Martedì, 20 Gennaio 2026

"La libertà innanzi tutto e sopra tutto"
Benedetto Croce «Il Giornale d'Italia» (10 agosto 1943)

Vaccino Covid, sentenza corte su obbligo vaccinale e Green Pass un delirio, calpesta dignità di chi ha subito effetti avversi o è morto

Nonostante le aziende farmaceutiche abbiano da tempo aggiornato le schede tecniche dei loro prodotti e gli enti regolatori ne abbiano preso atto, riconoscendo ufficialmente la causalità almeno di alcune reazioni gravi e mortali, le Istituzioni impongono ancora il silenzio sulla questione

20 Gennaio 2026

Vaccino

Vaccino (fonte foto Lapresse)

L’ultima sentenza della Corte in merito alla legittimità degli obblighi vaccinali Covid ha fatto sobbalzare sulla sedia solo gli osservatori più attenti. Che, a quanto pare, non sono così numerosi. La maggior parte di esperti, scienziati, medici, costituzionalisti, politici e giornalisti sostiene imperterrita, infatti, la narrazione del dogma vaccinale, sebbene le conseguenze delle inoculazioni forzate siano ormai di un’evidenza inconfutabile. Nonostante le aziende farmaceutiche abbiano da tempo aggiornato le schede tecniche dei loro prodotti e gli enti regolatori ne abbiano preso atto, riconoscendo ufficialmente la causalità almeno di alcune reazioni gravi e mortali, le Istituzioni impongono ancora il silenzio sulla questione. A partire da quella giuridica, davvero dirimente. I voli pindarici della Corte per giustificare l’ingiustificabile sono sorprendenti. Talmente sorprendenti che essa si spinge, attraverso un groviglio di motivazioni contraddittorie, a mettere in discussione persino il diritto alla libertà di cura. Ha fatto il punto il professor Carlo Iannello, costituzionalista, docente di Istituzioni di Diritto Pubblico presso l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”.

Professore, entrando nel merito della sentenza 199 del 23 dicembre, si osserva che la Corte sostiene: “[…] l’introduzione dell’obbligo vaccinale mirava, infatti, a «tutelare la salute pubblica» e a «mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza», risolvendosi in una misura finalizzata a proteggere i più fragili e a preservare gli ospedali (anche) dall’eccessivo sovraccarico dovuto all’aumento delle ospedalizzazioni”. In pratica non solo gli interessi della collettività prevarrebbero su quelli del singolo, ma a quest’ultimo possono essere imposti obblighi per ‘proteggerlo’: un’interpretazione del genere è compatibile con i principi della nostra Costituzione?

La Corte ha adeguato, attraverso questa sentenza, il principio di diritto alla realtà fattuale. La sua interpretazione, tuttavia, non è condivisibile, perché demolisce il tradizionale fondamento dell’obbligo vaccinale, che è la prevenzione dal contagio e non la garanzia della funzionalità degli ospedali. Prevenzione dal contagio che, se non scompare completamente, assume una funzione del tutto ancillare, quasi marginale o occasionale, nel senso che non rappresenta più l’unica e sola ragione dell’imposizione dell’obbligo, come dovrebbe essere in un ordinamento liberaldemocratico. Prendiamo in considerazione la versione originaria del decreto-legge 44/2021, che ha introdotto l’obbligo vaccinale, previsto inizialmente solo nei confronti del personale sanitario. L’articolo 4 prevedeva l’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari, all’esplicito fine di prevenire i contagi, e cioè la diffusione dell’infezione. Tralasciamo per un momento il fatto che i prodotti vaccinali a disposizione non prevenivano dal contagio, cioè mancava il presupposto su cui si è basata la vaccinazione di massa, in quanto i vaccini in uso in Italia sono stati autorizzati per la prevenzione della malattia da COVID-19, mentre erano assenti i dati sulla prevenzione dell’infezione (come si evince chiaramente dalle autorizzazioni EMA e AIFA del dicembre 2020; cfr. https://www.aifa.gov.it/-/ema-raccomanda-l-autorizzazione-nell-ue-del-primo-vaccino-covid-19, in cui si legge: ‘L’impatto della vaccinazione con Comirnaty sulla diffusione del virus SARS-CoV-2 nella popolazione generale non è ancora noto. Non si conosce ancora fino a che punto le persone vaccinate possano ancora essere in grado di trasportare e diffondere il virus’). Mettendo da parte questo dato, la versione originaria del decreto-legge, ribadisco, al netto dell’assenza del presupposto, era tuttavia scritta in modo intrinsecamente coerente, cioè era conforme alla razionalità che è alla base di un obbligo di trattamento sanitario”.

