Obbligo vaccino Covid, tribunale di Parma dispone risarcimento danni a docente sospesa perché senza Green pass: "Atto illegittimo"

Il Miur dovrà provvedere alla corresponsione degli emolumenti stipendiali non erogati (7) ed al risarcimento dei danni non patrimoniali ad una insegnante, sospesa perché non aveva fatto il vaccino Covid dopo rilascio di un normale certificato medico che esponeva i rischi dell'inoculazione per via dei suoi problemi di salute

Nuova sentenza in tema di obbligo vaccinale. Il soggetto è una docente di Benevento, rifiutatasi di inocularsi il vaccino Covid e per questo sospesa dall'istituto scolastico di Parma nel quale insegnava. Il caso è datato 15 dicembre 2020 e la donna all'epoca, anche per problematiche di salute pregresse, rifiutò di farsi il vaccino. Inutili furono le spiegazioni, la 40enne ha raccontato di essere letteralmente stata "perseguitata" dalla struttura scolastica. L'insegnante ha fatto ricorso al Tribunale del Lavoro di Parma ed il giudice ha accolto la sua richiesta.

Obbligo vaccino Covid, tribunale di Parma dispone risarcimento danni a docente senza Green pass

Il Miur è adesso condannato a risarcire la docente che ha deciso di non rischiare, evitando di farsi inoculare il vaccino Covid. Il motivo? Già dal 2019, quindi prima della pandemia, assumeva importanti dosi di cortisone per via orale. A ragion di ciò ha presentato anche certificato medico redatto da un medico asl, nel quale veniva specificato come per la donna sarebbe stato meglio non rischiare in quella delicata fase di salute.

Ma la scuola ha fatto orecchie da mercante, e come sostenuto dalla stessa docente ha messo in atto una vera e propria "perseguitazione" con provvedimenti ritenuti illegittimi dal Giudicante, così come chiesto e dimostrato dal suo legale Massimo Viscusi. Quest'ultimo ha iniziato un procedimento cautelare d’urgenza che permise alla donna di essere riabilitata “temporaneamente”. Il procedimento ordinario di lavoro iniziò invece nel giugno 2021.

Sospesa perchè non aveva fatto il vaccino Covid: "Atto illegittimo"

All'insegnante campana venne comunque irrogata la sanzione e l'istituto scolastico preferì fare finta di nulla davanti al normale certificato medico presentato come in linea con le stesse previsioni di legge. Oggi, dopo due anni e mezzo di processo, finalmente la sentenza. La sospensione disposta dal Miur è illegittima e lo stesso Ministero dovrà provvedere alla corresponsione degli emolumenti stipendiali non erogati (7) ed al risarcimento dei danni non patrimoniali.