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Vaccino Covid, ADOS: "Ordine dei medici asservito alla politica, imposta vaccinazione con obbligo di consenso informato, silenzio su reazioni avverse post-siero: governo risponda" - PDF

L'Avvocatura degli operatori sanitari e socio-sanitari indirizza una lettera al governo con un occhio sul ruolo dell'Ordine dei medici e della politica durante il periodo pandemico. Diverse le domande, finora senza risposta

19 Marzo 2024

Vaccino Covid, ADOS: "Ordine dei medici asservito alla politica, imposta vaccinazione con obbligo di consenso informato, silenzio su reazioni avverse post-siero: governo risponda" - PDF

ADOS (Avvocatura degli operatori sanitari e socio-sanitari) ha deciso di scrivere una lettera e di indirizzarla al governo, prendendo in esame il ruolo dell'Ordine dei medici durante la pandemia di Covid. Eccola di seguito:

Ecc.ma Presidente, Ecc.mo Ministro,

la scrivente O.S. intende segnalare che, sulla scia del fanatismo pandemico e della successiva persecuzione adottata dal precedente Governo ai danni dei medici, e non solo, che hanno sostenuto gli ideali consacrati nel Codice Deontologico Ordinistico, ancora oggi si attende giustizia che, durante la campagna elettorale, l’attuale Governo promise saldamente.
Stiamo ancora aspettando!
Nonostante vi sia un granitico pilastro normativo a sostegno dell’autodeterminazione, coloro che 
ne hanno reiteratamente abusato e lo hanno manipolato per i propri interessi, ancora siedono sulle poltrone del comando.

Precisamente, si contesta che ai sensi dell’art. 1, co. 3, lett. c) del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato, 13 settembre 1946 n. 233, agli Ordini spettava, non di punire chi si prodigava a curare i malati di Covid, ma di “promuovere e assicurare l’indipendenza, l’autonomia e la responsabilità delle professioni e dell’esercizio professionale...”, considerato che, tale autonomia e responsabilità del singolo medico nello svolgimento della professione, sono stati, da sempre, ritenuti elementi indispensabili ed indiscutibili per garantire il benessere della collettività e la certezza scientifica delle direttive sanitarie, così come ha sempre sostenuto la giurisprudenza, sia costituzionale (n. 282/2002), di legittimità (Cass. Pen. Sez. IV n.2865/2001) che amministrativa (Consiglio di Stato n.946/2022) che ha, concordemente definito: “La libertà nelle scelte terapeutiche del medico un valore che non può essere compresso a nessun livello né disperso per nessuna ragione, pena la degradazione del medico a livello di semplice burocrate, con gravi rischi per la salute di tutti”.

Ben è libero il singolo medico, nell’esercizio della propria autonomia professionale, ma anche nella consapevolezza della propria responsabilità, di prescrivere farmaci che ritenga più appropriati alla specificità del caso, in rapporto al singolo paziente, sulla base delle evidenze scientifiche acquisite dalla comunità, evidenziando altresì che, ai sensi dell’art. 40 C.P., il medico riveste la cosiddetta “posizione di garanzia” nei confronti della protezione della salute del paziente che a lui si affida.

Tutto ciò premesso, considerato ed evidenziato, ritenendo infine indispensabile ribadire la predominanza, su qualsiasi altro aspetto, dell’adesione, nei fatti, al Giuramento e al Codice Deontologico nello svolgimento della professione, si chiede che la Federazione degli Ordini dei medici risponda alle seguenti domande al fine di liberarsi dalla presunzione di aver collaborato, beceramente, ma deliberatamente, con le forze politiche all’epoca predominanti, per imporre ai medici di somministrare la tachipirina e null’altro più, nell’attesa vigile di ancora cosa non si comprende: della morte?

  • Perché si è imposta la vaccinazione e, nel contempo, si chiedeva al paziente (e al sanitario) di sottoscrivere il consenso informato? È una antinomia chiedere il consenso a praticare la somministrazione di un prodotto farmaceutico dietro minaccia punitiva. È ovvio che in questi casi il consenso è stato estorto e che si sarebbe dovuto configurare il reato di violenza privata perché la minaccia era reale e riguardava la sospensione della retribuzione, elemento vitale per molti, senza peraltro garantire un minimo di sopravvivenza ovvero, per norma consolidata e civile del nostro ordinamento giuridico, l’assegno alimentare (diritto che si riconosce, per legge, a tutti i lavoratori, soprattutto del pubblico impiego, addirittura a chi commette gravissimi reati come la violenza sessuale e l’omicidio). L’interruzione della retribuzione significherebbe catastrofe anche nei riguardi della famiglia, per cui molti hanno dovuto accettare l’imposizione per poter continuare a pagare il mutuo, l’affitto, la scuola ai figli e quanto necessario per vivere.

  • Perché la politica e l’Ordine tacciono sull’ondata di patologie cardiovascolari e neurologiche post-vaccinali che stanno satollando i nostri ospedali? Perché negli ospedali è vietati riportare in cartella che il paziente è stato vaccinato? Ora i responsabili devono essere chiamati per le conseguenze della loro violenza e il Governo ha il dovere di ricercare la giustizia e la verità su quanto accaduto nella precedente oscura campagna vaccinale.

