Vaccino ai bambini, le preoccupazioni sulla modifica dell'articolo 403 del Codice civile
Con la riforma del processo civile sono molti i dubbi in merito alla modifica dell'articolo 403 del Codice civile: tra questi i possibili effetti giuridici della mancata somministrazione del vaccino ai bambini
Continuano i dubbi dell'opinione pubblica in merito alla inoculazione del vaccino anti Covid ai bambini tra i 5 e gli 11 anni, con vivaci preoccupazioni soprattutto per quanto riguarda la recente modifica dell'articolo 403 del Codice civile. Una variazione che secondo alcuni potrebbe - tra le altre cose - essere usata da giudici intransigenti come arma nei confronti di quei genitori restii a non far vaccinare i propri figli. È bene ricordare infatti, che l'articolo 403 è quello che permette l’allontanamento di un bambino dalla famiglia di origine. Misura che viene attuata quando vi è l’evidenza o il fondato sospetto di maltrattamenti gravi, abusi o violenze che si possono tradurre in un gravissimo pericolo per l’incolumità del minore.
Vaccino ai bambini, la modifica dell'articolo 403 del Codice civile
La modifica dell'articolo 403 è inserita all'interno della più generale riforma del processo civile; cioè della legge n. 206 del 26 novembre 2021 entrata ufficialmente in vigore il 24 dicembre 2021. Nel dettaglio, la riforma va a modificare l'articolo 403 in diversi punti, alterando in maniera sostanziale il primo comma con parole che hanno sollevato non pochi dubbi, soprattutto in ambito di campagna vaccinale. In questo passaggio infatti, prima della riforma era stabilito che l'intervento della pubblica autorità a favore dei minori fosse previsto "quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui".
Con la modifica dell'articolo viene invece ora previsto l'intervento della pubblica autorità "quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica e vi è dunque emergenza di provvedere". Parole troppo vaghe e troppo facilmente interpretabili secondo gli osservatori, che potrebbero finire per ritorcersi con effetti draconiani contro quei genitori che, per motivi personali, non vogliono vaccinare i propri figli. Opportunità, ricordiamo, ancora prevista dalla legge.
Le ulteriori critiche alla modifica dell'articolo 403
Non è però soltanto la modifica del primo comma a sollevare dubbi in merito al nuovo articolo 403. Fortemente criticato dai giuristi è stato anche il tentativo, fatto dal legislatore, di definire dei termini temporali precisi entro i quali il giudice è chiamato a confermare o meno la procedura di allontanamento del minore dalla famiglia. In precedenza infatti non vi era alcun termine per la decisione del magistrato, tanto che da diverso tempo l'Associazione dei magistrati minorili proponeva un limite di 15 giorni. Una tempistica utile secondo gli addetti ai lavori a evitare ritardi di giorni quando non di intere settimane, che venivano purtroppo ad accumularsi anche a causa della perenne carenza di organico.
Nella riforma del processo civile si è deciso però di attuare una decisione inspiegabilmente drastica, fissando a sole 48 ore il tempo massimo concesso al giudice monocratico per convalidare o meno la procedura di allontanamento. Termini secondo gli esperti eccessivamente brevi, che finiranno per rendere molto difficile per il magistrato un'adeguata valutazione del disagio psico-fisico del minore all'interno della sua famiglia. Il timore è che per rispettare il limite di 48 ore il giudice sia costretto ad accettare passivamente le valutazioni iniziali formulate dai servizi sociali, privando così il minore di un ulteriore strumento di tutela.