Obbligo vaccino Covid, Tribunale di Vicenza assolve odontoiatra sospesa perché senza siero: "Illegittimo che l'Ordine dei medici intervenga sulla questione" - LA SENTENZA
Così il legale della donna: "La condotta posta in essere dall’imputata sarebbe inoffensiva essendo provata l’inefficacia dei vaccini anti-Covid-19 quale strumento idoneo a prevenire il contagio"
Nuova sentenza in materia di obbligo vaccino Covid. Il tribunale di Vicenza ha assolto un’odontoiatra accusata di avere esercitato abusivamente la professione. Il tutto è successo nel periodo del Covid, quando la dottoressa iscritta all'Albo è stata sospesa perché inadempiente all'obbligo vaccinale che vigeva all'epoca. La donna è stata trovata dai militari che stavano effettuando dei controlli mentre era intenta a curare un paziente. Tuttavia, diversi anni dopo, la dottoressa è stata assolta.
Obbligo vaccino Covid, Tribunale di Vicenza assolve odontoiatra sospesa perché senza siero
Nel compilare le motivazioni, il giudice del tribunale di Vicenza non tocca tanto l'aspetto dell'obbligo vaccinale, quando la validità della sospensione. Tra le motivazioni con le quali l’avvocato della dottoressa contestava la validità della denuncia per esercizio abusivo, quella che la dottoressa non sarebbe "mai stata formalmente sospesa dal proprio Albo professionale di appartenenza". E questo perché la decisione dell’Ordine era stata formalizzata dal presidente OMCeO e non da quello del suo Albo, ovvero quello degli odontoiatri.
Il Giudice, nella sentenza osserva come "il potere di sospendere il medico dall'albo di appartenenza è oggi attribuito in via esclusiva alle Commissioni di Albo, che possono adottare il provvedimento all'esito della procedura in contraddittorio specificamente disciplinata dalla legge. In tal senso ha inciso profondamente la l. n. 3 del 2018 (c.d. Legge Lorenzin) contenente la delega al Governo per il riordino delle professioni sanitarie".
La riforma, continua la sentenza, "ha normato in termini differenti il potere disciplinare nel settore delle professioni sanitarie, sottraendo il compito di sospendere gli iscritti al Presidente dell'Ordine per attribuirlo al Presidente di ogni singolo Albo, fra cui quello degli odontoiatri. Infatti, come statuito dal nuovo art. 2 del D.L.C.P.S. 13/9/1946 n. 233: Alle commissioni di albo spettano le seguenti attribuzioni: (...) c) adottare e dare esecuzione ai provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti gli iscritti all'albo e a tutte le altre disposizioni di Ordine disciplinare e sanzionatorio contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore".
Ritornando alla vicenda dell’obbligo vaccinale, il Giudice ricorda come la norma prevedeva che "lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 è punito con la sanzione di cui al comma 6 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza".
In altri termini, ricorda il Giudice, al momento del controllo della Guardia di Finanza la dottoressa "risultava destinataria di un provvedimento dichiarativo mentre nei suoi confronti non era stato adottato alcun provvedimento (costitutivo) sospensivo da parte dell'organo a ciò competente", ovvero dalla Commissione di Albo, in quanto la sospensione era arrivata dal presidente OMCeO.
Legale dell'odontoiatra: "Vaccino Covid inefficace"
Così il legale della donna: "La condotta posta in essere dall’imputata sarebbe inoffensiva essendo provata l’inefficacia dei vaccini anti-Covid-19 quale strumento idoneo a prevenire il contagio".