  • In base a quali gravi motivi l’Ordine dei medici ha deliberatamente violato il primo paragrafo del giuramento ippocratico, riproposto nell’art. 4 del codice deontologico relativo alla libertà, indipendenza e non condizionabilità della professione? In questi tre anni l’Ordine ha limitato, di fatto, la libertà del medico, imponendo trattamenti terapeutici anti-Covid del tutto inopportuni e antiscientifici, generando e mantenendo un flusso informativo di terrore e di panico al fine di indurre la popolazione ad accettare l’inoculazione di una sostanza per mere ragioni di fede, privando la cittadinanza delle vere informazioni delle quali aveva sacrosanto diritto.

  • Perché l’Ordine ha violato l’art. 13 del codice deontologico? Il medico non deve prescrivere farmaci per i quali non è disponibile idonea documentazione scientifica, eppure i medici sono stati obbligati, dietro minaccia di subire gravi pregiudizi alla carriera e alla retribuzione (realizzate più volte e con effetti devastanti) a somministrare una sostanza, artatamente e tautologicamente chiamata “vaccino” le cui componenti, efficacia, effetti avversi anche a lungo termine, sono stati in parte volutamente occultati e, sicuramente, non studiati. L’Ordine, comunque, ne ha imposto il dogma “sicuro ed efficace”, ignorando il principio di precauzione ed istigando il medico alla violazione dell’art. 13 del codice sulla base delle indicazioni politiche ministeriali, così come è stato fatto dagli organi consultivi del Ministero della Salute manipolando e/o omettendo dati sensibili (efficacia e sicurezza).

  • Perché l’Ordine ha violato l’art. 15 del codice deontologico? Il medico non deve sottrarre la persona assistita a trattamenti scientificamente fondati e di comprovata efficacia. Erano disponibili farmaci di comprovata efficacia contro il SARS-COV-1 che si sono dimostrati efficaci, se somministrati precocemente, nel migliorare la prognosi dei malati infetti da SARS- COV-2 e che avrebbero ridotto la pressione ospedaliera del 90%, come dimostrato dallo studio dell’Istituto Mario Negri. Eppure, in aperta violazione dell’art. 13, l’Ordine ha imposto, senza che il medico potesse visitare il paziente a domicilio (istigazione alla violazione degli art. 22 e 23), l’applicazione di un protocollo antiscientifico: “tachipirina e vigile attesa” che è stata responsabile di un incremento della mortalità con l’introduzione di un principio: “la vigile attesa” che non ha precedenti in medicina dove vige il principio “time is life”, sia a livello diagnostico che terapeutico. La vigile attesa, oltre ad essere contraria ai principi deontologici della buona pratica clinica, si potrebbe configurare anche come reato di omissione di soccorso (art. 593 C.P.).

  • Perché l’Ordine ha violato gli artt. 6 e 19 del codice deontologico? È stato impedito che sulla base delle evidenze scientifiche pubblicate, si potesse ridefinire i limiti imposti dalla politica, sia in termini di isolamento e impiego dei dispositivi di protezione durante il periodo pandemico che della campagna vaccinale di massa, quando, specialmente per quest’ultima, vi era un progressivo incremento degli eventi avversi (sottostimati in farmacovigilanza passiva e manipolati dagli organi consultivi del ministero) a fronte di una definita inefficacia del profarmaco genico (dichiarata anche in scheda tecnica) di prevenzione dell’infezione e del contagio su cui si è basata la legge n. 76/21 con soppressione dei diritti costituzionalmente tutelati.

  • Perché l’Ordine ha violato gli l’artt. 48 e 49 del codice deontologico riguardante la somministrazione di un farmaco di natura sperimentale? La natura sperimentale del profarmaco genico non può essere ulteriormente negata anche sulla base della corrente letteratura scientifica. L’art. 48 prevede un’accurata anamnesi individuale e la valutazione, sulla base della singola storia clinica, del rapporto rischio/benefico e nella comunicazione, da parte del medico, dei potenziali rischi di eventi avversi. Questo sulla base anche di analisi specifiche, come stabilito anche dall’art. 13 del codice deontologico, che potessero meglio definire, in relazione alla singola storia clinica, il beneficio effettivo derivante dalla somministrazione del farmaco sperimentale e dei rischi di reazioni avverse, di cui il paziente, correttamente informato, si prende carico sottoscrivendo il consenso. Ai sensi dell’art. 49 il medico non deve proporre protocolli sperimentali se non scientificamente fondati in relazione alla loro sicurezza e al razionale della loro efficacia.

