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Revoca nomine Nitag, risvolti giuridici e ragioni politiche dell’enigmatico dietrofront del Ministro della Salute Orazio Schillaci

La Costituzione tratteggia il perimetro di garanzia contro l’arbitrio di maggioranze desiderose di sostituire il plurale dibattito con un pensiero a senso unico, tanto più funesto per la scienza, che sovente progredisce grazie alla diversità di vedute e di prospettive

20 Agosto 2025

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Dopo giorni di acceso dibattito, il Ministro della Salute Orazio Schillaci ha rotto gli indugi.

Il decreto del 5 agosto, con cui veniva in larga parte ridefinita la composizione del NITAG (il Gruppo consultivo nazionale sulle vaccinazioni), è stato infine revocato.

Il casus belli: il suddetto provvedimento prevedeva l’entrata in carica (all’interno di una rosa, quasi integralmente rinnovata, di ventidue componenti del NITAG) dei professori Paolo Bellavite ed Eugenio Serravalle, studiosi noti per le loro posizioni critiche nei confronti della campagna vaccinale contro il COVID-19.

Ad opinione di quanti contestavano tali nomine, l’inserimento dei due docenti avrebbe minato la fiducia nella scienza, “infettando” il NITAG con le tossine della pseudo-scienza e dello scetticismo vaccinale.

Una prima considerazione. Nella nota del Ministero, relativa alla revoca, si legge: «(…) in particolare, si ritiene necessario avviare un nuovo procedimento di nomina dei componenti del Nitag per coinvolgere tutte le categorie e gli stakeholder interessati. “La tutela della salute pubblica richiede la massima attenzione e un lavoro serio, rigoroso e lontano dal clamore – dichiara il ministro Schillaci – con questo spirito abbiamo sempre lavorato e continueremo ad agire nell’esclusivo interesse dei cittadini”». Non si evincono con chiarezza, pertanto, le effettive motivazioni del provvedimento del Ministro, che parrebbero riconducibili alla mera necessità di includere, nel processo di nomina, categorie e centri di interesse – verosimilmente – esclusi nel procedimento che ha prodotto il decreto del 5 agosto. Si cita anche il clamore mediatico generatosi intorno alla vicenda: sembrerebbe, insomma, che il Ministro abbia ritenuto opportuna la revoca anche per non rimanere invischiato in ulteriori controversie e polemiche.

Ad ogni modo, non si rinviene alcun riferimento alle posizioni dei professori Bellavite e Serravalle, né alle tesi da costoro sostenute.

Secondo i promotori della petizione – comparsa su change.org e appoggiata, tra gli altri, dal Nobel Giorgio Parisi – il nuovo provvedimento del Ministro sarebbe diretto, in realtà, proprio a rimuovere i due studiosi dall’Organo indipendente, e avrebbe pertanto accolto le rimostranze espresse dai firmatari.

Se così fosse, potremmo essere di fronte a un aggiramento della stessa disciplina relativa al NITAG.

Ciò appare più chiaro se si considera il contenuto dei doveri a carico dei componenti del Gruppo, l’inosservanza dei quali potrebbe motivare eventuali estromissioni. Il comma 2 dell’art. 2 del decreto del Ministro della Salute del 29 settembre 2021 impone, in capo ai membri del Gruppo consultivo, l’assenza di legami con gruppi d’interesse e la totale indipendenza. Ancora, il comma 6 prescrive il rispetto del Codice di comportamento e dell’impegno alla riservatezza. Ne deriva che soltanto la presenza di un conflitto di interessi o la violazione dei doveri di legge potrebbe giustificare l’esclusione di un membro; certamente, non la diversità di orientamento scientifico.

Un’esclusione, dettata da quest’ultima causa, si porrebbe peraltro in contrasto con lo stesso ordinamento costituzionale, che tutela le minoranze e la pluralità delle opinioni anche in ambito scientifico (artt. 3, 21 e 33 della Carta). Nel caso di specie, non vi è dubbio che la posizione rappresentata, in seno al nuovo NITAG, dai professori Bellavite e Serravalle sarebbe stata assolutamente minoritaria (due membri su ventidue totali). Una presenza poco più che simbolica, suscettibile di assottigliarsi ulteriormente all’aumentare del numero dei componenti dell’Organo – il decreto del 29 settembre 2021 e le successive integrazioni non pongono, infatti, limiti al potere di nomina del Ministro.

La Costituzione tratteggia il perimetro di garanzia contro l’arbitrio di maggioranze desiderose di sostituire il plurale dibattito con un pensiero a senso unico, tanto più funesto per la scienza, che sovente progredisce grazie alla diversità di vedute e di prospettive.

Di Simone Esposito Cordani

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