Vice presidente della Repubblica: chi è?

La figura del vicepresidente assume diverse connotazioni nei vari ordinamenti nazionali, pur conservando sostanzialmente le stesse mansioni e gli stessi poteri in quasi tutti i Paesi

La nostra Costituzione ne prevede le funzioni ma non indica espressamente la figura del Vice presidente della Repubblica

La figura del vicepresidente assume diverse connotazioni nei vari ordinamenti nazionali, pur conservando sostanzialmente le stesse mansioni e gli stessi poteri in quasi tutti i Paesi. La Costituzione italiana non parla espressamente di vice presidenza, definendo piuttosto la figura del Predisente Supplente della Repubblica italiana. Questo incarico è affidato al Presidente della Camera più Alta, nel nostro caso il Senato. 

Secondo quanto dispone l' art. 86 della Costituzione  «Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempiere, sono esercitate dal Presidente del Senato». L'impossibilità di adempiere le proprie funzioni può includere l'assenza per lunghi viaggi o uno stato non permanente di malattia del Presidente. In ogni caso è la figura di riferimento in caso di "vacatio" della Presidenza, come nel caso di dimissioni o altri impedimenti. 

Il Vice presidente della Repubblica: quando interviene e che poteri ha

L'art. 86 precisa inoltre che «in caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice l'elezione del nuovo presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o mancano meno di tre mesi alla loro cessazione.». 

Non sempre dunque si rende necessario l'intervento del Presidente Supplente. Dal punto di vista dei poteri, oltre a quelli di rappresentanza istituzionale e di gestione dell'ordinaria attività, tecnicamente ha gli stessi poteri del Presidente, ma è opinione consolidata dei più autorevoli costituzionalisti che si debba astenere da azioni straordinarie come il conferimento dell'incarico di Presidente del Consiglio, nomina del governo, scioglimento delle camere, se non in casi di estrema necessità.

Il Presidente Supplente della Repubblica dunque interviene solo nei casi di impedimento temporaneo, a cui segue soltanto la supplenza (a questa fattispecie è ricondotta l'ipotesi di alcuni viaggi all'estero, e quella di infermità momentanea); oppure di impedimento permanente, a cui segue la supplenza e l'elezione di un nuovo presidente.