Obbligo vaccinale, sentenza del Tribunale di Brescia: reintegrata al lavoro in ospedale impiegata non vaccinata contro il covid-19
All’operatrice sanitaria era stato proibito di esercitare la professione, anche in modalità a distanza, perché aveva scelto di non vaccinarsi contro il Covid-19. Il Tribunale di Brescia, con una sentenza, ha però definito tale sospensione "illegittima e incostituzionale"
Il Tribunale Ordinario di Brescia il 16 novembre 2022, per mando del Giudice del Lavoro dott. Mariarosa Pipponzi, con una sentenza, ha disposto il reintegro al lavoro di un’impiegata non vaccinata contro il Covid-19. L’impiegata è stata riammessa all'istante, con il recupero del relativo trattamento economico, grazie all’entrata in vigore del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162.
Obbligo vaccinale, Tribunale di Brescia reintegra al lavoro impiegata non vaccinata
La donna era dipendente a tempo indeterminato della ASST Ospedali civili di Brescia, con qualifica di impiegata assistente amministrativa addetta al servizio risorse umane, ufficio rilevazione presenze. La ricorrente ha dichiarato di aver lavorato in smart working dal 20 settembre 2021 sino al 31 dicembre 2021 e successivamente di non aver adempiuto all’obbligo vaccinale e di essere stata, di conseguenza, sospesa dal 31 dicembre 2021. La sospensione era stata applicata in merito al disposto dell’art. 4 ter del D.L. 1 aprile 2021 conv. dalla legge 28 maggio 2021 n., come modificato dall’art. 2 del decreto-legge del 26/11/2021 n. 172 conv., con modificazioni dalla L. 21 gennaio 2022.
La ricorrente ha obiettato l’illegittimità dell’obbligo vaccinale sotto vari profili, richiamando il contenuto di precedenti ordinanze di rinvio alla Corte Costituzionale. Ha sostenuto, in particolare, che la normativa in base alla quale era stato previsto l’obbligo vaccinale, fosse in contrasto con i principi posti dagli artt.1, 3 e 4 della Costituzione, in quanto imponeva un obbligo indiscriminato di vaccinazione per tutto il personale delle strutture, di cui all’art. 8 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 per qualsivoglia attività e non consentiva neppure, al personale inadempiente all’obbligo di vaccinazione, di svolgere le proprie mansioni mediante il ricorso al lavoro a distanza.
La donna ha evidenziato al riguardo che la sua sospensione dal servizio era irragionevole, in quanto le era stato concesso il lavoro in smart working dal 20 settembre 2021, circostanza che impediva qualsiasi tipo di contagio e che dimostrava come la misura adottata dal legislatore fosse sproporzionata rispetto all’obiettivo da conseguire. Sottolineando inoltre che, invece, il personale delle società esterne che presta servizio presso l’ospedale, in contatto sia con il pubblico sia con gli alimenti da somministrare ai pazienti, non era soggetto all’obbligo di vaccinale.
Obbligo vaccinale, la sentenza del Tribunale di Brescia
A proprio sostegno cita il Regolamento UE 953/2021 che al n. 36 recita “È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, o perché hanno scelto di non essere vaccinate", nonché il Regolamento UE 536/2014 sulle sperimentazioni cliniche, entrambi direttamente applicabili.
La sua sospensione dal servizio è cessata con decorrenza dal 2 novembre 2022 con l’entrata in vigore del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162. La ricorrente agisce per ottenere, oltre alla riammissione in servizio, anche il pagamento della retribuzione perduta, sia il versamento della contribuzione previdenziale dalla data della sospensione sino alla riammissione in servizio.
Con modificazioni dalla L. 21 gennaio 2022, n. 3 il Giudice non consente di riconoscere alla lavoratrice gli importi rivendicati quale conseguenza dell'illegittimità dell’obbligo vaccinale e della conseguente sospensione dall’attività lavorativa, ed essendo norma speciale non pare percorribile la strada dell’interpretazione costituzionalmente orientata sulla base degli articoli 3 e 4 della Costituzione. L’impiegata è stata però riammessa all'istante, con il recupero del relativo trattamento economico, grazie all’entrata in vigore del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162.
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