Ddl stupri, Bongiorno migliora testo, da "consenso" a "dissenso", pene ridotte su violenza sessuale: reclusione da 6-12 anni a 4-10 anni
Un testo anche più vicino ai desideri della Lega, che proprio sul tema del "consenso" aveva fatto sentire la propria voce
La senatrice Giulia Bongiorno migliora il testo del Ddl stupri: via la parola "consenso" sostituita da "dissenso", e pene ridotte. Per quanto riguarda il reato di violenza sessuale, la reclusione passa da un range di 6-12 anni a 4-10 anni. Un testo sicuramente più vicino ai desideri della Lega, che proprio sul tema del "consenso" aveva fatto sentire la propria voce. Bongiorno risponde all'opposizione che la tacciava di "tradimento": "Io rispetto il testo passato alla Camera, che tra l’altro condividevo, e di fatto il filo conduttore dei due testi è stato stesso. Mi sembra che si faccia molta confusione, in realtà la volontà della donna è centrale in tutti e due i testi, quindi non c’è nessun tradimento".
"Nel testo approvato alla Camera c’erano però delle espressioni, se vogliamo un po’ vaghe, che avevano indotto qualcuno a pensare addirittura che ci fosse una sorta di inversione dell’onere della prova. Qui cerchiamo di evitare quell’equivoco. Il primo testo parlava, genericamente, di 'consenso libero attuale'. Qui si parla di ‘contro la volontà’. Non mi pare che ci sia chissà quale differenza, ma il testo supera quella vaghezza ed è più preciso".
Ddl stupri, Bongiorno cambia testo, da "consenso" a "dissenso", pene ridotte su violenza sessuale: reclusione da 6-12 anni a 4-10 anni
Cambia il ddl stupri. Retromarcia del governo sul disegno di legge di cui l'avvocato Giulia Bongiorno è relatrice: non si parla più di "consenso libero e attuale", ma piuttosto di "espressione del dissenso". Un altro elemento fondamentale del nuovo testo è rappresentato dalla riformulazione delle pene. Per la violenza sessuale senza altre specificazioni, la reclusione si riduce da 4 a 10 anni, rispetto ai 6-12 anni del testo votato all'unanimità in prima lettura a Montecitorio. Tuttavia, quest'ultimo range resta se "il fatto è commesso mediante violenza o minaccia, abuso di autorità ovvero approfittando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa".
Nel testo riformulato si parla di "volontà contraria all’atto sessuale". Nel secondo paragrafo si dice che quella "deve essere valutata tenendo conto della situazione e del contesto in cui il fatto è commesso". Si specifica, inoltre, che "l'atto sessuale è contrario alla volontà della persona anche quando è commesso a sorpresa ovvero approfittando della impossibilità della persona stessa, nelle circostanze del caso concreto, di esprimere il proprio dissenso".