Danni da vaccino, responsabilità delle case farmaceutiche anche se omettono informazioni dettagliate sugli effetti avversi, la sentenza della Cassazione

La Cassazione fa tremare i colossi del farmaco: responsabilità da vaccino (Covid e non) anche senza difetti, basta la scarsa informazione

I produttori di vaccini e farmaci non sono al sicuro dietro le clausole dei foglietti illustrativi. A dirlo, nero su bianco, è la Corte di Cassazione. Con una sentenza destinata a far discutere, ha stabilito che in caso di danni da somministrazione da vaccino il risarcimento può scattare anche al di fuori delle regole del Codice del consumo. E non solo: il giudice può applicare altri regimi di responsabilità civile, ma senza fare confusione tra norme diverse.

Il caso è quello di un uomo anziano, già affetto da diverse patologie, che ha sviluppato una grave encefalopatia dopo la somministrazione di un comune vaccino antinfluenzale. Una vicenda complessa che ha offerto alla Corte Suprema l’occasione per chiarire un principio fondamentale: chi subisce un danno da farmaco può cercare tutela su più fronti, ma ogni regime giuridico deve essere applicato in modo autonomo secondo le proprie regole.

Tre, in particolare, le strade indicate dai giudici: a) la responsabilità da prodotto difettoso, b) quella per attività pericolose e, infine, c) quella da fatto illecito (la cosiddetta responsabilità aquiliana). Ma attenzione: se anche il farmaco rispetta gli standards tecnici, può comunque essere considerato difettoso se mancano informazioni chiare e dettagliate sui potenziali effetti collaterali. Una dicitura generica “può causare reazioni avverse” non basta. Serve chiarezza, anche su interazioni con altri medicinali o patologie. Un punto centrale, questo, per gli Ermellini: solo se il paziente è davvero informato può scegliere consapevolmente. E se, invece, il rischio non è stato spiegato in modo preciso, il produttore non potrà nascondersi dietro una etichetta tecnica.

Ma non è tutto. Secondo i giudici, anche se il prodotto non è difettoso in senso stretto, la casa farmaceutica può essere chiamata a rispondere per attività pericolosa, vista la natura del vaccino (Covid e non). In questo caso, deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per ridurre i rischi, aggiornandosi costantemente con la scienza più avanzata. E se si dimostra colpa o negligenza, entra in gioco anche la responsabilità aquiliana. La sentenza n. 8224/2025 fissa così un principio che potrebbe aprire le porte a nuove cause contro le aziende farmaceutiche: il danno da vaccino non è legato solo ad un vizio del prodotto, ma può derivare anche da una cattiva informazione, da una mancata cautela o da un comportamento colposo. Una scossa al settore farmaceutico il quale dovrà guardarsi non solo dai difetti di produzione, ma anche da ciò che scrive - o omette - nel bugiardino.

di Fulvio Pironti