Il potere senza responsabilità è la negazione della democrazia: commento alla sentenza n. 199/2025 sull’Obbligo Vaccinale Covid
Riflessioni sullo svuotamento dei poteri Esecutivo e Normativo realizzato attraverso l’incontrollato arbitrio esercitato dal potere Giudiziario
Con il “pronunciamento” n. 199/2025 sull’Obbligo Vaccinale Covid la Corte Costituzionale ha semplicemente agito in contrasto con tutte le regole che ne disciplinano il funzionamento:
- Ha basato la scelta su asserite “evidenze scientifiche” in alcun modo illustrate nel provvedimento e ben conosciute come false sin dal primo momento in cui le autorizzazioni di emergenza per terapie geniche sperimentali furono concesse come “vaccini” esclusivamente in virtù di un cambio della definizione dei prodotti in essa rientranti (si tratta di reato di falso ideologico palese), così come parimenti avvenuto per la pubblicamente riconosciuta assenza di alcuna giustificazione scientifica nell’indicazione dei 50enni come categoria da sottoporre al predetto obbligo;
- Ha ignorato totalmente i termini della questione sottoposta alla sua attenzione riguardante il mancato rispetto del requisito di LEGGE della limitazione della diffusione del contagio da SARS-Cov2, parlando piuttosto e in maniera del tutto appropriata di tutela “della salute del vaccinato”, questione tra l’altro oggettivamente estranea al tema della solidarietà (forzata) utilizzato da tutte le Istituzioni durante quel periodo per giustificare l’obbligo;
- Si è espressa in totale contrasto con l’art. 32 della Costituzione e della normativa sul Consenso Informato negando il Diritto Fondamentale costituito dalla tutela della Salute Individuale inteso come scelta personale e consapevole ed espressamente contrapposto al meno rilevante Interesse Collettivo della tutela della Salute Pubblica, violando dichiaratamente i suoi limiti operativi, necessariamente contenuti nella Carta Fondamentale;
- Ha introdotto del tutto opinabili considerazioni economicistiche in tema di eccessivi costi gravanti sule casse pubbliche per il finanziamento del Sistema Sanitario Nazionale, ignorando totalmente gli enormi costi causati dalle evidenti ed altissime spese poste a carico dello Stato sia per l’acquisto, fuori di ogni controllo pubblico, dei medesimi prodotti medicinali di cui si tratta, così come dei risarcimenti e pensioni di invalidità sempre più frequentemente riconosciuti dai tribunali in relazione ai gravissimi effetti avversi prodotti (volutamente e criminalmente sottostimati grazie alla di fatto assente farmacosorveglianza);
- È infine tornata ad utilizzare l’equivoca e a-giuridica espressione Ragionevolezza per giustificare in maniera totalmente arbitraria scelte prive di qualsiasi concreto richiamo a chiari e verificabili principi costituzionali in primis e legislativi in seconda battuta, configurandosi quindi come un organo legibus soluto del tutto alieno rispetto al sistema in cui è inserita ma sul quale pretende poter esercitare un totale potere di veto o di indirizzo.
Il Parlamento, su necessaria ed indispensabile iniziativa del Governo, deve necessariamente agire per fermare l’evidente Commissariamento Illegale che in tal modo si prospetta dei poteri Esecutivo e Normativo e, conseguentemente, dell’attualmente non più esistente Democrazia italiana.
Ciò appare del tutto necessario di fronte allo stravolgimento totale e consapevole dell’altissima funzione giurisdizionale attribuita alla Corte Costituzionale ma, nel caso, del tutto tradita e compromessa dai suoi attuali occupanti con scelte che erano e sono del tutto privi del potere di formulare.
I passi concreti vanno (andrebbero) necessariamente nella necessaria sospensione dell’attività della Corte Costituzionale, con immediata richiesta in sede parlamentare di fornire in maniera argomentata dimostrazione delle evidenze che si asseriscono utilizzate e del perché, trattandosi di consesso di giuristi chiamato a pronunciarsi su questioni strettamente scientifiche, non abbia inteso avvalersi, nell’ambito dei suoi poteri, di personale capace di fornire informazioni adeguate ed
indipendenti sul tema e piuttosto piegarsi a documentazione (ignota) proveniente da meri organismi governativi che erano solo una parte del giudizio. Nonché del perché abbia palesemente ignorato e stravolto la propria anche recentissima giurisprudenza e decisioni molto chiare in materia della CEDU.
Stabilita quindi la decadenza degli attuali componenti e dato corso al perseguimento delle loro responsabilità, occorrerà chiaramente normare, in sede di interpretazione autentica del sistema legislativo italiano per come vigente, il divieto assoluto di utilizzo nel percorso argomentativo a supporto delle decisioni di espressioni come Ragionevolezza, Buon Senso e simili o equivalenti che non fanno altro che portare elementi di pura e incontrollabile soggettività, in assenza di previsione del precedente giudiziario vincolante, oltre che di presenza di giuria con caratteristiche specifiche, che sono estranee al sistema stesso.
Occorrerà quindi ribadire chiaramente che in Italia, NON essendo la Giurisprudenza in alcun modo fonte del diritto, ci si debba richiamare alla Legge vigente in tutte le decisioni giudiziarie con le uniche ed espressamente previste limitate eccezioni rappresentate dalla possibilità di decidere secondo equità.