Perché?

Perché sia la rubrica dell’art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, sia lo stesso articolo 4, in più punti, chiarivano esplicitamente quale fosse l’obiettivo della vaccinazione: la «prevenzione del contagio da SARS-CoV-2», cioè la «prevenzione dell’infezione». Inoltre, il primo comma dell’articolo 4 prevedeva che tali ‘disposizioni urgenti’ trovassero applicazione ‘fino alla completa attuazione del piano, di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178’ “.

Che cosa prevedeva il comma 457 di questa legge?

Si tratta del piano vaccinale. Cito testualmente: ‘Per garantire il più efficace contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2, il Ministro della Salute adotta con proprio decreto avente natura non regolamentare il piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, finalizzato a garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale’. L’obbligo era, cioè, strettamente collegato alla circostanza che tutta la popolazione avesse avuto la possibilità di vaccinarsi. Una volta realizzato quest’obiettivo, l’obbligo dei sanitari evidentemente cadeva, in quanto non c’erano più cittadini non vaccinati da proteggere (salvo coloro che avevano rifiutato il vaccino, assumendosi il rischio della contrazione dell’infezione). Inoltre, secondo il comma 8 dell’articolo 4 del decreto-legge originario, i sanitari inadempienti avrebbero potuto essere adibiti a mansioni diverse, che non prevedevano il contatto con il pubblico, ma sempre ‘fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021’ (comma 8). In poche parole: nel preciso momento in cui fosse stata offerta all’intera popolazione la possibilità di vaccinarsi, l’obbligo di vaccinazione per i sanitari sarebbe dovuto terminare. La questione si sarebbe dovuta chiudere lì, nel tempo di attuazione del piano vaccinale: invece, le normative successive al decreto-legge n. 44 del 2021 allargarono la platea degli obbligati e inasprirono le conseguenze per gli inadempienti, rasentando il paradosso. A mano a mano che il passare del tempo rendeva manifesto agli occhi di tutti quanto le istituzioni scientifiche preposte all’autorizzazione dei farmaci avevano acclarato sin dal dicembre 2020, cioè che il vaccino fosse indicato per prevenire la malattia da COVID-19 e non per proteggere dal contagio e dalla trasmissione (in quanto, ad esempio, anche nuclei familiari composti da tutti vaccinati si contagiavano fra di loro), si è allargata la platea degli obbligati e si sono inasprite le conseguenze per chi non adempieva l’obbligo, contro ogni logica e in disprezzo dei dati scientifici a disposizione”.

Perché, allora, la sentenza della Corte si adeguerebbe alla realtà fattuale?

La Corte fa una statuizione che contrasta con i principi che negli ordinamenti liberaldemocratici giustificano l’imposizione degli obblighi vaccinali, giungendo così anche a delle conseguenze paradossali. Ricordo a me stesso che, in un ordinamento liberale (molti dei quali non conoscono affatto l’istituto dell’obbligo vaccinale), solo la tutela della salute pubblica strettamente intesa, cioè la prevenzione dal contagio, è legittima causa di giustificazione dell’imposizione di un obbligo vaccinale. Le motivazioni che ha reso la Consulta in questa sentenza sono difficilmente comprensibili. È come se la Corte costituzionale avesse avuto sotto gli occhi una legge impositiva dell’obbligo diversa da quella approvata nell’aprile del 2021 (da cui i successivi provvedimenti di ampliamento della platea degli obbligati non si discostano, esplicitando sempre l’obiettivo della «prevenzione della diffusione del virus SARS-CoV-2»), in cui vi fosse scritto che l’obiettivo della vaccinazione era il contenimento della pressione sugli ospedali. La Consulta ha, cioè, difeso una legge che non è mai esistita. Tanto, infatti, non solo non corrisponde a realtà, ma non sarebbe potuto neanche accadere, stando ai principi che reggono l’obbligo della vaccinazione nei sistemi liberaldemocratici. Ragionando in questo modo, peraltro, si arriverebbe a conseguenze del tutto illogiche. Se davvero l’obiettivo perseguito dalle varie leggi impositive dell’obbligo fosse stato quello della tutela della funzionalità degli ospedali, la sospensione del personale medico non vaccinato sarebbe stata una conseguenza logicamente inammissibile, in quanto aggravava la tenuta degli ospedali. La Corte costituzionale ha, quindi, giustificato gli obblighi vaccinali fornendo ad essi un’altra motivazione rispetto a quella che sta scritta nella stessa legge istitutiva dell’obbligo. L’obiettivo di «non sovraccaricare gli ospedali» è stato interpretato come se fosse stato sin dall’origine l’obiettivo della legge, ma così non era e non poteva essere. La Corte ha dato quindi per scontato che, indipendentemente dalla prevenzione del contagio (ripeto, l’unica ragione di tutela della salute pubblica idonea a conferire legittimità a un obbligo vaccinale), la legge fosse costituzionalmente legittima. Così però si apre una breccia per modificare la ratio che sta alla base dell’imposizione degli obblighi vaccinali diversa da quella che presiede l’imposizione dell’obbligo negli ordinamenti liberaldemocratici. Inoltre, ragionando in questo modo, si lasciano impregiudicate misure del tutto prive di logica (oltre che di umanità): se l’obiettivo fosse effettivamente stato quello di tutelare i presidi sanitari, la sospensione del personale non vaccinato non avrebbe dovuto prevedersi, perché aggravava il problema, lasciando le strutture prive di personale adeguato a fronteggiare l’emergenza”.