  • Perché l’Ordine non ha rispettato quanto riportato nei codici etici internazionali (V. codice di Norimberga) riguardante il consenso informato, non sovraintendendo all’aggiornamento continuo del modulo di consenso sulla base delle informazioni derivanti dall’EMA e dai CDC in termini di reazioni avverse, in aperta violazione dell’art. 35 del codice deontologico? Vi sono state tre revisioni da parte di queste Agenzie nella definizione dei rischi a partire da settembre 2022 fino alla ulteriore revisione (settembre 2023) della scheda tecnica del farmaco. La continua revisione della scheda tecnica da parte dell’industria farmaceutica è un’ulteriore ed inoppugnabile prova della natura sperimentale del farmaco. Nell’ultima revisione della scheda tecnica è chiaramente riportato che in alcune categorie di pazienti (classificati come fragili) mancano informazioni cliniche, così come nelle donne in gravidanza e in allattamento. Eppure, in questa categoria di pazienti è stata data la priorità di somministrazione, in aperta violazione del principio di precauzione. Tanto accertato ci si chiede perché l’Ordine persiste nella violazione degli artt. 48 e 32 (tutela dei fragili) non rispettando la libertà di scelta del paziente e incentivandone la discriminazione (violazione del terzo paragrafo del giuramento ippocratico) se la scelta del paziente non è conforme alle disposizioni politiche ministeriali.

  • Perché l’Ordine ha violato l’art. 45 del codice deontologico in assenza di dati di genotossicità del profarmaco genico? Il medico dovrebbe acquisire idonea e fondata documentazione riguardante farmaci genici e conformemente informare il paziente sui rischi connessi alla loro somministrazione e alla loro possibilità di successo nel momento in cui viene ad acquisire il consenso che deve essere informato sui dati scientifici e clinici effettivamente disponibili.

  • Perché l’Ordine ha violato il decimo paragrafo del giuramento Ippocratico e l’art. 58 del codice deontologico? L’Ordine ha sistematicamente rifiutato il confronto tra pari basato sull’analisi dei dati, come dovrebbe essere in relazione alla natura empirica della medicina, perseguitando sistematicamente e discriminando i medici che, nella corretta applicazione del codice deontologico, potevano contribuire sia alla gestione della pandemia che della campagna vaccinale. Il rapporto tra colleghi dovrebbe essere basato sul rispetto delle opinioni, anche tra loro discordanti, in relazione alle reciproche competenze e non come è stato fatto, in relazione alle disposizioni ministeriali che ponevano uno specialista qualificato al giudizio di un burocrate, che di fatto fungeva da esecutore di ordini politici.

  • Perché l’Ordine non è intervenuto quando questo Sindacato denunciava i medici e gli infermieri faziosi che sui social inneggiavano all’odio ideologico, istigando i sanitari a uccidere, ferire e far soffrire i pazienti non vaccinati? Medici e infermieri, in preda ad un isterismo religioso, affermavano che avrebbero staccato la spina, ostruito il respiratore, somministrato una dose di farmaco velenoso ai pazienti non vaccinati, pubblicando anche il loro nome e la foto del viso, sicuri di muoversi in totale sicurezza e protezione, come è infatti avvenuto.

Premesso tutto ciò e visto che la precedente domanda di commissariamento dell’Ordine dei medici di Roma (21.09.2022, prot. US/651.22) è stata respinta dal Ministero della Salute (13.01.2023, prot. 0002432) in modo apodittico e immotivatamente lapidario, sulla base di una semplice dichiarazione dell’Ordine di Roma che aveva risposto al Ministero che: “L’Ordine ha circostanziato puntualmente ed esaustivamente ogni addebito formulato”, senza peraltro trasmettere a questo Sindacato le asserite circostanze puntuali e esaustive affinché fossero sistematicamente confutate e smentite, si insiste e si reitera la domanda di scioglimento e commissariamento dell’Ordine dei medici di Roma, ai sensi dell’art. 4, D.Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233 e si chiede alle SS.VV. quali provvedimenti intendano adottare per accertare tutto quanto qui addebitato sia ai rappresentanti politici che agli Ordini professionali e alla Federazione perché hanno rinunciato a proteggere l’indipendenza della scienza medica e del medico in qualità di professionista, preferendo sostenere una politica antiscientifica e immobilista nonché intimidatoria e esageratamente punitiva nei confronti di chi si è prodigato nel salvare vite umane, subendo non solo la distruzione della propria reputazione professionale ad opera di telescienziati ignoranti e asserviti, ma soprattutto l’oblio dalla comunità medica ove operavano.

In considerazione di ciò, si chiede anche se sia opportuno estinguere, ex tunc, ogni procedimento disciplinare tuttora in corso nei confronti dei medici che si sono opposti alla tachipirina e all’attesa della morte, ripristinando la dignità, la carriera e le retribuzioni che si sono visti ingiustamente privare.

Naturalmente ed in via analogica, quanto sopra esposto va considerato anche per gli infermieri, i quali Ordini, pur spesso eseguendo a malavoglia quanto disposto dalla scellerata legge, hanno dovuto emarginare gli infermieri che hanno rifiutato la forzosa vaccinazione, i quali hanno subito gravi danni economici e di immagine nonché vilipendi sui social.

Fiduciosi di un celere riscontro, a differenza del precedente Governo, si inviano cordiali saluti. Il Dirigente Dott. Mauro Di Fresco

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