Vaccini Covid, Tribunale di Piacenza vieta a una madre di vaccinare la figlia di 7 anni senza il consenso del padre: "Secondo le linee OMS il vaccino non è necessario fino 17 anni"
Il tribunale di Piacenza dà ragione al papà contrario alla vaccinazione della figlia di 7 anni. La madre voleva vaccinarla senza il consenso dell'altro genitore
Il tribunale di Piacenza con ordinanza dello scorso 17 maggio, ha rigettato il ricorso di una madre che voleva a tutti costi sottoporre la figlioletta di 7 anni a vaccinazione anti Covid, nonostante il parere negativo del padre della piccola, asserendo che "secondo le linee OMS il vaccino non è necessario fino 17 anni".
La donna ha presentato il ricorso nel mese di giugno 2022, chiedendo di essere autorizzata a procedere alla vaccinazione anche in assenza del consenso dell’altro genitore dal quale è separata ma con cui condivide l’affido della bambina.
La bambina aveva già contratto il Covid, superandolo senza complicazioni e curandolo con tachipirina e antinfiammatori e la mamma, a scadenza certificata della guarigione, voleva procedere con la somministrazione della prima dose, allegando all’istanza presentata in tribunale, il parere favorevole del medico curante e della pediatra della bambina.
Secondo la donna, i pareri dei pediatri erano favorevoli alla somministrazione del vaccino, indipendentemente dalla guarigione della bambina dal coronavirus. La stessa, per rafforzare la sua tesi, ha dichiarato che la figlia è sana e che, sottoposta a tutte le vaccinazioni obbligatorie nonché quelle facoltative, non aveva mai avuto da queste effetti avversi. Inoltre ha dichiarato che la bambina non era contraria a sottoporsi al vaccino.
L'ordinanza:
Il padre contrario al vaccino anti Covid, chiede il rigetto del ricorso
Il padre, non in accordo con la posizione dell’ex moglie, ha richiesto, assistito dagli avvocati Francesca Ceccatelli e Rosarita Mannina, e ottenuto il rigetto del ricorso depositando una memoria con una serie di deduzioni che sconsigliavano la somministrazione del vaccino anti Covid alla bimba, ritendo che sottoporre la bambina all’inoculazione del siero anti Covid avrebbe potuto essere dannoso, considerato che la piccola è sana e non soffre di alcuna patologia.
L'ordinanza che dà ragione al padre, richiama le attuali linee guida dell’OMS aggiornate nel marzo di quest’anno, in cui sono state riviste le tabelle di marcia per la somministrazione dei vaccini anti Covid.
Le direttive OMS: vaccino non necessario nei bambini sani dai 6 mesi ai 17 anni
Nello specifico il gruppo consultivo strategico di esperti sull’immunizzazione (SAGE) dell’OMS, ha ritenuto che bambini e adolescenti sani di età compresa tra i 6 mesi e i 17 anni, rientrano in una fascia prioritaria bassa che non necessita più della vaccinazione per l’infezione da Covid-19.
Tenuto conto del disaccordo tra i genitori e delle recenti linee guida che – si legge nella sentenza – “rappresentano autorevole indicazione della comunità scientifica”, il tribunale ha ritenuto che non vi sono i presupposti per autorizzare la madre a somministrare il vaccino alla piccola di 7 anni senza il consenso del padre, anche perché la bambina non versa in condizioni di fragilità tali da richiedere il vaccino.
Tra l'altro, la documentazione depositata dagli avvocati Ceccatelli e Mannina e le relazioni mediche allegate dal consulente tecnico di parte dottor Alberto Donzelli, hanno evidenziato la non necessità e la pericolosità di tale trattamento sanitario e, quindi, il non dover autorizzare la madre in virtù del principio di precauzione.
Le motivazioni della sentenza, testo integrale
Ciò posto, ritiene il Collegio che il ricorso proposto da OMISSIS — diretto ad essere
autorizzata alla somministrazione alla figlia di sette anni, del vaccino anti Covid 19, anche in assenza del consenso paterno - non possa trovare accoglimento per i motivi di seguito indicati.
Al riguardo, rileva anzitutto evidenziare come la ricorrente abbia dato atto che la figlia minore (attualmente di anni sette) risulta aver già contratto l’infezione da Covid
precisando altresì — nel corso delle dichiarazioni rese all’udienza del 26.10.2022 - che
la bambina aveva superato l’infezione senza complicazioni (curata solo con infiammatori e tachpirina) e che la stessa era di sana costituzione, senza particolari problemi di natura respiratoria o asmatica.
