06 Marzo 2026
L'aula del Senato, fonte foto: lapresse.it
Il 4 marzo 2026 il Senato della Repubblica ha approvato con 105 voti favorevoli, 24 contrari e 21 astenuti il cosiddetto «DDL antisemitismo» - più correttamente denominato Disposizioni per il contrasto all'antisemitismo e per l'adozione della definizione operativa di Antisemitismo — trasmettendolo alla Camera per l'approvazione definitiva. La maggioranza di centrodestra, compatta, ha festeggiato. Italia Viva e Azione si sono accodate. Il Partito Democratico si è spaccato: 21 senatori su 36 si sono astenuti, sei cosiddetti «riformisti» — tra cui Graziano Delrio, Pier Ferdinando Casini, Filippo Sensi — hanno votato a favore. M5S e Alleanza Verdi Sinistra hanno detto no.
Fin qui, la cronaca parlamentare. Ma dietro il voto si nasconde qualcosa che merita di essere chiamato con il suo nome: un grave attentato alla libertà di espressione, mascherato da strumento di tutela contro il razzismo. Il cuore del problema è la definizione adottata dalla legge. Il testo recepisce integralmente la cosiddetta «definizione operativa di antisemitismo» elaborata dall'IHRA — International Holocaust Remembrance Alliance — nel 2016, compresi i suoi «indicatori applicativi». È proprio qui, nell'atto di incorporare quegli indicatori nel diritto positivo italiano, che il DDL smette di essere una legge antidiscriminatoria e diventa un potenziale strumento di censura politica. La definizione IHRAdescrive l'antisemitismo come «una determinata percezione degli Ebrei che può essere espressa come odio nei loro confronti». Una formulazione già di per sé scivolosa: il fulcro non è un atto oggettivo e verificabile, ma una «percezione» — parola che il legislatore ha copiato tal quale, con tutta la sua ambiguità semantica e giuridica. Ma il punto critico più grave è contenuto nell'articolo 2, comma 2, lettera f) del testo approvato, là dove si stabilisce che la formazione delle forze di polizia dovrà servire a individuare la «natura antisemita di un reato», non soltanto in base alla definizione IHRA, ma «nei casi in cui gli obiettivi dell'atto criminoso siano precipuamente individuati in quanto Ebrei, ebraici, legati agli Ebrei o percepiti come tali». «Percepiti come tali». Tre parole che valgono più di qualunque dichiarazione rassicurante rilasciata dai senatori della maggioranza. Sul piano strettamente giuridico, questa clausola viola il principio di tassatività penale, sancito dall'articolo 25 della Costituzione italiana e dal principio generale del nullum crimen sine lege. La tassatività esige che le fattispecie suscettibili di ricevere una qualificazione giuridica rilevante — sia essa penale o amministrativa — siano descritte con precisione e determinatezza sufficienti a rendere prevedibile l'applicazione della norma. La formula «percepiti come tali» introduce invece un elemento soggettivo e indeterminato: chi percepisce? Secondo quali criteri? Con quale grado di attendibilità? La norma tace. E questo silenzio non è un difetto tecnico, è una porta spalancata all'arbitrio. Ma c'è di più. La catena «Ebrei, ebraici, legati agli Ebrei o percepiti come tali» estende la fattispecie in modo potenzialmente illimitato. L'espressione «legati agli Ebrei» potrebbe includere istituzioni israeliane, organismi filogovernative, lobby di pressione internazionali, associazioni che sostengono le politiche di Tel Aviv. Chiunque critichi con durezza tali soggetti — e sia questa critica rivolta contro un governo, una politica militare, una strategia diplomatica — potrebbe trovarsi classificato come autore di un «atto criminoso» a matrice antisemita, in quanto il suo obiettivo viene «percepito» come legato agli ebrei. Non si tratta di uno scenario ipotetico. È già accaduto in altri Paesi che hanno adottato la definizione IHRA. Il regista Ken Loach è stato escluso da una conferenza all'università di Oxford, circostanza ricordata in aula dal senatore Peppe De Cristofaro di AVS. Murales con la scritta «Palestina libera», adesivi satirici sulle reti televisive di Stato, inviti al boicottaggio dei prodotti israeliani: tutte azioni che, in alcune giurisdizioni, sono state ricondotte agli «indicatori» IHRA dell'antisemitismo. La risposta della maggioranza a queste obiezioni è stata invariabilmente la stessa: la legge non prevede sanzioni penali, dunque non può censurare nessuno. È una risposta che non regge all'esame giuridico. Le fattispecie penalmente rilevanti in tema di discriminazione razziale sono già presenti nell'ordinamento italiano, a partire dalla legge Mancino. Incorporare la definizione IHRA — con i suoi indicatori — nel diritto positivo significa fornire alle procure, alla polizia giudiziaria e ai tribunali uno strumento interpretativo che potrà essere usato per qualificare come «antisemita» condotte che oggi non lo sarebbero. Il fatto che la legge non preveda sanzioni autonome non le impedisce di diventare parametro ermeneutico per le norme penali già in vigore. È sintomatico, del resto, che la maggioranza abbia respinto tutti gli emendamenti — presentati da PD, M5S e AVS — che chiedevano almeno di eliminare il riferimento agli «indicatori» IHRA. Per il senatore leghista Massimiliano Romeo, quegli indicatori «sono cruciali: senza di loro la legge non ha senso». La dichiarazione è rivelatrice: ciò che rende «sensata» la legge, agli occhi dei suoi promotori, è precisamente l'elemento che la rende pericolosa.
C'è infine una questione di metodo che deve essere denunciata con chiarezza. La definizione IHRA è uno strumento operativo di carattere politico-diplomatico, prodotto da un organismo intergovernativo senza un mandato di produzione normativa in senso proprio. I suoi stessi autori hanno chiarito che essa non è concepita per essere utilizzata nell'ambito di procedimenti giudiziari. Recepirla per legge, trasformandola in parametro normativo vincolante per le autorità di pubblica sicurezza, significa stravolgerne la natura e renderla qualcosa che essa stessa escludeva di essere. Non è un caso che oltre 200 studiosi — molti dei quali ebrei, molti tra i massimi esperti mondiali di antisemitismo — abbiano sentito il bisogno nel 2021 di elaborare la cosiddetta Dichiarazione di Gerusalemme, proprio per correggere le distorsioni applicative della definizione IHRA e chiarire il confine tra antisemitismo autentico e critica politica legittima. Come ha ricordato il capogruppo dem Francesco Boccia in aula, quegli esperti non intendevano negare o relativizzare l'antisemitismo: volevano separarlo dalla critica politica. Quella dichiarazione è stata ignorata dal Parlamento italiano. Cosa resta, alla fine? Resta una legge che, al netto delle rassicurazioni di facciata, costruisce un meccanismo giuridico capace di equiparare la critica a uno Stato — Israele — con la discriminazione contro un popolo — gli ebrei. Resta una norma che introduce nel diritto italiano il concetto di «percezione» come criterio qualificante. Resta un testo che, nelle sue clausole finali, estende la propria portata potenziale a chiunque venga «percepito» come legato alla comunità ebraica. Lo chiamano DDL antisemitismo. Nella sua formulazione attuale, somiglia molto di più a un DDL anti-critica.
Di Eugenio Cardi
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