23 Giugno 2020
La potenza omologata sulla carta di circolazione può costituire una piacevole sorpresa.
La tassa automobilistica (bollo) costituisce una voce di costo molto importante nella gestione economica di un’autovettura. Le macchine elettriche godono però di un regime fiscale privilegiato, permettendo nel tempo un notevole risparmio rispetto alle “cugine” a combustione interna. Scopriamo i principali vantaggi.
Il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR 53/1953) prevede per gli autoveicoli a motore elettrico un’esenzione “di cinque anni a decorrere dalla data di collaudo”, su tutto il territorio nazionale. In Valle d’Aosta, invece, grazie alla Legge Regionale n. 16/2019, per i nuovi veicoli full electric immatricolati dal 1° gennaio 2019, l’esonero si estende per ulteriori tre anni rispetto a quelli previsti dalla norma appena citata. In Lombardia e Piemonte il vantaggio risulta ancora più grande, in quanto permanente.
Si segnala che, sul sito dell’ACI, viene spesso riportata, come inizio del quinquennio di esenzione, la data di “prima immatricolazione”. Per questo motivo, si consiglia una verifica personale nella propria regione di residenza, così da dissolvere ogni dubbio. In ogni caso, al termine del periodo di esenzione, le auto elettriche pagano un importo pari a un quarto della tariffa “piena” (legge n.449/1997).
Il calcolo della cifra da sborsare avviene prendendo, come primo riferimento, il coefficiente per singolo kW (espresso in euro) previsto per i modelli con motore a scoppio delle classi ambientali più virtuose (ovvero Euro 4, 5 e 6. Ciascuna regione riunisce in modo differente le tre normative, per cui conviene controllare il tariffario dedicato al bollo auto). Varia da 1,99 euro (Provincia Autonoma di Bolzano) a 3,12 euro (Molise, Campania, Abruzzo). In seguito, si moltiplica questo valore per la potenza (espressa in kW) indicata sul libretto di circolazione della macchina (codice “P.2”).
Tale elemento non corrisponde alla potenza massima istantanea del motore elettrico, ma a quella “erogata in media in un arco di tempo pari a 30 minuti”, in accordo con il Regolamento UN/ECE 85 R. Ciò si spiega con il differente funzionamento del powertrain elettrico rispetto a quello endotermico: l’utilizzo al massimo regime è compatibile con brevi accelerazioni ma, per un periodo prolungato, è necessario adoperare un livello di potenza inferiore, in modo da evitare un rapido decadimento delle prestazioni (in particolare della quantità d’energia contenuta nella batteria).
Modello - Potenza massima - Potenza omologata
Citroen E-Mehari 50 kW 35 kW
Smart EQ Fortwo 60 kW 41 kW
Hyundai Kona
Electric 100 kW 26,3 kW
Peugeot e-208 100 kW 57 kW
Peugeot e-2008 100 kW 57 kW
BMW i3s 135 kW 75 kW
Tesla Model 3 LR
Dual Motor AWD 258 kW 153 kW
Audi e-tron 55 300 kW 158 kW
Mercedes EQC 300 kW 145 kW
Porsche Taycan 4S 320 kW 142 kW
Come si può notare, l’escursione tra i due valori è piuttosto marcata arrivando, nel caso della Kona Electric, a essere inferiore del 74% rispetto alla potenza di picco. Tale elemento ha delle rilevanticonseguenze economiche e pratiche. Da una parte, si traduce in spese per il bollo molto contenute.
Anche perché, per le macchine elettriche, non è previsto l’aumento del coefficiente sopra la soglia dei 100 kW (legge n.296/2006). Per esempio, una BMW i3s immatricolata in Veneto (tariffa 2,58 euro/kW), dopo il periodo di esenzione, al posto di 194 euro richiederebbe un tributo pari a 48 euro.
Mentre un’Audi e-tron 55 Quattro vedrebbe ridursi l’esborso da 408 a 102 euro.
Dall’altra, invece, comporta la possibilità, per i neopatentati, di guidare modelli come la Peugeot e-208 e la Kona Electric, poiché rientrano nei limiti prestazionali previsti dall’art. 117 del CdS: rapporto potenza/tara (kW/t) inferiore a 55 kW e 70 kW di potenza massima (visto che si considera il dato registrato sul libretto).
Per tale ragione, prima di acquistare un’auto elettrica (nuova o usata), conviene prestare particolare attenzione a questi dati.
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