Urbanistica Milano, dietrofront del Tribunale: risequestrato cantiere di viale Papiniano, no a “buona fede” del costruttore

L’ultimo passaggio giudiziario sulla vicenda del cantiere di viale Papiniano 48 ribalta ancora una volta la situazione: il Tribunale del Riesame di Milano ha accolto l’appello delle pm Luisa Baima Bollone e Giovanna Cavalleri e disposto nuovamente il sequestro dell’area, riformando il provvedimento con cui la gip Sonia Mancini aveva respinto la richiesta dei pubblici ministeri

Dietrofront del Tribunale del Riesame di Milano sull'inchiesta flop in merito all'urbanistica di viale Papiniano 48. Dopo un primo stop al sequestro deciso dal gip, i giudici hanno accolto l’appello della Procura e disposto il sequestro del cantiere. Al centro del caso la costruzione di un palazzo residenziale di otto piani, realizzato tramite Scia anziché con un piano attuativo. Il Riesame ha escluso che il costruttore possa invocare labuona fedenei rapporti con il Comune.

Urbanistica Milano, dietrofront del Tribunale: risequestrato cantiere di viale Papiniano, no a “buona fede” del costruttore

L’ultimo passaggio giudiziario sulla vicenda del cantiere di viale Papiniano 48 ribalta ancora una volta la situazione: il Tribunale del Riesame di Milano ha accolto l’appello delle pm Luisa Baima Bollone e Giovanna Cavalleri e disposto nuovamente il sequestro dell’area, riformando il provvedimento con cui la gip Sonia Mancini aveva respinto la richiesta dei pubblici ministeri.

Il caso riguarda la realizzazione di un edificio residenziale di otto piani fuori terra più due livelli interrati, costruito dopo la demolizione di un laboratorio commerciale di due piani con un piano sotterraneo. Secondo l’impostazione della Procura, l’intervento sarebbe stato autorizzato con una semplice Scia, come ristrutturazione edilizia, mentre avrebbe richiesto un piano attuativo. Per questa ipotesi di lottizzazione abusiva risultano indagati dal 2024 il direttore dei lavori Mauro Colombo e Salvatore Murè, legale rappresentante e amministratore unico della Papiniano 48 srl e della Murè Costruzioni srl.

Nella decisione del Riesame, firmata dalla relatrice Teresa Guadagnino insieme alla presidente Carla Galli e al giudice Alberto Nosenzo, viene attribuito un peso decisivo alla delibera approvata dal Comune nel 2024 dopo l’avvio delle prime indagini. Con quel provvedimento l’amministrazione, pur continuando a prevedere alcune eccezioni alla necessità di un piano attuativo anche per interventi superiori ai 25 metri di altezza o ai tre metri cubi per metro quadrato, aveva escluso proprio i casi in cui fossero presenti "elementi di scostamento rispetto alle norme morfologiche previste dal piano generale del territorio".

La difesa, rappresentata dall’avvocato Alberto Sirani, aveva sostenuto che questo cambio di indirizzo fosse arrivato quando ormai erano scaduti i termini per l’autotutela dell’amministrazione. Il Tribunale del Riesame, però, ritiene che questo aspetto integri soltanto "un vizio di natura amministrativa dell'atto". Secondo i giudici, ciò che conta è che la società costruttrice fosse comunque stata informata delle criticità dell’intervento.

Nel provvedimento si legge infatti che "la società Papiniano 48 srl, sin dal febbraio 2024 e sicuramente sin dal 30 maggio 2024, ha appreso che l'intervento, avendo a oggetto un edificio di altezza superiore a 25 metri e un volume superiore a 3 metri cubi per metro quadrato ed essendo caratterizzato da elementi di scostamento rispetto alle norme morfologiche previste dal Pgt, necessitava di un piano attuativo". Da quel momento, secondo il Riesame, "la società non poteva che avere più di qualche dubbio in ordine alla legittimità del titolo in base al quale stava operando".

I giudici sottolineano inoltre che l’intervento rientrava proprio tra quelli presi in considerazione dalla delibera di Giunta n. 199 del 23 febbraio 2024 e che nel settore era ormai diffusa la consapevolezza delle indagini della Procura di Milano sull’ipotesi di lottizzazione abusiva nei casi di edifici realizzati tramite Scia per lavori formalmente qualificati come ristrutturazioni.

Per il Tribunale emerge quindi, almeno nella fase cautelare, un profilo di colpa da parte del costruttore. Colpa che, secondo il collegio, "non può essere esclusa per il solo fatto che il privato abbia operato interfacciandosi costantemente con la Pubblica amministrazione". Anzi, nel caso specifico la presunta illegittimità del titolo edilizio sarebbe stata comunicata direttamente dall’amministrazione comunale.

Per questo, osservano i giudici, "non è ammissibile valorizzare, ai fini del riconoscimento della buona fede, una differente interpretazione o opinione da parte del privato rispetto a chiare e ribadite indicazioni difformi provenienti dall'Amministrazione". Né, aggiunge il provvedimento, "appare ammissibile rimettere alla valutazione del privato la sussistenza o meno di parametri che possono far ritenere superflue (o addirittura non attuabili) ulteriori opere di urbanizzazione connesse ad un edificio di nuova costruzione", con riferimento alla categoria urbanistica del lotto intercluso.