Obbligo vaccino Covid, tribunale Grosseto dispone risarcimento per maestra non inoculata: "Sospensione illegittima, era in malattia"

Roberta Nelli, maestra della scuola Pascoli di Grossetto, dovrà essere risarcita per i 2 mesi di sospensione seguiti al suo rifiuto di fare il vaccino Covid, il tribunale: "Non era tenuta a fare dosi, era a casa in malattia"

Alla fine il Tribunale del Lavoro le ha dato ragione. Dopo un anno di battaglie legali, infatti, la maestra della scuola primaria Pascoli di via Mazzini Roberta Nelli sarà risarcita, dopo essere stata sospesa per due mesi nel 2021 dall'Istituto a causa del suo rifiuto di sottoporsi alla vaccinazione Covid. Il Tribunale, infatti, ha riconosciuto che la donna non fosse affatto tenuta a sottoporsi ad inoculazione, essendo durante il periodo pandemico a casa in malattia.

Sospesa perchè non vaccinata, maestra di Grosseto fa ricorso ed il tribunale le dà ragione: "Era a casa in malattia, non era tenuta a fare alcuna dose"

"È stato davvero un periodo buio – erano state le parole di Roberta Nelli – sia perché ero in condizione critiche di salute, sia perché di punto in bianco mi sono ritrovata privata dello stipendio. Peraltro, trovandomi anche nella condizione surreale di continuare ad essere sottoposta mensilmente alle visite fiscali a seguito della mia richiesta di malattia. In quei momenti mi è stato di grande conforto il sostegno dell’avvocato Luca Montemaggi, che poi ha seguito il ricorso al giudice del lavoro che mi ha dato pienamente ragione. Oggi mi preme raccontare questa vicenda perché penso di aver subito un grave torto".

Nonostante gli oltre trent'anni di carriera, infatti, il 10 novembre del 2021, dopo che da alcune settimane si trovava a casa in malattia a cuasa di un importante esaurimento nervoso, la docente era stata raggiunta dalla notizia che, "grazie" all'entrata in vigore del dl 44/2021 (che obbligava gli operatori scolastici ad essere vaccinati), fosse sospesa dall'impiego e dallo stipendio, non avendo voluto inocularsi

"Quello che chiaramente non mi tornava, al di là della mia scelta personale di non “farmi il buco” – racconta la donna – era il fatto che io, in seguito al regolare certificato medico che avevo presentato al momento della richiesta della malattia, non sarei potuta comunque rientrare al lavoro fino al 28 febbraio del 2022. Quindi non vedevo il motivo per il quale mi dovessero sospendere, privandomi oltretutto dello stipendio, nonostante fossi nelle condizioni di non potermi recare a scuola".

L'insegnante, quindi, fa ricorso presso il Tribunale del Lavoro di Grosseto. Il 26 luglio 2023, infine, la sentenza che riconosce la sua ragione: "Il provvedimento datoriale si profila illegittimo. Nelli, infatti, a partire dal 10 novembre 2021, quindi precedentemente all’introduzione della normativa impositiva del vaccino, era in malattia, stato protrattosi fino al 28 febbraio 2022. La sospensione è stata dunque comminata nel periodo in cui la ricorrente era esentata dall’obbligo di prestare l’attività lavorativa in regime di altra causa di sospensione. La sospensione per inosservanza dell’obbligo vaccinale non può essere disposta in pendenza di altra causa di sospensione legale, con diritto alla percezione dell’indennità di malattia, quale misura di tutela previdenziale del lavoratore".