Referendum, se i magistrati rispondono solo alla legge un trionfo del "No" sarà una vera vittoria o una vittoria di Pirro?

Mi domando, se vincerà il NO, assisteremo ad una vera vittoria o ad una vittoria di Pirro? Il passo conseguente non potrebbe essere quello dell’adozione di una legge ordinaria che sopprima le correnti con relative sanzioni?

Nel referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo 2026 gli elettori sono chiamati a pronunciarsi su una revisione della Costituzione già approvata dal Parlamento, che introduce la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e magistrati requirenti. La riforma non incide sull’autonomia e indipendenza della magistratura, ma interviene sulla sua organizzazione interna e sui meccanismi di autogoverno.

Un elemento essenziale da evidenziare è che il referendum costituzionale non prevede quorum di partecipazione. Il risultato è valido indipendentemente dal numero di elettori che si recano alle urne: conta esclusivamente la maggioranza dei voti validamente espressi.

Questo aspetto sarà determinante per comprendere meglio quanto sia subdolo il risultato finale soprattutto se  la maggioranza dei voti validamente espressi  dovesse essere inferiore al 50% degli aventi diritto al voto, poiché la riforma costituzionale non verrebbe bocciata dalla maggioranza degli italiani aventi diritto al voto, ma da una semplice minoranza. 

Questo aspetto potrebbe essere superato, successivamente, con una semplice legge ordinaria, come si vedrà appresso.

Della riforma dell’ordinamento giudiziario ne ho già dato una valutazione nell’articolo del giorno 11 marzo us, ma con quello di oggi perscruto un aspetto che mi pare non sia stato colto da nessuno.

L’articolo 105 della Costituzione nella sua nuova stesura, conseguente alla riforma oggetto di referendum, attribuisce, nell’ultimo comma, alla “legge ordinaria” un compito molto ampio. Eccone il testo: “La legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell'Alta Corte e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio”.

È una disposizione che, almeno nelle intenzioni, mira a rafforzare la trasparenza e l’effettività della responsabilità disciplinare, sottraendola a opacità e autoreferenzialità.

Ma proprio per la sua formulazione scaturisce una doverosa riflessione: se il legislatore (ovvero il potere legislativo che rappresenta il potere politico suffragato dalla volontà del popolo espressa con il voto) è già detentore di questo potere così incisivoera davvero necessario intervenire in modo strutturale separando le carriere tra magistrati requirenti e magistrati giudicanti?… oppure non si sarebbe potuto ottenere un risultato analogo -o persino migliore-  se si fosse agito sulle dinamiche internein particolare sul fenomeno delle correnticon l’adozione di una legge ordinaria?

Le correnti della magistratura, nate storicamente come espressione del pluralismo culturale e giuridico, si sono progressivamente trasformate  -secondo una critica ormai diffusa-  in centri di potere capaci di incidere su nomine, progressioni di carriera e procedimenti disciplinari. Il rischio percepito è che dette logiche associative possano attenuare o condizionare la responsabilità dei magistrati, generando quella che molti cittadini avvertono come una “immunità di fatto”.

C’è da prendere atto che le correnti della magistratura non sono previste né semplicemente menzionate nella Costituzione Italiana come elemento caratteristico strutturale del Potere Giudiziario.

La Costituzione (artt. 104-108) garantisce l'autonomia e l'indipendenza della magistratura come Ordine Istituzionale dello Stato, senza fare riferimento ad associazioni, fazioni interne o correnti, che si sono sviluppate storicamente nel dopoguerra col nuovo assetto repubblicano per far vivere la Costituzione, definita la più bella del mondo.

Così sono andate consolidandosi tra gli anni '50 e '60, come raggruppamenti basati sulle diverse sensibilità ideologiche e politiche, riguardo all'interpretazione della Costituzione e al ruolo della giurisdizione, per giungere, dagli anni '60 -'70 in poi, ad influenzare anche le elezioni dell'Associazione Nazionale Magistrati (ANM) e le nomine del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), nella convinzione che fosse utile portare il dibattito culturale e politico del Paese all’interno dell’ordinamento giudiziario, tanto da essersi realizzato, in tal modo, una sorta di potere parallelo interno, ma sfuggente alla logica costituzionale del Potere Giudiziario che,come organo terzo dello Stato, poiché sottratto a qualsiasi altro controllo, in quanto la vita delle correnti non è disciplinata da alcuna legge, ha assunto il ruolo descritto efficacemente dal Dottor Luca Palamara.

