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Bolzano, telecamere intelligenti: il Garante ferma il monitoraggio targhe e richiama la PA

Il Garante per la privacy blocca il sistema ANPR della Provincia di Bolzano: cancellazione dei dati, stop ai dispositivi e sanzione da 32 mila euro. Un caso che riaccende il tema del limite alla tecnologia pubblica.

03 Dicembre 2025

Bolzano, telecamere intelligenti fuori legge: il Garante ferma il monitoraggio targhe e richiama la PA alla legalità

Un progetto ambizioso che supera il confine della legge

Il sistema di monitoraggio del traffico attivato in Alto Adige tramite 124 telecamere intelligenti, capaci di leggere automaticamente le targhe, è stato dichiarato per il momento illecito dal Garante per la protezione dei dati personali. L’Autorità ha inflitto alla Provincia di Bolzano una sanzione da 32 mila euro, ordinando la cancellazione immediata di ogni dato e il blocco totale del trattamento. Un verdetto pesante, nato dalle segnalazioni sulla firma di un protocollo che coinvolgeva enti locali e forze dell’ordine, concepito per controllare i flussi veicolari e contribuire alla sicurezza pubblica. Un progetto ambizioso, ma non accompagnato dalle garanzie giuridiche che una sorveglianza così estesa richiede.

Le difese della Provincia: “Dati anonimi, utili alla mobilità”

Bolzano ha sostenuto che le informazioni fossero pseudonimizzate, quindi non riconducibili ai conducenti. Le targhe venivano convertite in hash, cancellate dopo pochi secondi, e conservate solo sotto forma di codici irreversibili. Gli uffici provinciali – ha assicurato l’amministrazione – non avrebbero mai avuto accesso ai dati in chiaro, ma unicamente a report aggregati destinati alla pianificazione della mobilità, specie nelle zone sensibili del territorio. La Provincia ha inoltre richiamato la predisposizione di cartelli informativi e un’informativa estesa pubblicata online. Tutte misure, però, valutate dal Garante come insufficienti, perché incapaci di colmare le lacune normative del progetto.

Perché il Garante ha detto no: proporzionalità e libertà di movimento

Il cuore della decisione è chiaro: la targa è un dato personale, anche quando trasformata in codice. Per questo, un monitoraggio così capillare necessita di una base giuridica specifica, non rinvenibile nelle norme richiamate dalla Provincia. Inoltre, la conservazione dei dati fino a due anni è stata giudicata sproporzionata, con il rischio di ricostruire gli spostamenti di migliaia di cittadini. L’Autorità ha rilevato anche che il rapporto con la Provincia di Trento, coinvolta in parte del sistema, non fosse sorretto da un quadro normativo adeguato. Un deficit di trasparenza che, per un ente pubblico, non è un dettaglio tecnico ma un vulnus democratico.

Le conseguenze: cancellazione totale e stop immediato ai dispositivi

Il Garante ha imposto l’eliminazione integrale di tutti i dati, vietando qualsiasi ulteriore utilizzo delle telecamere sia da parte della Provincia sia degli enti convenzionati. Inoltre, Bolzano dovrà inviare entro 30 giorni una relazione dettagliata sulle misure adottate. La Provincia potrà chiudere la vicenda pagando la metà della sanzione oppure ricorrere all’autorità giudiziaria. È una decisione severa, che tuttavia tiene conto di alcuni elementi attenuanti: l’assenza di precedenti, la collaborazione dell’ente e il fatto che non siano stati trattati dati sensibili.

Il nodo politico

Il caso Bolzano riaccende un tema decisivo: come conciliare innovazione tecnologica, sicurezza e tutela delle libertà individuali. In territori turistici e delicati come l’Alto Adige, il controllo dei flussi può essere utile, ma non può trasformarsi in un monitoraggio generalizzato degli spostamenti. Il messaggio del Garante è netto: la tecnologia è uno strumento, non un lasciapassare. Il settore pubblico può sperimentare, può innovare, ma deve farlo dentro il perimetro della legge, rispettando i principi di proporzionalità, necessità e trasparenza. Un monito che supera il caso locale: la modernizzazione della PA non può sacrificare la libertà di movimento in nome dell’efficienza. E questo, oggi, vale più che mai.

“Si informa che l’ordinanza-ingiunzione n. 531 del 25.9.2025 del Garante per la protezione dei
dati personali emessa nei confronti della Provincia di Bolzano è stata opposta avanti al Tribunale
competente in data 6.11.2025, dunque la correttezza giuridica del provvedimento è sub iudice.
Inoltre, il Tribunale ne ha deciso, per il momento, la sospensione inaudita altera parte,
sospensione che si applica tanto alla sanzione di € 32.000 quanto a ogni altro elemento
dell’ordinanza-ingiunzione. Per l’effetto, il Garante ne ha rimosso il testo dal proprio sito istituzionale.
Appare pertanto prematuro trarre conclusioni in diritto di qualsiasi tipo in merito ad asserite
violazioni dell’Ente.
Ciò osservato, si contesta la correttezza giuridica dell’assunto cardine tanto del
provvedimento opposto quanto dell’articolo qui oggetto di replica, secondo il quale “la targa è un dato personale, anche quando trasformata in codice”. Tale assunto risulta infatti contraddetto dal formante
giuridico della Corte di giustizia dell’Unione europea, cfr. sentenze del 26.4.2023 Deloitte, T-557/20, e
del 4.9.2025, appello Deloitte, C-413/23 P, che ha escluso che i dati pseudonimizzati siano sempre
necessariamente dati personali.
Preme sottolineare che, nonostante la diversa prospettazione del Garante, la Provincia ha
operato nel pieno rispetto della normativa, su una solida base giuridica costituita dall’art. 19 D.P.R. 22
marzo 1974, n. 381 e dalla delibera di Giunta n. 683/19, adottando soluzioni di minimizzazione,
dirette unicamente alla comprensione dei flussi di traffico, senza impatti individuali, tanto è vero che
le targhe sono cancellate decorsi al massimo 60 secondi dalla loro acquisizione e non sono mai
incrociate con il PRA.
Il monitoraggio del traffico non è infatti monitoraggio di persone, non persegue finalità
identificative o sanzionatorie di condotte stradali – lo conferma lo stesso Garante –, è anzi
espressamente disegnato per non trattare informazioni collegabili a persone, tanto da eliminare
prontamente anche i precursori di un ipotetico trattamento, appare pertanto notevolmente fuorviante
per il lettore il riferimento al “Grande Fratello” che spiace leggere nell’articolo oggetto della presente
replica”.

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