Ddl violenza sulle donne, TESTO e cosa prevede il decreto Roccella di 19 articoli approvato all'unanimità in Senato: dal braccialetto elettronico agli indennizzi alle vittime

Il cosiddetto "Ddl Roccella", dal nome del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, dopo il voto unanime del Senato è ufficialmente legge

Il Ddl violenza sulle donne (il cosiddetto "Ddl Rocella", ma il cui nome completo recita: Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica) è stato approvato in Senato all'unanimità, venendone così ufficializzato il testo di 19 articoli, tesi nell'ottica del legislatore a rafforzare la protezione delle vittime di violenza attraverso misure di prevenzione, il potenziamento delle misure cautelari e l'anticipazione della soglia della tutela penale, oltre che ad assicurare la certezza dei tempi dei procedimenti che hanno ad oggetto reati di violenza di genere o domestica. Molti i temi toccati dal decreto, tra cui quelli del braccialetto elettronico e degli indennizzi alle vittime.

Ddl violenza sulle donne, cosa prevede il testo di 19 articoli del decreto Roccella

  • Articolo 1: Rafforzamento delle misure in tema di ammonimento e di informazione alle vittime
  • Articolo 2: Potenziamento delle misure di prevenzione
  • Articolo 3: Misure in materia di formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi
  • Articolo 4: Trattazione spedita degli affari nella fase cautelare
  • Articolo 5: Disposizioni in materia di attribuzioni del Procuratore della Repubblica
  • Articolo 6: Iniziative formative in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica
  • Articolo 7: Termini per la valutazione delle esigenze cautelari
  • Articolo 8: Rilevazione dei termini
  • Articolo 9: Modifiche relative agli effetti della violazione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari
  • Articolo 10: Arresto in flagranza differita
  • Articolo 11: Disposizioni in materia di allontanamento
    d’urgenza dalla casa familiare
  • Articolo 12: Rafforzamento delle misure cautelari e dell’uso del braccialetto elettronico
  • Articolo 13: Ulteriori disposizioni in materia di misure
    cautelari coercitive
  • Articolo 14: Disposizioni in materia di informazioni alla
    persona offesa dal reato e di obblighi di comunicazione
  • Articolo 15: Disposizioni in materia di sospensione condizionale della pena
  • Articolo 16: Modifiche all’articolo 13 della legge 7 luglio 2016, n. 122, in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti
  • Articolo 17: Provvisionale a titolo di ristoro anticipato a favore delle vittime o degli aventi diritto
  • Articolo 18: Riconoscimento e attività degli enti e delle
    associazioni organizzatori di percorsi di recupero destinati agli autori di reato
  • Articolo 19: Clausola di invarianza finanziaria

Di seguito, il testo del Ddl violenza sulle donne