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Governo Draghi, decreto anti-Covid: testo completo con le nuove misure. Lockdown a Pasqua e...

Ecco l'ultimissima bozza completa del decreto anti-Covid di Mario Draghi. Ultimissima bozza

12 Marzo 2021

Governo Draghi, decreto anti-Covid: testo completo con le nuove misure. Pasqua in zona rossa e...

Ecco l'ultima bozza del nuovo decreto che il governo Draghi varerà oggi per contenere la diffusione del Covid-19. Il provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Una delle prime misure di contenimento sarà la zona rossa nei tre giorni delle festività pasquali: sabato, Pasqua e Pasquetta.

Governo Draghi, decreto anti-Covid, testo completo

ART.1
(Ulteriori misure per contenere e contrastare l ’emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, nelle Regioni i cui territori si collocano in zona gialla ai sensi dell’articolo 1, comma 16-septies, lettera d), del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, si applicano le misure stabilite dai provvedimenti di cui all’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, per la zona arancione di cui all’articolo 1, comma 16-septies, lettera b), del decreto-legge n. 33 del 2020.

2. Dal 15 marzo al 6 aprile 2021, le misure stabilite dai provvedimenti di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 per la zona rossa di cui all’articolo 1, comma 16-septies, lettera c), del decreto-legge n. 33 del 2020, si applicano anche nelle Regioni individuate con ordinanza del Ministro della salute ai sensi dell’articolo 1, comma 16-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, nelle quali l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell’ultimo monitoraggio disponibile.

3. Dal 15 marzo al 6 aprile 2021, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l’applicazione delle misure stabilite per la zona rossa dai provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive tra quelle previste dall’articolo 1, comma 2, del decreto legge n. 19 del 2020:
a) nelle Province in cui l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;
b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave.

4. Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, nelle Regioni nelle quali si applicano le misure stabilite per la zona arancione, è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non è consentito nei territori nei quali s i applicano le
misure stabilite per la zona rossa.

5. Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull'intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni i cui territori si collocano in zona bianca, si applicano le misure stabilite dai provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 per la zona rossa. Nei medesimi giorni è consentito, in ambito regionale, lo spostamento di cui al comma 4.

6. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell’ambito del monitoraggio previsto dall’articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 33 del 2020, comunicano giornalmente al Ministero della salute il numero dei tamponi eseguiti sulla popolazione. La cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 ne verifica l’adeguatezza e la congruità dal punto di vista quantitativo in relazione al livello di circolazione del virus in sede locale.

7. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19, del 2020.

ART. 2 (Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

TESTO COMPLETO

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