Si tratta davvero di una sentenza che può portarci alla deriva?

La sentenza è solo di rigetto, perciò non vale erga omnes. Non ha la stessa efficacia di una sentenza di accoglimento. Da questo punto di vista possiamo tirare un sospiro di sollievo. Tuttavia, è indicativa di una tendenza preoccupante, non solo italiana, di modificare la ratio dell’obbligo vaccinale, come si evince da un recente documento dell’OMS, del 30 maggio 2022, il quale suggerisce appunto di estendere i motivi per imporre l’obbligo dalla tutela della salute pubblica, da intendersi solo come protezione dal contagio e dalla trasmissione, anche ad altri scopi. Cito il documento: «raggiungimento di uno o più obiettivi sociali o istituzionali importanti (tipicamente, ma non esclusivamente, obiettivi di salute pubblica, che possono anche essere al servizio di obiettivi sociali ed economici)». Non è un caso che proprio questo documento inserisca nell’elencazione dei motivi giustificativi dell’obbligo anche la «conservazione della capacità dei sistemi sanitari di pronto soccorso o di altre infrastrutture critiche». L’OMS, in altri termini, ci suggerisce di abrogare l’articolo 32 della Costituzione”.

La Corte si era già pronunciata nel 2023, attraverso le sentenze numero 14, 15 e 16. Nella numero 14 aveva ritenuto ‘non fondata’ la questione di legittimità costituzionale, adducendo una motivazione che Lei definì ex ante. Quali sono le differenze rispetto alla sentenza 199 dello scorso dicembre?

Per fare un parallelo, è opportuno soffermarsi sulla sola sentenza n. 14 del 2023, che nasce da un’ordinanza di interpretazione davvero problematica, sollevata dal CGARS nel marzo del 2022. Questo giudice, per sollevare la questione, affronta due problemi: la circostanza che il vaccino non è efficace nel prevenire il contagio e la trasmissione del virus e quella relativa agli effetti avversi. Sulla prima questione ragiona nel modo seguente. Il giudice osserva che è oramai un fatto notorio, rientrante nella comune esperienza, per cui non c’è nemmeno bisogno di provarla, la circostanza che il vaccino non influisce sulla trasmissione del virus, quindi non previene il contagio. Nonostante questa avrebbe potuto (e logicamente dovuto) essere la questione di carattere principale per far valere l’incostituzionalità della legge, incredibilmente il giudice la supera, osservando che il vaccino appariva comunque idoneo a ridurre la pressione sugli ospedali. Deve chiarirsi che questa è un’interpretazione giuridica abrogatrice dell’articolo 32 della Costituzione: nell’ottica del CGARS, l’obbligo vaccinale serviva a non sovraccaricare gli ospedali, non a tutelare la salute pubblica dal rischio di contagio. La seconda questione, su cui solleva il dubbio di incostituzionalità, riguardava gli effetti avversi, perché più numerosi di quelli che si ravvisano per le altre vaccinazioni. Il ragionamento è condotto avvalendosi dei dati forniti dalla stessa AIFA, cioè dall’autorità cui per legge compete la valutazione del rapporto rischio-beneficio: l’AIFA non solo autorizza l’immissione in commercio dei farmaci, ma nel caso in cui nuovi dati modifichino il rapporto rischio-beneficio, revoca l’autorizzazione. Il CGARS, senza avvalersi di un ulteriore parere medico (ad esempio attraverso una consulenza tecnica d’ufficio attribuita a qualche esperto), solleva come motivo di incostituzionalità l’insussistenza di un favorevole rapporto rischio-beneficio. Tuttavia, come osservato, il giudice utilizzava gli stessi dati dell’AIFA. In pratica, senza aggiungere alcun parere di carattere medico sull’insussistenza di questo rapporto, si sostituiva all’istituzione medica competente, che lo aveva valutato positivamente sulla base di quegli stessi dati. L’ordinanza è contraddittoria perché l’arma più potente a sua disposizione per la declaratoria di incostituzionalità (il fatto notorio che il vaccino non previene il contagio) la disinnesca in autonomia, mentre una freccia spuntata, come la critica all’AIFA con i dati AIFA, viene usata per attaccare la legge. Difficile immaginare che la Consulta potesse accogliere un ragionamento siffatto, come in effetti è accaduto. I giudici costituzionali che hanno redatto la sentenza 14 del 2023 avevano, tuttavia, sul proprio tavolo un’interpretazione che avrebbe di fatto abrogato l’articolo 32 della Costituzione, perché estendeva all’infinito il concetto di tutela della salute pubblica in grado di conferire legittimità a un obbligo di trattamento, rendendo di fatto inoperante il controlimite del rispetto della persona umana, voluto fortemente da Aldo Moro. La sentenza n. 14 del 2023, nonostante fosse stata sollecitata specificamente sul punto, non apre affatto a questa interpretazione abrogatrice dell’articolo 32 della Costituzione, osservando che la legge impositiva dell’obbligo era costituzionalmente legittima solo perché il legislatore, con i dati che aveva a disposizione nel febbraio-marzo del 2021, era convinto di poter prevenire il contagio. Sebbene misconosca, come la legge, che a quel tempo ci fossero indicazioni precise dell’AIFA, dell’EMA e ancor più da prove della letteratura scientifica internazionale, circa l’efficacia del vaccino nella prevenzione della malattia e non della circolazione del virus, tuttavia dà un’interpretazione che non scardina l’interpretazione consolidata dell’articolo 32 Cost. . Questa è la differenza sostanziale con la sentenza n. 199 del 23 dicembre scorso”.

