19 Ottobre 2023
Fonte: Regione Lombardia
La legge 25 febbraio 1992, n. 210 “Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati” prevede un riconoscimento economico a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile che ne facciano richiesta.
Come riportato dal sito della Regione Lombardia, la legge fondata sui principi di cui agli artt. 22 e 323 della Costituzione non ha natura risarcitoria, ma carattere assistenziale in senso lato. L’indennizzo si configura come una misura economica di sostegno legata ad una accertata menomazione della condizione di salute derivante da una prestazione sanitaria obbligatoria volta alla salvaguardia della salute della persona e della collettività ed è posta a carico dello Stato in ragione del dovere di solidarietà sociale,
L'indennizzo è, quindi, cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito ed è rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato.
Per quanto riguarda i danni da vaccino, la legge riconosce l’indennizzo ai soggetti danneggiati da:
Al fine di una maggiore comprensione dei dati presentati si sintetizzano le principali fasi del processo di indennizzo, come definito dalle “LINEE GUIDA INTERREGIONALI della Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Stato Regioni Testo approvato dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 1° agosto 2002 e aggiornato in base agli accordi sanciti dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome nella seduta del 23 settembre 2004 (Repertorio Atti n. 2075).
Per accedere ai benefici di legge, occorre rivolgersi al Servizio di medicina legale della ASL/ASST 5territorialmente competente rispetto al proprio comune di residenza, la quale entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, provvede all’istruttoria della pratica e all’acquisizione del giudizio medico-legale di cui all’articolo 4 della L. 210/92 (art. 3, comma 1).
La mancanza di uno dei requisiti previsti dalla legge (danno causato da struttura sanitaria straniera, mancanza di prova documentale del danno subito, mancanza di requisiti soggettivi, ecc..) comporta l’archiviazione della pratica, previa comunicazione motivata all’interessato.
La ASST trasmette copia conforme del fascicolo alla Commissione Medica Ospedaliera (C.M.O.) per l’acquisizione del giudizio medico-legale, dandone comunicazione all’interessato e sospendendo allo stesso tempo il procedimento.
La C.M.O. redige un verbale che esprime Il giudizio diagnostico sulle infermità e sulle lesioni riscontrate con indicata la data in cui si è manifestata la menomazione psico-fisica permanente (manifestazione evento dannoso), il giudizio sanitario sul nesso causa-effetto, e Il giudizio di classificazione delle lesioni e delle infermità permanenti secondo la tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1081, n. 83 e Il giudizio di tempestività di presentazione della domanda.
Avverso il giudizio della C.M.O. l’interessato, ai sensi dell’articolo 5 della Legge 210/92, può presentare ricorso al Ministro della Salute, trasmettendolo all’Ente che ha notificato il giudizio della C.M.O
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