Circolare n. 7/2026, approvate modifiche alla disciplina Golden Power e coordinamento con le autorità UE - Decreto-legge 175/2025
Nonostante il tentativo di armonizzazione, la circolare evidenzia che la nuova procedura potrebbe allungare i tempi complessivi delle operazioni di mercato, poiché la fase del Golden Power non può più correre in parallelo con quella europea
La Circolare n. 7/2026 analizza le novità introdotte dal decreto-legge 175/2025 (convertito in L. 4/2026). Questo provvedimento ha modificato la disciplina del Golden Power (D.L. 21/2012) per rispondere alle contestazioni dell'Unione Europea e rendere più fluido il rapporto tra poteri statali e vigilanza bancaria.
Novità principali e cronologia dei poteri
La riforma stabilisce una nuova gerarchia temporale per le operazioni nel settore finanziario, creditizio e assicurativo. Il Governo può esercitare i poteri speciali solo dopo che le autorità europee (BCE e Commissione UE) hanno concluso i loro procedimenti prudenziali e antitrust. Di conseguenza, l'obbligo di notifica per le imprese scatta solo al termine di tali procedure europee. Viene inoltre introdotta una clausola di "recessività": il Golden Power si applica solo se le normative di settore non garantiscono già una tutela adeguata agli interessi dello Stato.
Il caso Unicredit-Banco BPM e l'infrazione UE
Il decreto nasce per sanare la procedura d'infrazione aperta dalla Commissione Europea dopo l'intervento del Governo nell'operazione Unicredit-BPM del 2025. In quel caso, l'Italia aveva imposto condizioni stringenti, come il mantenimento dei livelli di impiego e l'uscita totale dalle attività in Russia. Bruxelles ha ritenuto tali prescrizioni incompatibili con il diritto UE, ravvisando una sovrapposizione indebita con le competenze della BCE e una violazione della libera circolazione dei capitali nel mercato unico.
Coordinamento tra Autorità nazionali ed europee
La nuova disciplina impone al Governo di tenere in considerazione le valutazioni espresse dalle autorità competenti durante l'istruttoria. Per le operazioni finanziarie, ciò significa che l'esecutivo deve motivare in modo estremamente rigoroso qualsiasi decisione che si discosti o si aggiunga a quanto già stabilito in sede europea. La circolare suggerisce inoltre di istituzionalizzare il coordinamento tra la Presidenza del Consiglio e le autorità di settore nazionali (come Banca d'Italia, Consob e AGCM) attraverso pareri non vincolanti durante le fasi istruttorie.
Estensione del concetto di Sicurezza Nazionale
Un pilastro della riforma è l'inclusione della "sicurezza economica e finanziaria" nel perimetro della sicurezza nazionale. Il legislatore ha recepito l'orientamento del TAR Lazio, confermando che la protezione degli interessi essenziali dello Stato non riguarda più solo la difesa o l'ordine pubblico in senso stretto, ma anche la stabilità del sistema creditizio e la tutela dei risparmiatori. Questa evoluzione permette al Governo di monitorare operazioni che potrebbero compromettere le funzioni vitali dell'economia italiana.
Impatti operativi e criticità residue
Nonostante il tentativo di armonizzazione, la circolare evidenzia che la nuova procedura potrebbe allungare i tempi complessivi delle operazioni di mercato, poiché la fase del Golden Power non può più correre in parallelo con quella europea. Resta inoltre aperta la questione della discrezionalità: sebbene il Governo intervenga dopo la BCE, conserva il potere di imporre prescrizioni basate sulla sicurezza nazionale. Questo potrebbe generare incertezze per gli investitori se le motivazioni governative dovessero entrare in contrasto con le logiche di mercato autorizzate a livello europeo.