Nel libro L’interpretatio abrogans dell’art. 32 della Costituzione (Editoriale Scientifica, 2022), Lei si era soffermato proprio sull’art. 32 della Costituzione…

Scrissi il libro proprio per richiamare l’attenzione della comunità scientifica e dei miei colleghi costituzionalisti sui rischi che correva l’interpretazione dell’articolo 32 della Costituzione a seguito dell’ordinanza del giudice amministrativo siciliano. Devo rilevare che, nonostante buona parte dei miei colleghi avessero scritto fiumi d’inchiostro per sostenere la legittimità costituzionale del green pass, dal momento in cui il CGARS e poi tanti altri giudici sollevarono questioni di costituzionalità sulla legge impositiva dell’obbligo vaccinale del 2021, calò un incomprensibile silenzio. Non c’è un solo articolo o commento di un costituzionalista a questa ordinanza di rimessione, così come alle altre. Eppure era una vicenda che aveva tenuto sotto pressione il Paese per oltre due anni. Anche le varie sentenze della Consulta che lei ha citato, così come le successive in materia, hanno avuto pochissimi commenti. Alcune ne sono addirittura prive, come le sentenze n. 171 e n. 185 del 2023. Un disinteresse del mondo accademico davvero incomprensibile. Ora, alla luce dell’ultima sentenza della Corte, ci si aspetterebbe che finalmente i costituzionalisti ribadiscano quello che da tempo insegnano agli studenti, cioè che con l’art. 32 Cost. la salute non è più, come fu nel periodo fascista, un dovere dell’individuo verso la collettività, ma innanzitutto un fondamentale diritto dell’individuo (oltre che un interesse della collettività e un diritto a ottenere cure gratuite). È, quindi, prima di ogni cosa, una libertà individuale di carattere fondamentale. Una libertà individuale che pone al centro l’individuo e la sua libertà di curarsi. Per cui non può certo ammettersi che mentre si de-finanzia il SSN (come accade da decenni a questa parte) si medicalizzi la popolazione introducendo obblighi di trattamento”. 

Il Green Pass e l’obbligo vaccinale anti-Covid hanno messo milioni di persone con le spalle al muro: chi non si vaccinava o non dimostrava di essere guarito di recente non poteva lavorare, né entrare in un negozio, né salire su un mezzo pubblico. Adesso si sta andando ‘oltre’: il diritto alla libertà di cura non c’è più? Un giorno qualcuno potrà rivolgersi alle persone affette da obesità, obbligandole a trattamenti sanitari, pena la privazione dello stipendio? Della serie: “Non dimagrisci, muori e/o fai morire?”

