Gruppo Maire , continua il procedimento arbitrale contro EuroChem NW2 e EuroChem Group AG, richiesti danni per oltre € 700 mln

Le due società sono state accusate di violare la Sentenza Butcher del 21 novembre 2025 e di agire in oltraggio alla corte inglese, la decisione dei tribunali russi non è definitiva e anche se lo diventasse non sarebbe eseguibile fuori dalla Russia

  In riferimento alle agenzie stampa pubblicate, il gruppo MAIRE, dopo aver già chiesto un risarcimento di oltre 700 milioni di euro nel 2022, continua il procedimento arbitrale. Il gruppo accusa le due aziende, EuroChem NW2 e EuroChem Group AG (“EuroChem AG”), di agire in oltraggio alla corte inglese.Contesta inoltre e “contesterà con forza”, le azioni illecite di EuroChem NW2 e EuroChem Group AG (“EuroChem AG”) e di “chiunque agisca per ledere i diritti di MAIRE e delle sue affiliate”, in violazione di molteplici ordinanze e direttive emesse da un tribunale arbitrale internazionale e dal tribunale inglese. Il gruppo EuroChem è di proprietà di Andrei Melnichenko, individuo sanzionato ai sensi del Regolamento UE 269/2014 (e successive modifiche), che esercita anche il controllo di fatto su EuroChem NW2, come accertato dalla Corte inglese e da diverse altre autorità competenti nell’UE. Nell’arbitrato in corso, Tecnimont chiede un risarcimento danni superiore a 700 milioni di euro, derivanti dalla risoluzione illecita dei contratti K2 da parte di EuroChem NW2 nell’agosto 2022, risoluzione dichiarata da EuroChem AG, a seguito della sospensione legittima dei contratti K2 da parte di Tecnimont tra maggio e luglio 2022, dovuta all’entrata in vigore di sanzioni contro la Russia e l’economia russa. Nel settembre 2022, EuroChem NW2 ha avviato procedimenti presso l’Alta Corte inglese contro ING Bank e Société Générale, chiedendo il pagamento di garanzie emesse su richiesta di Tecnimont a garanzia dell’adempimento dei contratti K2. Tecnimont è intervenuta nei procedimenti inglesi.

La sentenza è stata emessa il 31 luglio 2025 dal giudice Bright, che ha stabilito, tra l’altro, che (“sentenza Bright”): “Il sig. Melnichenko è il proprietario di EuroChem NW2 e di EuroChem AG, e dei loro asset, incluse le garanzie, ai sensi dell’Articolo 2” del Regolamento UE 269/2014;

“Il sig. Melnichenko esercita il controllo di fatto su EuroChem NW2 e sui suoi asset, incluse le garanzie, ai sensi dell’Articolo 2” del Regolamento UE 269/2014;

“Le garanzie sono congelate ai sensi dell’Articolo 2(1)” del Regolamento UE 269/2014; •“Si proibisce quindi alle banche di soddisfare le garanzie e pagarle.” Dopo la sentenza Bright, EuroChem NW2 ed EuroChem AG, entrambe parti convenute nell’arbitrato, hanno cercato di rifugiarsi presso i tribunali russi, a loro più favorevoli, in violazione dell’accordo arbitrale previsto nei contratti K2. Tecnimont ha quindi richiesto e ottenuto dal tribunale arbitrale internazionale diverse ingiunzioni anti-causa sia contro EuroChem NW2 che contro EuroChem AG: il tribunale arbitrale ha vietato a EuroChem NW2 di proseguire i procedimenti russi in violazione dell’accordo arbitrale e ha ordinato a EuroChem AG di far abbandonare tali procedimenti illeciti a EuroChem NW2. Entrambe le società hanno ripetutamente violato le ingiunzioni, costringendo Tecnimont a rivolgersi al tribunale inglese per l’esecuzione delle stesse. Il 21 novembre 2025, il giudice Butcher ha emesso sentenza contro EuroChem NW2, ordinandole, sotto sanzione penale, di adempiere alle ordinanze del tribunale arbitrale. La sentenza Butcher è entrata in vigore ed è divenuta immediatamente eseguibile il 21 novembre 2025. Ad oggi, EuroChem è in violazione della Sentenza Butcher e sta quindi agendo in oltraggio alla corte inglese. Secondo il codice di procedura civile russo, la sentenza russa non è esecutiva per legge e, anche se lo diventasse dopo l’esaurimento dei gradi di appello, non sarà comunque esecutiva al di fuori della Russia perché emessa in violazione della Convenzione del 1958 sul riconoscimento e l’esecuzione dei lodi arbitrali stranieri, cui aderiscono oltre 170 paesi, inclusi i paesi CIS e BRICS.