Arma personale fuori servizio, arriva l'ok per le forze dell'ordine con una circolare del Ministero dell'Interno

La circolare sull'articolo 28 del decreto legge n. 48 dell’11 aprile 2025 chiarisce che non solo il porto, ma anche l’acquisto dell’arma personale è consentito agli agenti di pubblica sicurezza. L’acquisto potrà avvenire esibendo la tessera personale “attestante lo status in forza del quale si applica lo speciale regime in materia di armi”, senza necessità di ulteriori titoli autorizzativi

Il Ministero dell’Interno ha diffuso una circolare con la quale ha finalmente inteso fornire una sorta di interpretazione autentica dell’articolo 28 del decreto legge n. 48 dell’11 aprile 2025, convertito nella legge n. 80 del 9 giugno 2025. Al centro del chiarimento ministeriale vi è la possibilità, per gli agenti di pubblica sicurezza, di acquistare e portare fuori servizio un’arma personale diversa da quella d’ordinanza e maggiormente occultabile.

Arma personale fuori servizio, arriva l'ok per le forze dell'ordine con una circolare del Ministero dell'Interno

La questione nasce dalla struttura stessa dell’articolo 28. Il primo comma riconosce infatti agli agenti di pubblica sicurezza la facoltà di portare un’arma personale fuori servizio, mentre il secondo comma prevede l’adozione di specifici regolamenti attuativi destinati a disciplinare nel dettaglio tale facoltà. Proprio l’assenza, ad oggi, di questi regolamenti aveva alimentato dubbi interpretativi tra operatori e armerie: il primo comma è immediatamente applicabile o resta sospeso fino all’emanazione delle norme attuative?

A sciogliere il nodo è intervenuta la circolare ministeriale, che afferma come, “nelle more dell’intervento regolamentare e fatti salvi ulteriori sviluppi normativi, si ritiene di poter riconoscere, alla luce di alcuni indicatori di carattere sia formale che funzionale, l’immediata applicabilità del comma 1 dell’art. 28 in questione”. Una presa di posizione che, di fatto, apre già ora alla possibilità di acquisto e porto dell’arma personale fuori servizio.

Altro punto centrale affrontato dal documento riguarda l’individuazione dei soggetti rientranti nella nozione di agente di pubblica sicurezza. La circolare chiarisce che “il campo di applicazione del ripetuto art. 28 comprenda, oltre che gli agenti di pubblica sicurezza delle forze di polizia, anche gli agenti di Ps dei corpi e servizi di polizia locale, riconosciuti dal prefetto e dotati dell’arma d’ordinanza ai sensi della normativa vigente”.

Per questi ultimi, tuttavia, vengono ribaditi limiti ben precisi. In particolare, si sottolinea che “la qualifica di agente di pubblica sicurezza, le relative funzioni e il porto dell’arma anche fuori servizio sono ancorati, per espresso dettato normativo e consolidato indirizzo giurisprudenziale, al territorio dell’ente di appartenenza, salvi i casi di missioni, operazioni o servizi “esterni” svolti armati a termini di legge. La disposizione dell’art. 28, sotto questo profilo, non sembra assumere valenza innovativa sul piano dell’ambito di operatività, delle attribuzioni e delle qualifiche degli agenti di Ps, limitandosi a consentire il porto senza licenza di un’arma ex art. 42 Tulps, diversa da quella in dotazione, per ritenuti vantaggi sul piano della difesa personale e della tutela della collettività. Ne discende che anche il porto fuori servizio dell’arma comune, sarà consentito nell’ambito territoriale di inerenza, ovvero anche al di fuori di tale ambito nelle ipotesi in cui ciò sia autorizzato”.

La circolare chiarisce inoltre che non solo il porto, ma anche l’acquisto dell’arma personale è consentito agli agenti di pubblica sicurezza. L’acquisto potrà avvenire esibendo la tessera personale “attestante lo status in forza del quale si applica lo speciale regime in materia di armi”, senza necessità di ulteriori titoli autorizzativi.

Resta però centrale il tema della tracciabilità. Sul punto il Ministero evidenzia l’opportunità di garantire un adeguato controllo sulle armi immesse in circolazione. Per questo, con riferimento all’obbligo di denuncia, la circolare precisa che “appare quanto mai opportuno, anche considerata la potenziale ampiezza della platea di soggetti che potrebbero avvalersi della facoltà ammessa dall’art. 28, assicurare la tracciabilità di tali armi in circolazione… si ritiene che la comunicazione della materiale disponibilità di un’arma ai sensi dell’art. 28 del DL 48/205 vada effettuata secondo le modalità di cui all’art 38 Tulps, ai fini del conseguente inserimento nel CED interforze”.