Quindi, le correnti rappresentano un sistema di fatto, ma non di diritto, poiché non sono previste in Costituzione e non mi sembra neppure in alcuna delle migliaia di leggi della Repubblica, tanto che, teoricamente, contrasterebbero con il principio di apoliticità che deve contraddistinguere il pubblico impiego e il pubblico impiegato anche di alto rango, in cui non possono non essere ricompresi anche  tutti i magistrati costituenti il Potere Giudiziario, alla stregua di tutti i pubblici dipendenti di ogni ordine e grado dell’Esecutivo.

Il principio di apoliticità (o imparzialità/lealtà) dei pubblici dipendenti è sancito categoricamente dalla Costituzione italiana negli Articoli: 54 che stabilisce il dovere di fedeltà alla Repubblica e l'obbligo di adempiere le funzioni pubbliche con disciplina ed onore; 97 che dispone  che i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione; 98 che stigmatizza al primo comma: "i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione". Questo sancisce, ex se, il dovere di lealtà e apoliticità suffragato, peraltro, al terzo comma, dalla seguente disposizione: “Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all’estero”.

A livello normativo, invece, il Testo Unico sul Pubblico Impiego (D.Lgs. n.165/2001) con i codici di comportamento, specifica quanto il pubblico dipendente debba agire in posizione di indipendenza ed imparzialità, evitando comportamenti che possano nuocere all'immagine dell'Istituzione. 

In forza di questi  principi, una riforma -a Costituzione invariataattuata solo con legge ordinariaemirata a limitare o a disciplinare rigorosamente il ruolo delle correnti  -ad esempio vietando forme organizzate di appartenenza similari o parallele a quelle dei partiti politici, per impedirne la rilevanza nelle nomine o introducendo criteri totalmente automatizzati e trasparenti-  avrebbe potuto incidere direttamente sulla radice del problema, senza dover modificare l’assetto costituzionale delle funzioni come l’attuale Governo ha ritenuto di effettuare. 

Tuttavia, i sostenitori della riforma replicano affermando che  la separazione delle carriere non ha solo una funzione “organizzativa”, ma risponde a un principio di fondo: distinguere nettamente chi accusa da chi giudica

In questa prospettiva, il pubblico ministero viene avvicinato a una parte processuale, mentre il giudice deve apparire -ed essere- totalmente terzo. 

La commistione attuale, con la possibilità di passaggio tra funzioni e l’appartenenza allo stesso ordine, viene vista come un’anomalia rispetto ad altri ordinamenti occidentali.

Il punto critico, però, resta aperto: la separazione delle carriere elimina davvero il problema delle correnti o rischia semplicemente di duplicarlo? 

In altri termini, si potrebbero avere due sistemi paralleli, ciascuno con proprie dinamiche associative e centri di influenza, senza risolvere il nodo della responsabilità, anche se demandata ad una Alta Corte Disciplinare.

Inoltre, demandare alla legge ordinaria -come sancito nella formulazione del novellato articolo 105 della Costituzione-  la disciplina degli illeciti e dell’Alta Corte comporta un ulteriore elemento di riflessione: non viene meno il ruolo del Parlamento in un ambito che tocca direttamente l’equilibrio tra poteri dello Stato. Questo può essere visto sia come un recupero di sovranità democratica, sia come un possibile rischio di interferenze politiche, a seconda delle garanzie che saranno concretamente introdotte.

In definitiva, la riforma appare come un intervento ambizioso ma non risolutivo di per sé. Essa affronta il tema della distinzione delle funzioni e tenta di rafforzare la responsabilità disciplinare, ma non incide direttamente -almeno non in modo esplicito- sul fenomeno delle correnti, che molti considerano il vero snodo critico del sistema.

La scelta che gli elettori saranno chiamati a compiere non è quindi soltanto tecnica, ma profondamente politica: privilegiare una riorganizzazione strutturale dell’ordine giudiziario oppure ritenere che il problema risieda altrove, e cioè nelle regole interne e nelle prassi che governano il funzionamento concreto della magistratura.


La costituzione sarebbe stata sicuramente salvaguardata ed esaltata -anche con l’attuale riformasolo se si fosse affrontato il nodo della apoliticità del potere Giudiziarioalla stregua di quello dell’Esecutivocon una semplice legge ordinaria di divieto delle correnti o della loro espressione disciplinandola in modo puntuale e tassativo, con la previsione delle conseguenti sanzioni in caso di violazione, demandandole  all’Alta Corte Disciplinare appena creata.

Dunque, mi domando, se vincerà il NO, assisteremo ad una vera vittoria o ad una vittoria di Pirro?

Il passo conseguente non potrebbe essere quello dell’adozione di una legge ordinaria che sopprima le correnti con relative sanzioni?

Di Gianfranco Petricca, Generale di C. d’A. dei Carabinieri  Par. (R.O.), Senatore della Repubblica nella XII Legislatura