Non possono invero ritenersi riscontrati gli assunti contenuti nelle note conclusive di parte ricorrente laddove si evidenzia — contrariamente a quanto affermato dalla stessa ricorrente in udienza - un problema respiratorio della minore ovvero una predisposizione di quest’ultima a sviluppare “sintomi respiratori importanti a seguito di infezioni virali” allegando, a tal fine, alcuni certificati medici della pediatra.
Al riguardo, rileva evidenziare come nei certificati del medico curante della minore
prodotti in giudizio si riferisce solo di alcuni “episodi di broncospasmo” sofferti dalla bambina, dai quali non può tuttavia farsi conseguire, in assenza di altra documentazione medica, una condizione di “debolezza respiratoria”, ciò che, a dire della stessa ricorrente, consiglierebbe una maggiore protezione della salute della minore attraverso la vaccinazione anti Covid -19.
Nello stesso senso peraltro è significativo che anche il padre della minore abbia dato atto di essersi confrontato con la pediatra della figlia, che gli rappresentava come la bambina non avesse alcuna problematica di salute particolare.
A fronte di ciò, non appare dunque provato uno stato di fragilità tale da poter ritenere — allo stato - consigliata, anche secondo l’orientamento delle attuali linee guida dell’OMS (da ultimo aggiornate nel marzo 2023), la vaccinazione anti Covid -19 nell’interesse della minore.
A tale riguardo rileva infatti il richiamo al contenuto di siffatte linee guida, come anche divulgate sulle pubblicazioni dedicate, laddove si rappresenta che “dopo la riunione del 20-23 marzo 2023 il gruppo consultivo strategico di esperti sull'immunizzazione (SAGE) dell'OMS ha rivisto la tabella di marcia per dare priorità all'uso dei vaccini COVID-19 ... I Paesi dovrebbero considerare il loro contesto specifico nel decidere se continuare a vaccinare gruppi a basso rischio, come bambini e adolescenti sani, senza compromettere i vaccini di routine che sono così cruciali per la salute e il benessere di questa fascia di età. La tabella di marcia rivista delinea tre gruppi di utilizzo prioritario per la vaccinazione COVID-19: alta, media e bassa. Questi gruppi prioritari si basano principalmente sul rischio di malattia grave e morte e considerano le prestazioni del vaccino, l'efficacia dei costi, i fattori programmatici e l'accettazione da parte della comunità ... Il gruppo a bassa priorità comprende
bambini e adolescenti sani di età compresa tra 6 mesi e 17 anni. Le dosi primarie e di richiamo sono sicure ed efficaci nei bambini e negli adolescenti. Tuttavia, considerando il basso onere della malattia, SAGE esorta i Paesi che considerano la vaccinazione di questa fascia di età a basare le loro decisioni su fattori contestuali, come l'onere della malattia, l'efficacia dei costi e altre priorità sanitarie o
programmatiche e costi opportunità. L'impatto sulla salute pubblica della vaccinazione di bambini e adolescenti sani è relativamente molto inferiore ai benefici stabiliti dei vaccini essenziali tradizionali per i bambini — come i vaccini coniugati contro il rotavirus, il morbillo e lo pneumococco — e dei vaccini COVID-19 per i gruppi ad alta e media priorità...”, ciò che si traduce nel senso che secondo l’Organizzazione Mondiale della sanità, bambini e giovani sani non necessitano più della vaccinazione per l’infezione anti Covid — 19 (World Health Organization-SAGE aggiorna le linee guida per la vaccinazione Covid-19).
Alla luce di quanto sin qui descritto, deve allora ritenersi che - considerata la posizione di perdurante contrasto tra i genitori, che non si sono dimostrati capaci di trovare un punto d’incontro su un tema tanto delicato d’interesse della loro unica figlia di sette anni - in applicazione delle più aggiornate linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, che rappresentano, come noto, autorevole indicazione della comunità scientifica, non possano - allo stato — configurarsi i presupposti per autorizzare la madre della minore alla somministrazione del vaccino alla figlia in assenza del consenso del padre, non risultando documentato che la stessa versi in condizione di fragilità tali da consigliare, per la sua fascia di età, la vaccinazione anti Covid - 19, essendo per contro emerso che si tratta di una bambina sana, senza alcuna particolare patologia, che addirittura risulta aver già contratto l’infezione da Covid — 19 senza la necessità di alcun trattamento medico diverso da quello ordinario, come tale, da inserirsi, in assenza di valida prova in senso contrario, nel gruppo “a basso rischio”, come delineato dall’OMS.
Il ricorso proposto deve essere pertanto rigettato.