Referendum, la vittoria del NO diventa legittimazione per una riforma attuativa dell’articolo 98, comma 3, della Costituzione?

Tradotto in termini politici: non è il momento delle grandi architetture costituzionali, ma delle riforme concrete, credibili e verificabili nei loro effetti

Il referendum confermativo sulla riforma costituzionale dell’ordinamento giudiziario ha prodotto un esito chiaro. 

Con un’Affluenza prossima al 59% degli aventi diritto, il NO col 53,7% ha conseguito 14.460.612 voti, mentre il : col 46,3% (ha conseguito 12.447.651 voti (La Verità).

Dal punto di vista strettamente costituzionale, la riforma è stata respinta, mentre dal punto di vista politico, il Paese appare ora diviso, con una leggera ma significativa prevalenza del fronte contrario.

Il voto negativo non è monolitico e contiene almeno tre componenti:

  1. la contrarietà nel merito della riforma;
  2. la sfiducia verso il legislatore riformatore;
  3. la difesa dell’assetto costituzionale vigente.

Infatti, parte dell’elettorato ha respinto la separazione delle carriere e il nuovo assetto ordinativo ritenendoli inutili rispetto ai problemi reali della giustizia, oppure pericolosi per l’indipendenza della magistratura, mentre un’altra componente ha espresso  sia  un voto di diffidenza politica, non tanto contro la riforma in sé, quanto contro il legislatore che l’ha proposta e la terza componente ha votato per conservare l’impianto attuale, ritenuto -pur con dei limiti- un equilibrio da non alterare.

L’elemento più delicato è, quindi, l’interpretazione dei non votanti.

Attribuire loro una volontà precisa  -come quella di preferire una riforma tramite legge ordinaria-  è metodologicamente scorretto. 

L’astensione è un fenomeno eterogeneo che comprende disinteresse o scarsa informazione, sfiducia generale nelle istituzioni, rifiuto dello strumento referendario su temi tecnici, astensione “strategica” per non legittimare il processo di riforma, difficoltà logistiche o personali.

In altre parole, l’astensione non è un voto politico univoco, ma un aggregato indistinto di motivazioni diverse e spesso contraddittorie.

È legittimo domandarsi, però, dopo queste doverose osservazioni e in questo momento storico di critica delle correnti presenti nella magistraturache non sono previste nella Costituzione, se l’astensione possa essere considerata come una forma indiretta di domanda di riforma della magistratura da attuarsi a mezzo di legge “ordinaria”!

Solo in parte, e con grande cautela.

Si può sostenere -come ipotesi politicama non come dato- che una quota degli astenuti non fosse contraria a una riforma della magistratura, ma non condividesse lo strumento della revisione costituzionale, oppure giudicasse la proposta troppo radicale o mal calibrata. 

Tuttavia, questa lettura, non essendo verificabile,  non può essere generalizzata  e rischierebbe di trasformarsi in una narrazione auto assolutoria per chi ha perso il referendum.

Se si vogliono trarre indicazioni politicamente corrette, credo che queste siano le più oggettive: 

  1. la riforma proposta non ha convinto la maggioranza dei votanti. Questo appare come il dato più netto e incontestabile; 
  2. esiste una domanda di giustizia più efficiente, ma non necessariamente costituzionale. Il risultato referendario suggerisce che gli elettori non hanno percepito la modifica della Costituzione come una priorità; 
  3. a questione delle correnti e della responsabilità dei magistrati resta aperta. Il referendum non ha risolto -né probabilmente affrontato direttamente- il nodo più sentito da parte dell’opinione pubblica; 
  4. il Parlamento torna ora centrale. Infatti, con la bocciatura della riforma, lo spazio di intervento si sposta inevitabilmente sulla legislazione ordinaria.

Alla luce del voto, dunque, una linea politicamente sostenibile potrebbe essere quella di attuare interventi mirati con una o più leggi ordinarie, per dare attuazione alla Costituzione su riforme concernenti il sistema disciplinare, i criteri di nomina e carriera, eventuale soppressione delle correnti  ai sensi dell’art. 98, comma 3 della Costituzione o loro disciplina per una maggiore trasparenza delle correlate  decisioni del CSM.

In questo senso, sì, la legge ordinaria diventa il terreno principale di riformama non perché lo abbiano “chiesto” gli astenutibensì perché lo ha reso necessario l’esito referendario.

L’idea che i non votanti rappresentino una volontà precisa di riforma tramite legge ordinaria è, ovviamente, più una lettura e una analisi di ordine  politico, piuttosto che un dato reale.

Il messaggio autentico, che a mio giudizio emerge, è più sobrio ma anche più impegnativo: a. la riforma costituzionale è stata respinta; b. il sistema attuale non è però pienamente legittimato; c. la domanda di cambiamento resta, ma chiede strumenti diversi e maggiore credibilità.

Tradotto in termini politici: non è il momento delle grandi architetture costituzionali, ma delle riforme concrete, credibili e verificabili nei loro effetti.

Di Gianfranco PetriccaGenerale di C. d’A. dei Carabinieri  Par. (R.O.), Senatore della Repubblica nella XII Legislatura