Accesso agli atti in gare pubbliche: bilanciamento tra diritto di difesa e segreto commerciale alla luce del nuovo Codice Contratti Pubblici

Il TAR Calabria, con sentenza n. 1487 del 22 settembre 2025, chiarisce il bilanciamento tra diritto di accesso agli atti di gara e tutela del segreto commerciale nell’ambito del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. n. 36/2023)

Il TAR Calabria, con sentenza n. 1487 del 22 settembre 2025, chiarisce il bilanciamento tra diritto di accesso agli atti di gara e tutela del segreto commerciale nell’ambito del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. n. 36/2023). La decisione conferma l’applicazione del rito super-accelerato per le impugnazioni relative all’accesso e sottolinea l’obbligo di un’istruttoria approfondita, nel contraddittorio, volta a individuare con proporzionalità le informazioni riservabili. L’interpretazione è allineata ai principi della Corte di Giustizia europea, che impone un bilanciamento sostanziale tra la trasparenza difensiva e la tutela del know-how aziendale.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Prima, con la sentenza n. 1487 del 22 settembre 2025, si è pronunciato su un ricorso volto ad ottenere l’accesso integrale all’offerta tecnica di un aggiudicatario in una procedura di gara per servizi di gestione sanzioni al Codice della Strada. L’amministrazione aveva concesso solo un accesso parziale, motivato da un’opposizione non adeguatamente giustificata dell’aggiudicatario, che aveva invocato la protezione di segreti tecnici e commerciali.

Il Collegio preliminarmente ha affrontato questioni di rito, ribadendo che il termine per impugnare il diniego di accesso decorre dalla data del provvedimento espresso o implicito che nega integralmente o parzialmente la documentazione richiesta, in linea con la giurisprudenza consolidata, e non dalle comunicazioni interlocutorie precedenti.

Sotto il profilo processuale, il TAR ha applicato il rito speciale previsto dall’art. 36, co. 4-7, del D.lgs. 36/2023, finalizzato a garantire un rapido esame delle controversie relative all’accesso agli atti di gara. In particolare, ha riconosciuto che la scelta normativa di istituire un rito super-accelerato si estende anche ai casi di diniego implicito derivante da accesso solo parziale, coerentemente con l’interpretazione già fornita dal Consiglio di Stato.

Nel merito, il Tribunale ha approfondito il bilanciamento tra il diritto di accesso agli atti – strumento di tutela difensiva e di trasparenza amministrativa – e la protezione del segreto commerciale, quest’ultima prevista dall’art. 35 del Codice dei Contratti Pubblici. Il diritto di accesso, pur riconosciuto, non è infatti assoluto e deve essere contemperato con il diritto dell’aggiudicatario a tutelare informazioni che rivestano carattere di segretezza tecnica e commerciale.

La decisione richiama espressamente l’orientamento della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (ordinanza C-686/24), secondo cui l’accesso a documenti contenenti segreti tecnici non può essere negato in modo automatico a favore della riservatezza né viceversa, bensì occorre operare un bilanciamento effettivo e caso per caso.

Pertanto, il TAR ha stabilito che l’accesso integrale non può essere concesso automaticamente né negato indiscriminatamente. Piuttosto, deve essere eseguita un’istruttoria adeguata, nel contraddittorio tra le parti interessate, volta a valutare l’effettiva rilevanza e sussistenza del segreto commerciale, con riferimento a criteri quali il valore economico delle informazioni, il grado di segretezza e le misure adottate per proteggerle.

L’onere probatorio grava sulla parte controinteressata che deve fornire elementi concreti a supporto della richiesta di riservatezza, mentre l’amministrazione è chiamata a motivare compiutamente la decisione di limitazione dell’accesso, specificando i parametri adottati nel bilanciamento dei diritti coinvolti.

Infine, il Tribunale ha evidenziato la rilevanza del contesto di mercato ristretto in cui si inserisce la gara, caratterizzato da pochi operatori economici attivi, che aumenta il rischio di utilizzo strumentale delle istanze di accesso per finalità anticoncorrenziali. Tuttavia, ha ribadito che la responsabilità di condurre un’istruttoria rigorosa e motivata spetta all’amministrazione procedente, secondo criteri di proporzionalità e rispetto dei diritti.

La sentenza rappresenta un’applicazione puntuale delle disposizioni del nuovo Codice dei Contratti Pubblici in materia di accesso agli atti, in un’ottica di conformità al diritto europeo e di contemperamento tra trasparenza e tutela delle informazioni sensibili.

Di Riccardo Renzi