrale è la precisazione giuridica sul consenso: la violenza sessuale, scrivono i giudici, non richiede che la vittima sia totalmente incosciente, ma si configura anche quando la sua capacità di autodeterminazione risulti gravemente compromessa. Per questo va esclusa “qualsiasi ipotesi di equivoco” sulla presenza di un consenso valido.

Ampio spazio è dedicato alla valutazione della credibilità della studentessa, definita “pienamente attendibile”. Il suo racconto viene giudicato “coeso e omogeneo”, rimasto immutato nel nucleo essenziale, mentre le presunte contraddizioni evidenziate dalla difesa sono ritenute fisiologiche e compatibili con il trauma e con il tempo trascorso dai fatti.

Le motivazioni smontano infine l’idea di una denuncia tardiva per fini economici, ribadendo che la ragazza ha agito semplicemente quando le norme glielo consentivano. Un quadro netto, che ora pesa sulle strategie difensive in vista dell’appello e segna un passaggio cruciale in uno dei processi più seguiti degli ultimi anni.