È proprio questo il rischio. Che il concetto di salute pubblica idoneo a legittimare un obbligo si allarghi a dismisura, coinvolgendo non solo i farmaci, ma anche gli stili di vita (si pensi ai cibi grassi, cibi zuccherati, fumo, alcol, o, in positivo, all’attività fisica, al numero di porzioni al giorno di frutta e verdura, ecc.). Così scompare la libertà, non solo di cura: se è corretto promuovere stili di vita sani, è inimmaginabile che mere raccomandazioni possano trasformarsi in obblighi per non sovraccaricare gli ospedali. L’idea che regge la sentenza n. 199 del 2025, quello per cui il bene da tutelare attraverso l’imposizione dell’obbligo sia la funzionalità degli ospedali (che certamente è un interesse pubblico, ma che non si presta a essere salvaguardato attraverso l’introduzione di obblighi, almeno in un ordinamento democratico), può aprire una falla nel sistema e avallare un’interpretazione che fa scomparire il diritto alla libertà di cura, in netto contrasto con l’articolo 32 della Costituzione. In particolare, con l’ultima parte del secondo comma: ‘La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana’. Aldo Moro volle questo controlimite perché comprendeva che gli orrori compiuti nel Novecento dai totalitarismi derivavano dal micidiale connubio tra nichilismo e tecnicismo, che non era affatto questione da considerarsi superata. Oggi i rischi sono maggiori, poiché una tecnica smisuratamente più potente che nel passato sta dominando un mondo ancora più intriso di nichilismo di quello novecentesco. Peraltro, in un panorama, come quello attuale, che vede le vecchie democrazie liberali assumere forti tratti di autoritarismo. Il primo importante argine che abbiamo rispetto a nuove derive totalitarie è far rivivere il personalismo che è alla base della Costituzione repubblicana, di cui il rispetto della persona umana voluto da Aldo Moro, contenuto nell’articolo 32 della Costituzione, è uno degli assi portanti. Significa la salvaguardia dell’autonomia individuale contro ogni potere, sia esso statale, sia esso medico o scientifico. Il secondo argine è quello che le conclusioni scientifiche (sempre relative allo stato delle conoscenze disponibili) siano raggiunte con prove scientifiche verificate in un dibattito aperto e in contraddittorio, senza censure, e senza riferimento a un supposto ‘principio di autorità’, che da Galileo in poi dovrebbe essere superato”.

Tornando all’obbligo del vaccino anti-Covid: l’umiliazione peggiore è stata inflitta ai vaccinati che, oltre ad aver riportato effetti avversi, sono stati letteralmente abbandonati dallo Stato. Se un medico propone l’istituzione di ambulatori dedicati a chi soffre a seguito delle inoculazioni, viene accusato di strizzare l’occhio ai ‘no-vax’ e di porsi contro la ‘Scienza’. Per chi è rimasto vittima di tali effetti non è previsto l’‘obbligo’ di curarsi?

Il delirio, in senso etimologico, conseguente al periodo che abbiamo vissuto, ha fatto sì che si potessero etichettare come ‘no-vax’ anche i vaccinati che hanno subito effetti avversi. Innanzitutto, è bene chiarire la gravità stessa del concetto stesso di ‘no-vax’, e non mi riferisco tanto alla circostanza che la stessa Cassazione abbia stabilito che qualificare in tal modo persone costituisce reato di diffamazione aggravata. Mi riferisco all’idea che sottende a questa qualificazione e al motivo per cui è utilizzata. Il ‘no-vax’ è etichettato come un negazionista. Stando al significato delle parole, negazionista è chi nega un fatto storico accertato come la Shoah, cioè un nazista, non certo chi esprime dubbi sulla sicurezza e l’efficacia di determinate politiche sanitarie. Poiché con i nazisti non si può certamente discutere, questo termine è stato utilizzato da un’informazione irresponsabile per eliminare in partenza qualsiasi ipotesi di confronto. Ovviamente chi si limitava a porre dubbi sulla bontà delle politiche intraprese non era affatto un nazista, ma semplicemente qualcuno che analizzava la realtà con spirito critico e, casomai, aveva letto attentamente i documenti scientifici a disposizione, nonché le autorizzazioni EMA ed AIFA dei vaccini, per cui aveva appreso che il vaccino era stato autorizzato per prevenire la malattia e non per prevenire il contagio. Ma il delirio cui si è assistito in questi anni ha portato a definire ‘no-vax’ pure coloro i quali hanno adempiuto agli obblighi e riportato reazioni gravi o sono morti. Calpestando così più volte la loro dignità, prima obbligandoli sotto minaccia della perdita della retribuzione, poi non solo trascurandoli, cioè non curandoli, infine addirittura offendendoli”.

Di Carlo Iannello

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