Autonomia differenziata parzialmente bocciata dalla Consulta: “Illegittime 7 disposizioni tra cui cessione di intere materie alle regioni”

Bocciati diversi punti del provvedimento bandiera della Lega, Calderoli: "Valuteremo correttivi"

Autonomia differenziata parzialmente bocciata dalla Consulta, che ha definito illegittime 7 disposizioni, tra cui quella della cessione di intere materie alle regioni. Decidendo sui ricorsi presentati da Puglia, Toscana, Sardegna e Campania la Corte costituzionale ha negato l'incostituzionalità dell'intero provvedimento, ma ha invalidato varie norme centrali (comprese quelle sui Lep), invitando il Parlamento a "colmare i vuoti". La strada verso l'approvazione del disegno di legge tanto caro alla Lega comincia in salita, ma il ministro Calderoli non si butta giù: "Valuteremo correttivi".

Autonomia differenziata parzialmente bocciata dalla Consulta

La Consulta ha ritenuto "non fondata" la questione di costituzionalità dell'intera legge sull'autonomia differenziata delle Regioni ordinarie, considerando "illegittime" specifiche disposizioni dello stesso testo legislativo. 

La censura "la possibilità che l’intesa tra lo Stato e la Regione e la successiva legge di differenziazione trasferiscano materie o ambiti di materie". La Corte, invece, "ritiene che la devoluzione debba riguardare specifiche funzioni legislative e amministrative e debba essere giustificata, in relazione alla singola Regione, alla luce del principio di sussidiarietà". La distribuzione di competenze prevista dall’articolo 116 della Carta non deve "corrispondere all’esigenza di un riparto di poteri tra i diversi segmenti del sistema politico ma avvenire in funzione del bene comune della società e della tutela dei diritti garantiti dalla nostra Costituzione. In questo quadro, l’autonomia differenziata deve essere funzionale a migliorare l’efficienza degli apparati pubblici, ad assicurare una maggiore responsabilità politica e a meglio rispondere alle attese e ai bisogni dei cittadini".

Tra i punti bocciati c'è anche quello sui Lep. I livelli essenziali delle prestazioni, una sorta di "minimo sindacale" di servizi da assicurare nelle 14 materie, tra cui istruzione e sanità, "riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale". La delega assegnata al governo per definire questi livelli è "priva di idonei criteri direttivi, con la conseguenza che la decisione sostanziale viene rimessa nelle mani del governo, limitando il ruolo costituzionale del Parlamento".

Contraria alla Carta è anche "la previsione che sia un decreto del presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm)", cioè una norma secondaria non avente forza di legge, "a determinare l’aggiornamento dei Lep".

Bocciati anche gli aspetti fiscali dell'autonomia differenziata

Altre bocciature riguardano anche gli aspetti fiscali della legge. Considerata contraria alla Costituzione "la possibilità di modificare, con decreto interministeriale, le aliquote della compartecipazione al gettito dei tributi erariali, prevista per finanziare le funzioni trasferite, in caso di scostamento tra il fabbisogno di spesa e l’andamento dello stesso gettito".

In base a questo, "potrebbero essere premiate proprio le regioni inefficienti, che – dopo aver ottenuto dallo Stato le risorse finalizzate all’esercizio delle funzioni trasferite – non sono in grado di assicurare con quelle risorse il compiuto adempimento delle stesse funzioni".

Illegittima anche "la facoltatività, piuttosto che la doverosità, per le regioni destinatarie della devoluzione, del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, con conseguente indebolimento dei vincoli di solidarietà e unità della Repubblica", e "l’estensione della disciplina dell’autonomia differenziata “alle Regioni a statuto speciale, che invece, per ottenere maggiori forme di autonomia, possono ricorrere alle procedure previste dai loro statuti speciali".