Dpcm, zone rosse: che cosa non si può fare da oggi e cosa cambia
Il nuovo Dpcm entra in vigore oggi. Ecco che cosa non si può fare nelle zone rosse, considerate ad alto rischio.
06 Novembre 2020
Che cosa non si può fare nelle zone rosse indicate nel nuovo Dpcm
Da oggi entra in vigore il nuovo Dpcm che suddivide l'Italia in zone rosse, arancioni e gialle. Lombardia, Piemonte, Calabria e Valle d'Aosta rientrano nel primo gruppo. Per queste regioni, considerate ad alto rischio sulla base dell'andamento epidemiologico, sono previste misure anti-Covid più restrittive che resteranno in vigore per almeno 14 giorni.
Ecco che cosa non si può fare nelle zone rosse.
Zone rosse, che cosa non si può fare
Al via le nuove misure. Nelle zone rosse torna l'autocertificazione. Ecco che cosa è vietato fare.
È vietato ogni spostamento, anche all’interno del proprio Comune, in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute; vietati gli spostamenti da una Regione all’altra e da un Comune all’altro.
Chiusura di bar e ristoranti, 7 giorni su 7. L’asporto è consentito fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni. Chiusura dei negozi, fatta eccezione per supermercati, beni alimentari e di necessità. Restano aperte edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri. Chiusi i centri estetici.
Didattica a distanza per la scuola secondaria di secondo grado, per le classi di seconda e terza media. Restano aperte, quindi, solo le scuole dell’infanzia, le scuole elementari e la prima media. Chiuse le università, salvo specifiche eccezioni.
Sono sospese tutte le competizioni sportive salvo quelle riconosciute di interesse nazionale dal CONI e CIP. Sospese le attività nei centri sportivi. Rimane consentito svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione e attività sportiva solo all’aperto in forma individuale. Sono chiusi musei e mostre; chiusi anche teatri, cinema, palestre, attività di sale giochi, sale scommesse, bingo, anche nei bar e nelle tabaccherie.
Per i mezzi di trasporto pubblico è consentito il riempimento solo fino al 50%, fatta eccezione per i mezzi di trasporto scolastico.
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