Trieste, esposto di Carta di Siena contro il cardiochirurgo Enzo Mazzaro: "Il vaccino Covid non è un obbligo per fare un'operazione, violata libertà personale"
"Evidenziamo come tale comportamento, oltre che non essere previsto da nessuna norma legislativa, palesemente viola i seguenti comportamenti previsti dalle normative, dal Giuramento e dal Codice Deontologico"
Al Presidente della Commissione Albo Medici – Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Venezia
Oggetto: segnalazione ai sensi degli artt.38 e 39 DPR n.221/50 relativo al dott. Enzo Mazzaro – Albo Medici n.4811
Egregio Presidente, con la presente segnaliamo, per gli adempimenti di Sua competenza previsti dagli artt.38 e 39 del DPR n.221/1950 il comportamento tenuto dal dott. Enzo Mazzaro iscritto nell’Albo dei Medici Chirurghi di codesto spettabile Ordine al n.4811; certi che svolgerà tali funzioni con diligenza, imparzialità, prudenza e riservatezza.
Nella fattispecie il dott. Enzo Mazzaro, in qualità di Direttore della S.C. di Cardiochirurgia dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, ha disposto il non intervento di un paziente “registrato in lista di attesa elettiva con diagnosi di Cardiopatia valvolare con insufficienza aortica severa” “per il rifiuto a sottoporsi a vaccinazioni”. Comunicando, altresì, la “Sua cancellazione dalla lista”; con la possibilità, per lo stesso paziente, “Qualora Lei lo desiderasse, saremmo lieti di rivalutare la Sua situazione in futuro” (allegato 1)
Evidenziamo come tale comportamento, oltre che non essere previsto da nessuna norma legislativa, palesemente viola i seguenti comportamenti previsti dalle normative, dal Giuramento e dal Codice Deontologico nei seguenti aspetti:
Art.38 DPR n.221/50 “I sanitari che si rendano colpevoli di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o, comunque, di fatti disdicevoli al decoro professionale, sono sottoposti a procedimento disciplinare”.... È fatto noto, ad uno studente del Corso di Laurea che “una cardiopatia valvolare con insufficienza aortica severa” esponga, qualora non corretta chirurgicamente, il paziente al rischio di scompenso cardiaco e morte, lasciandolo, in ogni caso, in una situazione clinica fortemente limitante per le normali attività di vita. Pertanto il comportamento tenuto integra appieno una “mancanza nell’esercizio professionale” fatto che, per l’espressa previsione normativa, comporta l’apertura del procedimento disciplinare.
Giuramento professionale, secondo comma: “giuro di perseguire la difesa della vita, la tutela della salute fisica e psichica, il trattamento del dolore e il sollievo dalla sofferenza nel rispetto della dignità e libertà della persona cui con costante impegno scientifico, culturale e sociale ispirerò ogni mio atto professionale”, terzo comma: “giuro di curare ogni paziente con scrupolo e impegno, senza discriminazione alcuna, promuovendo l’eliminazione di ogni forma di diseguaglianza nella tutela della salute” e ultimo comma: “giuro di prestare, in scienza e coscienza, la mia opera, con diligenza, perizia e prudenza....”. Oltre al “non perseguire la difesa della vita e la tutela della salute fisica” ed al “non prestare, in scienza e coscienza, la mia opera, con diligenza, perizia e prudenza....”, per i motivi esplicitati al punto precedente, ha esposto il paziente ad una sicura “sofferenza psichica” cercando di imporgli (o ti vaccini o non ti effettuiamo un intervento chirurgico salvavita) un comportamento dallo stesso paziente coscientemente e volontariamente rifiutato, con ciò contravvenendo anche all’obbligo del “rispetto della dignità e libertà della persona”. Inoltre tale comportamento, sicuramente discriminatorio tra pazienti vaccinati vs pazienti non vaccinati, non è rispettoso neanche del “costante impegno scientifico” essendo oramai dimostrato sia dal punto di vista normativo (quanto affermato da EMA ed AIFA) che scientifico l’inefficacia verso la prevenzione dell’infezione.
Art.3 Codice Deontologico, primo comma: “Doveri del medico sono la tutela della vita, della salute psico-fisica, il trattamento del dolore e il sollievo della sofferenza, nel rispetto della libertà e della dignità della persona, senza discriminazione alcuna, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera”. Vedasi al punto precedente
Art. 7 Codice Deontologico, primo comma: “In nessun caso il medico abusa del proprio status professionale”. Il dott. Mazzaro, abusando del proprio status di Direttore della S.C. di cardiochirurgia, ha prima rifiutato l’esecuzione di un intervento chirurgico di elezione, poi rimosso il paziente dalla relativa lista di attesa e poi, forte di questa sua decisione arbitraria (contraria a scienza e coscienza) ha cercato di forzare un comportamento (sottoporsi a vaccinazioni non richieste da nessun protocollo) del paziente tramite il “Qualora Lei lo desiderasse, saremmo lieti di rivalutare la Sua situazione in futuro” ed un tentativo di forzatura del “consenso informato” e libero, di cui agli artt.33 e 35 del Codice Deontologico.
Artt. 20 Codice Deontologico: “La relazione tra medico e paziente è costituita sulla libertà di scelta e sull’individuazione e condivisione delle rispettive autonomie e responsabilità. Il medico nella relazione persegue l’alleanza di cura fondata sulla reciproca fiducia e sul mutuo rispetto dei valori e dei diritti e su un’informazione comprensibile e completa, considerando il tempo della comunicazione quale tempo di cura”. Di tutta evidenza che il comportamento del dott. Mazzaro non ha garantito la “libertà di scelta”, la “alleanza di cura” o il “mutuo rispetto dei valori e dei diritti”, essendo chiaro che le vaccinazioni non costituiscono un obbligo a cui il paziente è tenuto a sottoporsi al fine di potersi sottoporre ad un intervento cardiochirurgico.
Art.22 del Codice Deontologico: “Il medico può rifiutare la propria opera professionale quando vengano richieste prestazioni in contrasto con la propria coscienza o con i propri convincimenti tecnico-scientifici, a meno che il rifiuto non sia di grave e immediato nocumento per la salute della persona, fornendo comunque ogni utile informazione e chiarimento per consentire la fruizione della prestazione.” Il rifiuto dell’opera professionale da parte di un medico non può avvenire sulla base di opinioni personali, ma si deve poggiare su solidissime basi scientifiche che, nel caso di specie, semplicemente non esistono. Non solo: anche qualora esistessero non sarebbero idonee a consentire il rifiuto nel caso specifico, in quanto questo comportamento ha esposto il paziente ad un “grave ed immediato nocumento per la salute”; essendo pacifico che le vaccinazioni che si sarebbero volute imporre, contro la volontà del paziente, sarebbero state, al massimo, un qualcosa di protettivo verso il paziente stesso: cioè senza nessuna influenza sulla sicurezza dell’ambiente nel quale il paziente sarebbe stato ricoverato.
Art.23 del Codice Deontologico: “Il medico garantisce la continuità delle cure e, in caso di indisponibilità, di impedimento o del venire meno del rapporto di fiducia, assicura la propria sostituzione informando la persona assistita.” Il dott. Mazzaro non ha garantito “la continuità delle cure”, ma le ha interrotte e, non fornendo al paziente una indicazione su come e dove potersi sottoporre all’intervento “salvavita”, non ha adempiuto quanto prescritto “in caso di indisponibilità, di impedimento o del venire meno del rapporto di fiducia, assicura la propria sostituzione informando la persona assistita”.