Codice della strada, Consulta chiarisce: “Guidare dopo aver assunto droga punibile solo se crea pericolo concreto per la circolazione”

La guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti è punibile solamente se si crea pericolo concreto per la sicurezza della circolazione. Lo ha stabilito la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della nuova formulazione dell'articolo 187 del Codice della strada, modificata nel 2024

La Consulta si è espressa in merito al Codice della strada e alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, chiarendo che la punibilità non può scattare in modo automatico. La Corte costituzionale ha messo un argine alle interpretazioni più rigide della nuova formulazione dell’articolo 187, modificata nel 2024, ribadendo che la sanzione penale è legittima solo in presenza di un pericolo concreto per la sicurezza della circolazione.

Codice della strada, Consulta chiarisce: “Guidare dopo aver assunto droga punibile solo se crea pericolo concreto per la circolazione”

La guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti è punibile solamente se si crea pericolo concreto per la sicurezza della circolazione. Lo ha stabilito la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della nuova formulazione dell'articolo 187 del Codice della strada, modificata nel 2024. La norma, che non richiede più lo "stato di alterazione psicofisica", resta valida solo se interpretata in maniera conforme ai principi di proporzionalità e offensività.

Secondo i 3 giudici di merito che hanno sollevato la questione alla Consulta, la nuova formulazione dell'articolo 187 avrebbe consentito di punire chiunque si mettesse alla guida dopo aver assunto droghe in un momento precedente e molto lontano nel tempo. Una visione che, a loro avviso, avrebbe prodotto risultati irragionevoli e sproporzionati, con il rischio di punire condotte prive di qualsiasi incidenza sulla sicurezza stradale e creando una netta disparità rispetto alla guida in stato di ebrezza.

In risposta ai giudici, la Corte costituzionale ha chiarito che la norma deve essere interpretata in conformità "ai principi costituzionali di proporzionalità e offensività". In altre parole, non è più necessario dimostrare un'effettiva alterazione psicofisica quando si è alla guida, ma occorre accertare la presenza nei liquidi corporei di sostanze che, per quantità e tipologia, siano scientificamente idonei a provocare un’alterazione delle capacità di guida. Solo in questo caso, dunque, si configura un pericolo per la circolazione e, dunque, la punibilità.

La pronuncia della Consulta segna così un punto di equilibrio tra l’esigenza di tutela della sicurezza stradale e la garanzia dei diritti fondamentali, evitando che la repressione penale si trasformi in una sanzione automatica sganciata da un’effettiva offensività della condotta.