Obbligo vaccinale, Giudice di Pace di Velletri annulla multa a non vaccinato e condanna l’Agenzia delle Entrate a pagare 600€

Avvocati Liberi vince il ricorso e il Giudice di Pace condanna l’Agenzia delle Entrate a pagare 600 euro per le spese della lite. Annullata la sanzione pecuniaria ad una over 50 che aveva deciso di non vaccinarsi

Arriva una sentenza importante in merito all'obbligo vaccinale. Il Giudice di Pace di Velletri sez. di Albano Laziale ha infatti accolto l’impugnazione della sanzione di €100,00 prevista dall’art.4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021 n.44 (cd sanzione Over50) emessa nei confronti di una cittadina ultracinquantenne che, soffrendone tutte le conseguenze morali e soprattutto lavorative, aveva scelto di non vaccinarsi. 

Obbligo vaccinale, Giudice di Pace di Velletri annulla sanzione di 100 euro e condanna l'Agenzia delle Entrate a pagarne 600

Il ricorso e la strategia difensiva è stata portata avanti da Avvocati Liberi. I cinque motivi dedotti in ricorso non sono neanche stati esaminati in quanto il Giudice, ha accolto subito l’eccezione preliminare e pregiudiziale contestata e che afferisce alla carenza di legittimazione attiva e di potere in capo all’Agenzia delle Entrate-Riscossioni che ha emesso l’avviso di addebito unitamente alla sanzione amministrativa pecuniaria. Agenzia delle Entrare che dovrà "rifondere alla ricorrente non vaccinata 600 euro".

Una sentenza che arriva poche settimane dopo che la Corte Costituzionale ha definito "legittimo" l'obbligo vaccinale imposto dai governi precedenti. La sentenza, di fatto stabilisce l'illegittimità dell'obbligo vaccinale.

Sentenza in merito all'obbligo vaccinale annulla multa ad over 50

La sentenza impugnata dal Giudice di Pace di Velletri, seppur di poche righe dà un quadro delle motivazioni generali che hanno portato a tale decisione: "Con ricorso in opposizione ad intimazione di addebito notificata in data 29 gennaio 2022 con la quale le è stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100,00 per non aver dato inizio al ciclo vaccinale primario ex art. 4 sexies del decreto legge n. 44 del 2021 in quanto quale ultracinquantenne non avrebbe adempito all'obbligo del ciclo vaccinale primario per soggetti ultracinquantenni.

L'agenzia delle Entrare sebbene ritualmente citata non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia. Il ricorso è fondato atteso che già in vista preliminare ed assorbente rispetto a tutti gli altri elementi dedotti è carente della legittimazione attiva atteso che l'irrogazione della sanzione ex art. 4 sexies comma 3 del D.L. 44/2021 è effettuata dal Ministero della Salute tramite l'Agenzia delle Entrate".

"Pertanto - conclude - l'intimazione impugnata deve ritenersi illegittima e deve essere annullata". "Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto la parte opponente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 600,00 oltre accessori".