Vaccino minori disposto dal giudice, il caso della IX sezione del Tribunale di Milano: 15enne vaccinata contro la volontà del padre, con avvio dell’alienazione parentale

Una posizione ideologica e dogmatica assunta dalla Sezione Nona settore Famiglia del Tribunale di Milano, contesto giudiziario che si appalesa gravemente deficitario nell’approfondimento dei temi sanitari e delle conseguenze familiari, con una ripetizione quasi ossessiva delle argomentazioni

Nel corso del mese di settembre 2021, a seguito di deposito di ricorso da parte della madre di una ragazza adolescente di 15 anni che intendeva vaccinarsi, il padre dissenziente si costituiva in giudizio, con lunga memoria articolata e completa dei più recenti dati scientifici, che lasciavano propendere per una prudente attesa, nel rispetto massimo del principio di precauzione.

Veniva anche sollevata la tematica delle reazioni avverse sui ragazzi minori di 18 anni e che si palesavano già macroscopicamente evidenti, a partire dal decesso di Camilla Canepa a Genova, vaccinata con Astrazeneca, senza esclusione purtroppo dei decessi intervenuti successivamente di giovani infra 30enni, cui era stato somministrato il prodotto ad mRna, venduto agli Stati da altre case farmaceutiche.

Giacchè il padre della ragazza, cardiopatico, aveva subito, appena l’anno precedente, un importante intervento cardiologico, il Tribunale - il cui Collegio era composto dai Giudici: Dott.sse Rosa Muscio (Giudice Relatore), Anna Cattaneo (Presidente) e Chiara Delmonte (Giudice) - accoglievano la richiesta paterna di esecuzione di una consulenza medica specialistica sulla ragazza e ritenevano opportuno che la giovane vaccinanda venisse visitata dal cardiologo scelto dalla madre, che intendeva sottoporre la figlia ad inoculazione del farmaco sperimentale.

Naturalmente, il cardiologo si espresse a favore dell’inoculazione del farmaco, ferma restando la necessità di un controllo cardiologico con esame ecografico dopo 2 anni, ed una volta escussa la ragazza, che appariva più che favorevole alla vaccinazione, ai fini dell’ottenimento della certificazione verde, il Collegio ut supra composto, deliberò affinchè la madre, considerato genitore più tutelante e responsabile, venisse autorizzata a condurre la figlia presso hub vaccinale, pur senza il consenso del padre.

Interessante rilevare come alcune affermazioni del Collegio giudicante si sono trovate ripetute in tutte le decisioni prese in casi analoghi, con riferimento ad una fantomatica comunità scientifica nazionale ed internazionale che deporrebbe a favore dei vaccini anti covid-19 ed a “ ...cui il Collegio non può che attenersi, come già affermato in un recentissimo provvedimento di questo Tribunale (Decreto Tribunale Milano Sezione IX Civile 2/13.9.2021, Presidente Est. Cattaneo; Il Familiarista.it)

In particolare, “Le obiezioni paterne legate alle contestazioni sulla natura dei vaccini anti Covid 19 e sui rischi connessi a tale vaccinazione, in dettaglio riportate nella memoria difensiva, si fondano su posizioni di singoli medici, che si pongono al di fuori della comunità scientifica consolidata e sono in contrasto con gli approdi della scienza medica internazionale o su estrapolazioni parziali di dichiarazioni rese anche da medici più orientati verso la letteratura scientifica consolidata.

E in ogni caso sono smentite dalle indicazioni e raccomandazioni degli organismi internazionali e nazionali che presiedono alla salute pubblica, cui il Collegio non può che attenersi, come già affermato in un recentissimo provvedimento di questo Tribunale (Decreto Tribunale Milano Sezione IX Civile 2/13.9.2021, Presidente Est. Cattaneo; Il Familiarista.it).

Non può, quindi, che ribadirsi che l’EMA (Agenzia Europea per i Medicinali) e l'AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) hanno approvato l'uso dei vaccini volti a prevenire la SARS-CoV-2 anche per i minori a partire dai 12 anni sulla base dei dati disponibili, che ne dimostrano l’efficacia e la sicurezza anche per i soggetti compresi nella fascia di età di (omissis), che ha già compiuto 16 anni e consentono di definire gli effetti indesiderati "generalmente lievi o moderati" e tendenti a passare entro pochi giorni dalla data della vaccinazione (confr. anche ultimo rapporto AIFA sulla Sorveglianza dei vaccini Covid 19 27.12.2020-26.8.2021, pubblicato sul sito dell’AIFA).

Il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità e coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico ha invitato i genitori a vaccinare i propri figli adolescenti, auspicando una rapida estensione della somministrazione dei vaccini anche agli under 12, prima di tutto per proteggere loro stessi, poi per proteggere tutte le persone con cui entrano in contatto e per poi dare continuità alla didattica in presenza.

