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Vaccino Covid, danni e indennizzi, una porcata all’italiana: chi ha subito reazioni avverse non viene mai risarcito

Fatta la legge, trovato l’inganno: il malcostume tutto italiano di vanificare una norma ponendo ogni sorta di cavillosi ostacoli alla sua piena attuazione

08 Marzo 2024

Vaccino

Vaccino (fonte foto Lapresse)

La legge 22 marzo 2022, n. 25 ha sancito il diritto all'indennizzo a favore di chiunque abbia subito una reazione avversa da vaccino COVID-19.

Per semplificare, chiamo vaccini quelli che vaccini non sono. In parole povere, i “vaccini” a mRNA non hanno arrestato né rallentato la diffusione del contagio, il che – fino a prova contraria – significa che non erano vaccini. La definizione di vaccino data dall’Enciclopedia Treccani è questa: “Preparazione rivolta a indurre la produzione di anticorpi protettivi da parte dell’organismo, conferendo una resistenza specifica nei confronti di una determinata malattia infettiva (virale, batterica, protozoaria). In origine, il termine designava il vaiolo dei bovini (o vaiolo vaccino) e il pus ricavato dalle pustole del vaiolo bovino (pus vaccinico), impiegato per praticare l’immunizzazione attiva contro il vaiolo umano”.

In estrema sintesi, la norma citata ha esteso l’indennizzo previsto dalla Legge Lorenzin (che fino a quella data veniva erogato unicamente in ipotesi di vaccinazioni obbligatorie), anche a tutti i vaccinati COVID-19 (sia obbligati che non obbligati).

“La presenza di una tutela indennitaria per i danni causati dal vaccino, costituisce uno dei presupposti per la legittimità dell’obbligo vaccinale. Il principio, ribadito di recente dalla sentenza Vavricka (C116/2021 dell’8 aprile 2021), è stato affermato anche dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 5 del 18 gennaio 2018, n. 258 del 23 giugno 1994 e n. 307 del 22 giugno 1990). La compatibilità con l’art. 32 Cost della legge impositiva di un trattamento sanitario è data dalla presenza di alcune condizioni, indicate dai giudici di legittimità:

il trattamento deve essere diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri;

non deve incidere negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili;

nell’ipotesi di danno ulteriore, deve essere prevista comunque la corresponsione di una equa indennità in favore del danneggiato, e ciò a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria.” (ALTALEX).

In teoria, ogni persona danneggiata dal vaccino COVID-19 può presentare domanda di indennizzo, senza l’ausilio di un avvocato e semplicemente seguendo le istruzioni che si trovano on line.

Tuttavia, a quasi due anni dall’entrata in vigore della legge 22 marzo 2022, n. 25, le persone indennizzate sono poche decine.

Per presentare la domanda di indennizzo, occorre dimostrare il nesso di causalità tra l’inoculazione e la reazione avversa, e già qui si pone il primo problema: non si trovano medici legali disposti a redigere le relazioni. Alcuni tra i più noti medici legali italiani – per principio – si rifiutano di mettere in discussione la narrazione governativa e degli organismi di farmacovigilanza e non redigono perizie a favore di danneggiati dai vaccini COVID-19.

I pochi che hanno il coraggio di esporsi sono vittime di ogni tipo di pressione da parte dei colleghi e dell’Ordine. La motivazione è semplice: per evitare le  molte reazioni avverse, sarebbe bastato prendere in considerazione le condizioni di salute dei singoli, evitando di vaccinare soggetti con malattie autoimmuni o con altre patologie che si potessero aggravare a seguito della vaccinazione. Invece, pagati per singola dose, i medici vaccinatori hanno quasi sempre ignorato le raccomandazioni dei medici di base, sulla base dell’errata convinzione che i vaccini fossero sicuri.

La responsabilità medica è evidente: si tratta (insieme al famigerato protocollo tachipirina e vigile attesa) di una malasanità che ha ucciso o danneggiato per colpa grave.

Ammesso che trovi un medico legale, il povero danneggiato da vaccino COVID-19 deve poi accludere alla domanda documenti in originale o copia conforme: ditemi voi chi abbia ricevuto il certificato di vaccinazione in originale, quando veniva stampato e non firmato.

Come se ciò non bastasse, il malcapitato deve indicare il lotto di vaccino. Qui si sconfina nell’assurdo: si fa domanda alle AST e la risposta (quando giunge) fa perdere tempo prezioso a poveri cristi spesso invalidi al 100%.

I pochissimi che riescono a inviare la domanda, per farlo hanno già speso una fortuna in medico legale, avvocato e – soprattutto visite specialistiche. Chi non ha risparmi sufficienti per sostenere queste spese viene completamente abbandonato a se stesso, escluso dalla società, trattato come un miserabile.

Inviata la domanda, l’AST richiede di norma che sia un medico del servizio pubblico a confermare i referti dei medici specialistici privati. Piccolo problema: la visita viene fissata a distanza di mesi dalla richiesta.

Chi giunge a questo stadio è però soltanto all’inizio: a questo punto viene fissata la visita vera e propria avanti a una Commissione Medica Militare (sempre a distanza di mesi).

In conclusione, uno su mille ce la fa, ma quanto è dura la salita!

di Alfredo Tocchi, 8 marzo 2024

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