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Obbligo vaccinale, dal Cga della Sicilia arriva un'istruttoria sulle legittimità costituzionale

Il Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Sicilia sta valutando l'appello di un tirocinante non ammesso a un corso formativo in strutture sanitarie perché non vaccinato

17 Gennaio 2022

Obbligo vaccinale, dal Cga della Sicilia arriva un'istruttoria sulle legittimità costituzionale

Fonte: lapresse.it

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, presidente Rosanna De Nictolis, Maria Stella Boscarino, consigliere, estensore, ha chiesto a un collegio composto dal segretario generale del ministero della Salute, dal presidente del Consiglio superiore della sanità operante presso il ministero della salute e dal direttore della Direzione generale di prevenzione sanitaria per la "verifica della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’obbligo vaccinale".

Obbligo vaccinale, istruttoria sulle legittimità costituzionale

Il collegio incaricato dell’istruttoria dovrà inoltrare una  relazione, alla quale dovranno essere allegati i documenti di riferimento. Essa dovrà essere pronta entro il 28 febbraio 2022. Il Cga ha disposto, nell’ordinanza pubblicata in data 17 gennaio 2022, che "l'Organo incaricato dell’istruttoria dovrà intervenire, nella sua completezza o con delega ad uno solo dei componenti, all’udienza camerale del 16 marzo, alle ore 9".

Il tutto è patito da un appello di un tirocinante, iscritto al terzo anno del corso di Laurea d’Infermieristica, non ammesso al corso formativo in strutture sanitarie perché non si è sottoposto al vaccino per il Covid-19, contro l’Università degli Studi di Palermo per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tar. 

Il C.g.a. ha premesso che, laddove prevede l’obbligo vaccinale per “gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, l. 1° febbraio 2006, n. 43”, deve interpretarsi nel senso che include i tirocinanti che, nell’ambito del percorso formativo, vengano a contatto con l’utenza in ambito sanitario, ricorrendo le medesime ragioni di tutela dei pazienti previste per i sanitari e gli infermieri. Ha poi aggiunto che secondo la vigente normativa l’obbligo vaccinale non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche e documentate condizioni cliniche, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, nel rispetto di quanto disposto dalle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2.

Quanto alla questione di legittimità costituzionale sollevata sul rilievo che non sarebbe possibile nel nostro ordinamento porre un obbligo vaccinale basato su farmaci sperimentali, ostando a ciò il regolamento UE 2014, artt. 28 e segg, e l’art. 32 ultimo comma Cost., il quale vieta trattamenti contrari alla dignità umana, il C:g.a. ha ricordato che la giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di vaccinazioni obbligatorie è salda nell'affermare che l'art. 32 Cost. postula il necessario contemperamento del diritto alla salute della singola persona (anche nel suo contenuto di libertà di cura) con il coesistente e reciproco diritto delle altre persone e con l'interesse della collettività.

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