Vaccino Covid, ordinanza del Tribunale di Firenze reintegra psicologo sospeso perché senza booster

Disapplicata la sentenza della Consulta le cui decisioni non sono vincolanti per i giudici di merito. Il dottore aveva patito effetti collaterali

Un'ordinanza del giudice Susanna Zanda, magistrato del tribunale di Firenze, in ambito di vaccino Covid dispone il reintegro di uno psicologo sospeso dall'Ordine degli Psicologi della Toscana perché senza la terza dose, il cosiddetto booster. L'uomo, già sottopostosi a due dosi, e dopo aver riscontrato reazioni avverse ha deciso per lo stop delle inoculazioni. Ma le imposizioni in ambito vaccinale gli sono costate la sospensione dal posto di lavoro. Adesso l'Ordine, oltre a reintegrarlo dovrà rimborsargli le spese.

Vaccino Covid, ordinanza del Tribunale di Firenze reintegra psicologo sospeso senza booster

Una decisione quella del giudice, che chi è poco avvezzo alla materia, potrebbe pensare che cozzi giuridicamente con quanto emesso di recente dalla Corte Costituzionale, per la quale obbligo vaccinale era di fatto "legittimo". Invece essendo sentenze di rigetto, le decisioni della Consulta non sono vincolanti per i giudici di merito. Il giudice Zanda, già noto per certe questioni, ha deciso di applicare l'ordinanza confermando la revoca di un provvedimento di sospensione emanato dall’Ordine degli psicologi della Toscana nei confronti di un vaccinato con due dosi.

Zanda, conosciuta anche per essere stata attaccata in passato dall'ex ministro Speranza si è pronunciata sul caso di uno psicologo che dopo essersi inoculato con due dosi di vaccino ha riscontrato delle reazioni avverse, evitando dunque di andare avanti nel processo di vaccinazione che è stato forzatamente imposto dai governi negli ultimi anni. Un caso come tanti, un soggetto che come altri ha dovuto rinunciare al suo lavoro ed allo stipendio. Il caso paradossale è che al medico era stato sconsigliato di fare la terza dose viste le alterazioni linfonodali sorte tre giorni dopo la seconda dose di Moderna. Non è tutto qui, visto che alle comuni, purtroppo, reazioni si è aggiunto un carcinoma alla prostata

Zanda: "Esiste libertà di curarsi ma anche di non curarsi. Vaccini inefficaci"

Il giudice Zanda ha fatto delle osservazioni in ordine medico-scientifico e giuridico. Il decreto riguardante l'obbligo vaccinale specificava che la disposizione era adottata per la "prevenzione del contagio da Sars Cov-2", ma osserva il giudice "i tre vaccini anti Covid in commercio non hanno come indicazione terapeutica la prevenzione del contagio bensì della malattia". "La cura dei sintomi di una malattia è un fatto del tutto privato, quindi esiste la libertà di curarsi ma anche di non curarsi, perché l’articolo 32 della Costituzione non prevede un obbligo generalizzato di cura".

La giudice stabilisce che "i preparati anti Covid autorizzati per prevenzione della sola malattia Covid-19, che poi si è visto essere inefficaci anche per prevenire la malattia non potevano essere imposti ai cittadini né per poter lavorare, né per esercitare qualsivoglia altro diritto come uscire di casa […] o frequentare un luogo di culto, cosa che invece è avvenuta col sistema del cosiddetto green pass".

Il focus si sposta su un piano giuridico, sulle recenti sentenze della Corte Costituzionale: "La pressione sugli ospedali derivante da ben precise scelte politiche (ovvero dai tagli alla sanità), non può essere ricondotta all’articolo 32 della Costituzione al fine di giustificare gli obblighi vaccinali". Questi diritti sono "incondizionati", di conseguenza la norma dell'obbligo è stata disapplicata.