Vaccino Covid, "sperimentale e altera il DNA": psicologa non vaccinata reintegrata al lavoro - La sentenza del Tribunale di Firenze
La sentenza depositata il 6 luglio scorso dalla Dottoressa Susanna Zanda rimarrà nella storia e aprirà gli occhi a molti
Con una decisione depositata il 6 luglio scorso, la Dottoressa Susanna Zanda, della Seconda Sezione Civile del Tribunale di Firenze, ha sospeso in via d’urgenza il Provvedimento dell’Ordine degli Psicologi della Regione Toscana che vietava a un’iscritta di esercitare la professione “fino alla sua sottoposizione al trattamento sanitario iniettivo contro Sars Cov 2”, autorizzando la psicologa all’ “esercizio della professione senza sottoposizione al trattamento iniettivo lavorando in qualunque modalità (in presenza o da remoto) alla stregua dei colleghi vaccinati”.
Tale pronunzia non è di certo la prima, tanto che la Dottoressa Zanda cita alcuni precedenti: T. Padova 28/04/2022, T. Sassari 9/06/2022, T. Velletri 14/12/2021, TAR Lombardia 26/04/2022 in Rg. 562/2022, T. Roma 14/06/2022, TAR Lombardia 16/06/2022 oltre a varie pronunzie del TAR Piemonte e del TAR di Roma.
La novità non sta dunque nel provvedimento di accoglimento del ricorso ex Art. 700 Cod.proc.civ., ma nella motivazione, che vale la pena di riportare nei suoi passaggi più salienti:
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La legge n. 71/2021, che obbliga al vaccino il personale sanitario, si “propone lo scopo di impedire la malattia e assicurare condizioni di sicurezza in ambito sanitario”.
Tuttavia, tale scopo, alla luce dell’esperienza maturata in questi mesi, è “irraggiungibile”, come evidente dai report dell’ente di farmacovigilanza italiano AIFA. Infatti, i dati ufficiali italiani ed europei (pubblicati da Eudravigilanc ed Euromomo), riportano “un fenomeno opposto a quello che si voleva raggiungere con la vaccinazione ovvero un dilagare del contagio con la formazione di molteplici varianti virali e il prevalere numerico di infezioni e decessi proprio tra soggetti vaccinati con tre dosi”.
In sintesi, l’obbligo vaccinale comporta la compressione del diritto individuale dell’obbligato, al quale viene negata la possibilità di esprimere un consenso informato e volontario. “Un consenso libero e informato non è possibile allorquando i componenti dei sieri e i meccanismi sul loro funzionamento sono coperti non solo da segreto industriale ma anche, incomprensibilmente, da segreto militare”.
Tale compressione troverebbe un’ipotetica giustificazione unicamente nell’ipotesi del raggiungimento dello “scopo di impedire la malattia e assicurare condizioni di sicurezza in ambito sanitario”.
Ma è cosa nota, sotto gli occhi di tutti noi, che la vaccinazione non impedisce di contagiare e contagiarsi e pertanto la ratio legis della tutela della salute collettiva viene meno in concreto, rendendo priva di causa la violazione del diritto soggettivo.
Attenzione! Chi ancora ponga la questione in termini semplicistici: “Il diritto alla salute collettiva giustifica la violazione del diritto soggettivo” dovrà d’ora in avanti dimostrare – prove scientifiche alla mano – che la vaccinazione impedisce di contagiarsi e di contagiare, prova impossibile perché smentita da tutte le ricerche scientifiche in materia. Persino Albert Bourla, CEO di Pfizer e Bill Gates hanno dichiarato che l’efficacia della vaccinazione nel prevenire di contagiarsi e contagiare è ben diversa da quella garantita. Inoltre, tale relativa efficacia (limitata cioè all’impedire di contrarre la malattia in forma grave), sempre secondo tutte le ricerche scientifiche in materia, è limitata a cinque mesi dall’inoculazione.
Ma la Dottoressa Zanda dimostra di essere fedele alla giurisprudenza della Corte Costituzionale 307 del 14/22 giugno 1990, laddove la Consulta ha stabilito che: “un trattamento sanitario può essere imposto solo nella previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario, e pertanto tollerabili.”
Infatti, viene evidenziato che le reazioni avverse ai vaccini anti-Covid hanno già causato migliaia di decessi ed eventi avversi gravi e nulla si sa in merito alla genotossicità (che secondo l’autorevole studio dell’Università svedese di Lund non può essere esclusa) e alle reazioni avverse a lungo termine.
Il magistrato rileva inoltre che “l’ordinamento italiano e i trattati internazionali vietano qualsiasi sperimentazione sugli esseri umani” e che il regolamento europeo che disciplina il green pass vieta la discriminazione delle persone non vaccinate contro il Covid19. “Una persona non può essere costretta, per sostentarsi, a sottoporsi a trattamenti iniettivi sperimentali talmente invasivi da insinuarsi nel suo DNA alterandolo in un modo che potrebbe essere irreversibile, con effetti ad oggi imprevedibili sulla sua vita e salute”.
Ma la vera novità del provvedimento della Dottoressa Susanna Zanda è che evidenzia come sotto un profilo epidemiologico la condizione del soggetto vaccinato non sia dissimile da quello del non vaccinato perché “entrambi possono infettarsi, sviluppare la malattia e trasmettere il contagio”.
E questa cosa, che tutti sappiamo, è il vero grimaldello che noi giuristi dobbiamo usare contri i Giudici della Consulta, contro il Governo e contro quella maggioranza di dormienti che accetta ancora passivamente trattamenti sanitari obbligatori in uno Stato di diritto, nella convinzione che servano a proteggere la salute collettiva, quando è vero l’opposto, cioè che la salute collettiva è al collasso proprio a seguito dell’enorme numero di contagi tra i trivaccinati e dello spaventoso numero di reazioni avverse ai vaccini.
La salute collettiva deve essere tutelata e qui nessuno lo mette in discussione. Ma quando ci sono morti e invalidi a causa di vaccini che non impediscono il contagio, quando ci sono reazioni avverse a medio e lungo termine e persino l’ipotesi di genotossicità, quando nella sua intervista di qualche giorno fa al quotidiano La verità, persino Andrea Crisanti ha dichiarato che muoiono i vaccinati: “La comunicazione ufficiale ha fatto credere che a rischiare fosse chi non si faceva l’iniezione, ma non è così. Nel 98% dei casi le vittime sono anziani e fragili con due o tre dosi. E ormai sono gli unici che vanno protetti”, perché continuare a discriminare tra vaccinati e non vaccinati? Perché impedire alle persone di svolgere il proprio lavoro privandole della loro dignità umana? “La sospensione rischia di compromettere i beni primari dell’individuo quali il diritto al sostentamento e al lavoro inteso come espressione della libertà della persona e della sua dignità”.
Sarebbe ora di aprire gli occhi.
di Alfredo Tocchi