Il Comitato Nazionale di Bioetica si è espresso nel senso che la vaccinazione sugli adolescenti può salvaguardare la loro salute e contribuire a contenere l’espansione del virus nell’ottica della salute pubblica, in particolare anche in vista del rientro a scuola e ha chiarito che, se la volontà del grande minore (e “omissis” certamente rientra in tale categoria) di vaccinarsi fosse in contrasto con quella dei genitori, la volontà del grande minore debba prevalere, in quanto coincide con il migliore interesse della sua salute psico-fisica e della salute pubblica (confr. Parere del 21.7.2021 “Vaccini e adolescenti”, pubblicato sulla sezione dedicata al Comitato Nazionale di Bioetica del sito del Governo)....”.

Nonostante tutta la documentazione fornita, il Tribunale ha poi eccepito che “le acquisizioni probatorie agli atti consentano di assumere la decisione cui il Collegio è chiamato, essendo del tutto superflue, oltre che generiche ed indeterminate, le richieste istruttorie avanzate dalla difesa del resistente.

Il Tribunale è chiamato, infatti, a fronte del contrasto specifico insorto tra questi due genitori, che pacificamente hanno sempre gestito in modo collaborativo e proficuo l’esercizio condiviso della responsabilità genitoriale, ad attribuire ad uno dei due genitori il potere di assumere in autonomia la decisione il potere di assumere in autonomia la decisione in ordine alla sottoposizione della figlia OMISSIS alla vaccinazione SARS CoV-2”,

“In conclusione, ritiene il Collegio ... la madre.... sia il genitore che ha dimostrato una maggior capacità di tutela della salute della figlia e di comprensione della volontà, consapevole e autentica, della minore e, quindi, sia il genitore più idoneo ad assumere, in autonomia e senza il consenso del padre, tutte le decisioni necessarie .... e deve, quindi, essere autorizzata ad assumere, in autonomia e in assenza del consenso paterno....”

Le spese del giudizio sono state poi poste integralmente a carico del resistente (€ 3.753).

Lo stralcio della decisione, resa nel caso di specie è esattamente analogo, se non addirittura uguale, ad altre decisioni di tal fatta e che verranno pubblicate in altra occasione.

Desta preoccupazione e sconcerto la posizione ideologica e dogmatica, assunta dalla Sez. IX del Tribunale di Milano, contesto giudiziario che, sino allo svilupparsi del tema vaccinale, si era rivelato uno dei migliori apparati di giustizia minorile e di diritto di famiglia esistenti in Italia e che ora si appalesa gravemente deficitario nell’approfondimento dei temi de quibus.

La ripetizione quasi ossessiva delle argomentazioni, addotte solo da una parte della scienza medica sugli esperimenti c.d. vaccinali in corso, rinvenute nei provvedimenti - quasi fossero un ciclostile - fanno emergere un incredibile deficit sotto il profilo scientifico da parte della sezione, che si pone su posizioni ideologiche e dogmatiche e che potremmo definire “scientiste”, con un evidente vulnus, perpetrato sia ai minori coinvolti che alle loro famiglie, talvolta ed a causa di dette decisioni, irrimediabilmente divise.

Dall’avvio della lite tra i genitori, il rapporto tra il padre e la figlia minorenne si è drasticamente rovinato, fino a divenire pressochè nullo successivamente alla vaccinazione.

L’inopinato intervento decisiorio del Tribunle ha indotto infatti il minore a ritenere erroneamente come meno responsabile il genitore “perdente” e contrario alla vaccinazione (ovvero il padre).

Gli incontri tra padre e figlia, precedentemente organizzati in modo ordinato e regolare al 50% rispetto all’altro genitore, si sono drasticamente ridotti fino a diventare, post vaccinazione, rari, casuali e brevi, avviando una chiara situazione di alienazione parentale e peggiorando irrimediabilmente una situazione già compromessa e con effetti dannosi, in ultima istanza, sui minori stessi.

Una situazione assai critica e con effetti gravi indotta da questo orientamento giurisprudenziale, che sta invece mutando in altri Fori italiani, nella direzione di un più concreto e favorevole esercizio del dubbio.

Quel dubbio, che come sosteneva il filosofo, Renè Descartes (meglio noto con il nome di Cartesio), non è altro che l’inizio della conoscenza.

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Sezione Nona settore Famiglia

Competenze:
Famiglia, separazioni e divorzi.

Magistrati:
Anna Cattaneo - Presidente
Maria Laura Amato
Fulvia De Luca
Chiara Delmonte
Piera Gasparini
Giuseppe Gennari
Valentina Maderna
Rosa Muscio
Beatrice Secchi
Laura Cesira Giuseppina Stella

Cancelleria:
Imelda Artuso - Responsabile

Orari al pubblico:
Dal lunedi al venerdi, a partire dalle ore 09.00 alle ore 13.00. II sistema eliminacode eroghera i numeri dalle ore 08.45 sino alle ore 13.00, così da consentire di completare i servizi al pubblico indicativamente entre 4 ore dall'orario di inizio della operatività del sistema stesso.

Saranno comunque evase le richieste di coloro che avranno ritirato il numero entre le 13.00

Accesso:
via San Barnaba, 50 (NUOVO PALAZZO DI VIA SAN BARNABA)

sez9.civile.tribunale.milano@giustizia.it