Vaccino inefficace? Niente indennizzo per chi contrae gravi malattie
Il governo si era attivato in seguito alla richiesta di una madre e del figlio per la malattia contratta da quest'ultimo
Cosa succede nel caso in cui il vaccino non abbia funzionato, ed anzi procura malattie gravi? Niente. Nessun indennizzo previsto. Lo ha annunciato la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 20539 accogliendo il ricorso del Ministero della Salute. Il governo si era attivato in seguito alla richiesta di una madre e del figlio per la malattia contratta da quest'ultimo in seguito al vaccino MPR che si occupa di curare morbillo, parotite e rosolia.
Niente indennizzo per chi contrare malattie gravi in seguito al vaccino
L'indennizzo di legge non scatta nel caso in cui il vaccino non abbia funzionato e la persona contragga la malattia riportando gravi danni alla salute. Questo perchè si è deciso che non c'è correlazione tra la somministrazione del vaccino e i successivi sintomi. Niente indennizzo previsto dalla legge 210/1992 quindi. In primo grado il Tribunale di Macerata e la Corte di Appello di Ancona avevano dato ragione al richiedente.
Per il Ministero dunque il giudice di secondo grado ha sbagliato nel ritenere "esistente il nesso causale tra i danni lamentati ed il vaccino quando, invece, la vaccinazione si era rivelata inefficace". Il diritto all'indennizzo per i danni conseguenti alla vaccinazione obbligatoria "è riconosciuto solo nei casi in cui sussista un nesso causale tra la somministrazione del vaccino ed il danno patito dal soggetto passivo del trattamento sanitario obbligatorio". "Pertanto, non può essere accolta la domanda del ricorrente che deduca l'inefficacia del vaccino somministrato, e non il nesso causale diretto tra quest'ultimo e la malattia successivamente contratta".
Secondo l'art. 1, comma 1: "Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge". Dunque, Il testo depone nel senso che l'indennizzo è stato riconosciuto dalla legge "solo ove vi sia un nesso causale tra la somministrazione del vaccino ed il danno patito dal soggetto passivo del trattamento sanitario obbligatori".
"Il fatto generatore del diritto all'indennizzo – prosegue il ragionamento - è, dunque, l'inoculamento del vaccino che si sia, poi, rivelato dannoso per il soggetto". Così, sia l'interpretazione letterale della norma che considerazioni di ordine sistematico, "portano ad escludere che il diritto all'indennizzo spetti a coloro che contraggano la malattia dopo essersi sottoposti a vaccinazione in conseguenza dell'inefficacia della stessa sul loro organismo".